Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 20/04/2023, n. 10590
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Testo completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18380/2018 R.G. proposto da: FALLIMENTO BERDINI CENTRO COMMERCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B C (BNGCRL75L04E783Q), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente-
contro
BERDINI EZIO & C. S.P.A., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE
87, presso lo studio dell'avvocato A A (NTNRTR42H26H501Q) che la rappresenta e difende unitamente afavvocatd B M (BSCMRZ41C27A271K), --,(giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- Avverso l' ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere C P;
RILEVATO CHE
1. Il Fallimento Berdini Centro Commerciale s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Berdini Ezio & C. s.p.a. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di C 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da Berdini Ezio & C. s.p.a.. Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio);
b) il privilegio
contro
BERDINI EZIO & C. S.P.A., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE
87, presso lo studio dell'avvocato A A (NTNRTR42H26H501Q) che la rappresenta e difende unitamente afavvocatd B M (BSCMRZ41C27A271K), --,(giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- Avverso l' ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere C P;
RILEVATO CHE
1. Il Fallimento Berdini Centro Commerciale s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Berdini Ezio & C. s.p.a. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di C 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da Berdini Ezio & C. s.p.a.. Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio);
b) il privilegio
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