Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26090

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La scrittura proveniente da un terzo e prodotta in giudizio da una delle parti, pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio, del quale occorre valutare la rilevanza, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'altra parte nei giudizi di primo e secondo grado.

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, per violazioni della Costituzione e delle norme comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art.360. Sono pertanto inammissibili le censure che lamentino violazioni di norma nazionali ordinarie (quali nella specie le norme del d.lgs. n. 261 del 1999), restando irrilevante la circostanza che si tratti di disposizioni emesse in attuazione di direttiva comunitaria, giacchè esse non divengono per questo norme comunitarie e quindi sovraordinate rispetto alle norme ordinarie nazionali. (Fattispecie relativa a controversia risarcitoria per la perdita di una busta contenente danaro da parte di una società privata esercente servizi di recapito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26090
Data del deposito : 30 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D N L F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONY LINE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M B, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE

CLODIA

29, presso lo studio dell'avvocato R F L, che la difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
S L, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell'avvocato V E, che lo difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
A W;



- intimato -


avverso la sentenza n. 10074/2002 del Giudice di pace di ROMA, emessa e depositata il 22/03/2002, R.G. 42088/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/2005 dal Consigliere Dott. A S;

udito l'Avvocato L R F;

udito l'Avvocato M P (per delega Avv. E V);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RSO R G, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luca Spaltro, con citazione notificata ad Amici Walter ed a s.r.l. Pony Line il 18 ed il 21/06/2001, conveniva questi davanti al giudice di pace di Roma, per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di L. 500.000, sul presupposto che la società Pony, per il tramite del suo dipendente Amici, avesse smarrito una busta, contenente detta somma, di cui era stato commissionato il ritiro e la successiva consegna, da parte dell'attore.
Si costituiva la convenuta s.r.l. Pony che chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice di pace, con sentenza depositata il 22/03/2002, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 500.000.
Riteneva il giudice di pace che la domanda era risultata fondata sulla base delle ammissioni rese dal convenuto Amici, in merito al graduale recupero della somma predetta con ritenute nei suoi confronti effettuate dalla datrice di lavoro, nonché dalla dichiarazione autografa della sig.ra G che aveva consegnato la busta con la somma all'Amici, recatosi presso di lei per ritirarla per conto dell'attore;
che lo stesso teste Giacioppo Francesco assumeva che la busta si era smarrita.
Inoltre il giudice di pace riteneva che, poiché l'Ente Poste era stato privatizzato, era venuto meno il regime monopolistico in suo favore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Pony.
Resiste con controricorso Luca Spaltro.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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