Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 20/04/2023, n. 10590

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 20/04/2023, n. 10590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10590
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18380/2018 R.G. proposto da: FALLIMENTO BERDINI CENTRO COMMERCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B C (BNGCRL75L04E783Q), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente-

contro

BERDINI EZIO & C. S.P.A., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell'avvocato A A (NTNRTR42H26H501Q) che la rappresenta e difende unitamente afavvocatd B M (BSCMRZ41C27A271K), --,(giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- Avverso l' ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere C P;

RILEVATO CHE

1. Il Fallimento Berdini Centro Commerciale s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Berdini Ezio & C. s.p.a. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di C 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da Berdini Ezio & C. s.p.a.. Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio);
b) il privilegio non era escluso dalla transazione intervenuta dopo lo sfratto, che aveva ad oggetto le modalità esecutive del provvedimento di rilascio;
c) a fronte della vendita in sede concorsuale dei beni oggetto del privilegio la locatrice non aveva alcun potere di interferenza e, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2764, comma 7, c.c., la locatrice non avrebbe dovuto richiedere il sequestro, mancando a priori qualsiasi suo consenso all'asporto dei beni.
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