Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2016, n. 5465
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L'art. 17, comma 5, del c.c.n.l. 3 novembre 2005 per la dirigenza medico-veterinaria - che prevede il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario - non esclude che l'ASL debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità dell'art. 17, comma 5, del c.c.n.l. citato, in quanto secondo il tribunale detta disposizione consentiva che l'attività del medico reperibile, espletata in giorno festivo, fosse considerata lavoro straordinario, con definitiva perdita del riposo settimanale).
Sul provvedimento
Testo completo
T I R I D 18 MAR 2016 E T N E S E AULA 'A' 5465 .16 U B E T N E S E N O Oggetto REPUBBLICA ITALIANA I Z A R T S I G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R. G. N. 16015/2011 E SEZIONE LAVORO R.G. N. 16039/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.5465 Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente Rep. Consigliere Ud. 19/01/2016 Dott. ENRICA D'ANTONIO PU Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ADRIANO EROV PATTI Consigliere Rel. Consigliere -Dott. NNLISA DI PAOLANTONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16015-2011 proposto da: RG NN IN [...], RI OV [...], RI ADA [...], CH NO [...], US NR [...], AR US [...], ZZ GI [...], ER ER IO [...], tutti elettivamente domiciliati in 2016 ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso 10 studio 222 rappresenta edell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li difende unitamente agli avvocati CLAUDIO LALLI, MASSIMO PALLINI, giusta delega in atti;
2 - ricorrenti 1
contro
AZIENDA U.S.L. DI MASSA CARRARA C.F. 00294690458, persona del legale rappresentante pro Lempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A, SAZIO presso lo studio dell'avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IN RI LIGUORI, giusta delega 0 0 2 in atti;
controricorrente sul ricorso 16039-2011 proposto da: AZIENDA U.S.L. DI MASSA CARRARA C.F. 00294690458, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IN RI LIGUORI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI OV [...], RG NN IN RI ADA [...], [...], US NR[...], CH NO AR US [...], [...], ZZ GI [...], ER ER IO [...];
- intimati avversO la sentenza n. 189/2011 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 08/04/2011 R.G.N. 1354/2009 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. NNLISA DI PAOLANTONIO;
udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l'Avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Сир RG 16015/2011 - 16039/2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Il Tribunale di Massa, nel giudizio promosso da AN LI RD, IE RG ER, IC GH, AN BI, VA IC, IN RI, AD DO, IO CH e TO AR nei confronti della Azienda USL 1 di Massa Carrara per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alla mancata concessione di riposi compensativi, ha ritenuto pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del d.lgs n. 165/2001, la questione relativa alla interpretazione ed alla validità dell'art. 17, commi 5 e 6, del CCNL 3.11.2005 per l'area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale e, all'esito del sub-procedimento di competenza sindacale, preso atto della mancata risposta ai quesiti posti, ha così statuito: "1) ...l'art. 17, comma 6° del CCNL 3.11.2005 deve essere interpretato nel senso che il dirigente abbia diritto al godimento di un riposo compensativo senza riduzione di debito orario, previa presentazione di apposita richiesta;
2) l'art. 17, comma 5°, CCNL precitato è nullo per contrarietà a norme imperative nella parte in cui consente che, in caso di chiamata in giorno festivo, l'attività venga computata come lavoro straordinario, con conseguente definitiva perdita di un giorno (od ore) di riposo settimanale". -2 A fondamento del decisum il Tribunale, richiamando giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato, ha osservato, sostanzialmente, che la cosiddetta reperibilità passiva si configura come una prestazione strumentale ed accessoria, diversa da quella lavorativa in senso proprio, che limita, ma non esclude, il godimento del riposo ed è adeguatamente compensata da un particolare trattamento economico aggiuntivo. Ciò spiega perché le parti collettive, hanno previsto, in favore del dirigente che presti il servizio di reperibilità in giorno festivo, una giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario complessivo, ossia distribuendo la prestazione contrattualmente dovuta su un minor numero di giornate lavorative. La disposizione contrattuale, quindi, prevede una facoltà del prestatore di lavoro, da esercitare inoltrando alla AUSL apposita richiesta, in assenza della quale il datore non è obbligato a concedere riposo compensativo né è legittimato a richiedere una diversa scansione temporale della prestazione lavorativa.
3 - A diverse conclusioni il Tribunale è giunto in relazione alla cosiddetta reperibilità attiva, ossia alla ipotesi in cui il dirigente reperibile venga chiamato a rendere la prestazione. Ha osservato, infatti, il giudice di merito che in detta der evenienza il lavoratore viene privato del necessario riposo settimanale e, al sensi del comma 5 dell'art. 17, viene lasciato arbitro di scegliere fra il godimento del riposo e la monetizzazione dello stesso, compensato con le maggiorazioni 1 RG 16015/2011 - 16039/2011 previste per il lavoro straordinario festivo. Ne ha desunto la nullità della disciplina contrattuale per violazione dell'art. 9 del d.lgs n. 66/2003, non essendo derogabile dalle parti collettive e da quelle private il principio della necessità del riposo settimanale, sancito dall'art. 36 della Carta Costituzionale. 4 Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti, ad eccezione di IO CH, che, sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., hanno censurato il capo della decisione relativo alla interpretazione del comma 6 dell'art. 17 del CCNL 3.11.2005. 5 - La Azienda USL di Massa Carrara ha resistito con tempestivo controricorso ed ha a sua volta impugnato il capo della sentenza relativo alla ritenuta nullità del comma 5 del richiamato art. 17, chiedendone la cassazione sulla base di un unico motivo. Nel procedimento n. 16039 R.G. 2011 tutti gli originari ricorrenti sono rimasti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Preliminarmente deve essere disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. 2 I ricorrenti