Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2020, n. 14814

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Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art.19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto della domanda di costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato, e di risarcimento del danno, per abusiva reiterazione di contratti a termine, proposta da un funzionario a seguito della cessazione dell'incarico dirigenziale a termine, già prorogato, disposta dall'Agenzia all'esito dell'annullamento del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 citato con sentenza n. 37 del 2015).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2020, n. 14814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14814
Data del deposito : 10 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

T I R D E T 1 ULJA 2020 N E S E - L L O B E I N 148 14/20 E S E AULA 'B' E N O I C A R T S I G E R Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E INCARICO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIRIGENZIALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15859/2018 SEZIONE LAVORO Cron.Лидли Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Ud. 11/02/2020 Consigliere Dott. LUCIA TRIA PU Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15859-2018 proposto da: AT RM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente contro 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del 506 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 737/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 8047/2015;
avversO 1'ORDINANZA della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 26/03/2018 R.G.N. 716/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA ' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO GALLEANO;
udito l'Avvocato LORENZA VIGNATO. PROC. nr. 15859/2018 RG FATTI DI CAUSA 1.La Corte d' Appello di Salerno con ordinanza del 26.3.2018 dichiarava inammissibile- ex articolo 348 bis cod. proc. civ.- l'appello proposto da RM AT- dipendente della AGENZIE DELLE ENTRATE con qualifica di funzionario- avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 8 marzo 2017 nr. 737, che aveva respinto le domande dal medesimo proposte avverso la revoca in data 25 marzo 2015 dell'incarico dirigenziale ricoperto dall' 1 luglio 2010, disposta in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale nr. 37/2015. 2. Il Tribunale esponeva che l'incarico dirigenziale era stato conferito ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate, che consentiva di stipulare contratti a termine con funzionari della Terza area per coprire posizioni dirigenziali vacanti nelle more delle procedure concorsuali per la copertura del posto, previsione poi recepita dall'articolo 8, comma ventiquattro, DL nr. 16/2012. 3.Osservava che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della predetta norma di legge e delle norme che ne avevano prorogato l'efficacia (art. 1, comma 14, DL 150/2013 e articolo 1, comma 8, DL 192/2014) la revoca dell'incarico dirigenziale era legittima.

4. L'espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali da parte del funzionario era riconducibile alla ipotesi della assegnazione illegittima di un incarico superiore, di cui all'articolo 52 D.Lgs 165/2001, che comportava il diritto del dipendente a percepire il relativo trattamento retributivo, come nella specie incontestatamente avvenuto e non anche alla definitiva assegnazione dell'incarico.

5. Era infondata anche la richiesta volta al mantenimento dell'incarico fino alla scadenza originariamente prevista, in quanto la revoca dell'incarico a seguito della dichiarazione di incostituzionalità era non solo legittima ma anche doverosa. Ciò escludeva qualsiasi responsabilità del datore di lavoro. 1 си PROC. nr. 15859/2018 RG 6.Era, altresì, escluso l'obbligo di pagamento della indennità sostituiva del preavviso, che aveva per presupposto la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato per volontà di una di esse: nella fattispecie di causa il rapporto di lavoro subordinato in essere con la amministrazione era proseguito senza soluzione di continuità.

7.Inoltre il ricorrente rivendicava la costituzione del rapporto dirigenziale o, in subordine, il risarcimento del danno- ai sensi dell'articolo 5 comma 4 bis D.Lgs. 368/2001. 8.Il richiamo alla disciplina del contratto a termine non era tuttavia pertinente. Nella disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato l'incarico dirigenziale era per sua natura temporaneo, anche per i dirigenti di ruolo;
pertanto la successione dei contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali non configurava un abuso del contratto a termine.

9. I funzionari della Agenzia delle Entrate, revocato l'incarico dirigenziale temporaneamente ricoperto, non avevano cessato il rapporto di lavoro ma erano tornati a lavorare nelle proprie funzioni;
non si trattava di rapporto di lavoro a termine ma di incarico provvisorio, che non modificava la struttura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 10. Veniva meno, pertanto, il fondamento di qualsiasi pretesa risarcitoria, mancando il presupposto, dedotto dal ricorrente, dell' abuso del contratto a termine. 11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale RM AT, articolato in sette motivi;
la AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita con atto del 6 febbraio 2020 ai soli fini della partecipazione alla discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria. 12.II PM ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 PROC. nr. 15859/2018 RG 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione della direttiva 1999/70/CE, anche in connessione con gli articoli 16 e 52 D.Lgs. 165/2001, censurando la sentenza per avere ritenuto inapplicabile la disciplina del contratto a termine e per avere ricondotto la vicenda di causa alla fattispecie dell' esercizio illegittimo di mansioni superiori.

2.Ha dedotto che gli incarichi erano stati conferiti ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. 165/2001- ( disposizione richiamata nei contratti individuali di lavoro ed utilizzata nell'articolo 8, comma ventiquattro, DL nr. 16/2012). Il conferimento di mansioni superiori, invece, si inseriva nel rapporto in corso attraverso un ordine di servizio, senza richiedere la stipula di un nuovo contratto.

3.Ha invocato a sostegno dell'inquadramento della vicenda nella fattispecie della abusiva reiterazione di contratti a termine il punto 4.2 della sentenza Corte Costituzionale nr. 37/2015 e la ordinanza di questa Corte 11 settembre 2017 nr. 21077, resa in sede di regolamento di competenza.

4.Ha altresì chiesto di rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della applicabilità alla fattispecie di causa della direttiva 1999/70/CE.

5.Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE in connessione con l'articolo 5, comma 4 bis D.Lgs. 368/2001 (poi articolo 19 D.Lgs. 81/2015).

6. Con il motivo si critica il principio di inconfigurabilità nel pubblico impiego privatizzato della conversione del rapporto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza nr. 5072/2016. 7.Si evidenzia che il nostro ordinamento ha conosciuto plurimi provvedimenti di stabilizzazione e che, comunque, l'accesso al posto di lavoro a tempo determinato era avvenuto a seguito di selezioni effettuate pubblicamente ed aperte a tutti i funzionari. Richiamata la 3 bile PROC. nr. 15859/2018 RG pronuncia della Corte Costituzionale nr. 187/2016- secondo cui la stabilizzazione operata nel settore scolastico dalla legge 107/2015 costituisce misura idonea a riparare all'abuso del contratto a termine- si assume ricorrere nella fattispecie di causa la medesima esigenza ripristinatoria.

8.Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 36 del D.Lgs 165/2001 sotto il profilo del risarcimento del danno.

9.Il ricorrente ha esposto di avere specificamente allegato il danno ulteriore rispetto a quello forfettizzato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza nr. 5072/2016. In particolare, il fatto che la Agenzia delle Entrate per oltre quindici anni non avesse espletato alcun concorso per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti lo aveva privato delle chanches di essere assunto nel ruolo dirigenziale;
si trattava di elevata probabilità, posto che l'unico concorso indetto nell'anno 2010, ancora sub iudice, considerava tra i titoli, con un peso notevole, il periodo di svolgimento delle mansioni di dirigente. На altresì

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