Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2019, n. 33375

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2019, n. 33375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33375
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27164-2018 proposto da: LINDERHOF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'

BORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S B, M P, J S e RNATE VON GUGGENBERG;
AZIENDA ENERGETICA PRATO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell'avvocato SALVATOR ALBERTO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M D;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 26/2018 del TRIBUNALE SUPERIOR DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere R C. Rilevato che: la Linderhof s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso il decreto assessorile, n.24-GD/5194 del 19 gennaio 2015, con il quale la Provincia di Bolzano aveva rinnovato all'Azienda Energetica Prato soc.coop. la concessione di derivazione a fini idroelettrici dal rio Solda e dal rio Tramentan, nel territorio di Prato allo Stelvio, sino al 31 dicembre 2039, con un aumento della potenza nominale media rispetto a quella originariamente concessa;
a sostegno dell'impugnazione, la Linderhof s.r.I., premesso di avere intenzione di predisporre un progetto di derivazione a fini idroelettrici dai medesimi tratti di acqua e di avere appreso del rinnovo della concessione de qua, in virtù della pubblicazione del suddetto decreto, dedusse l'omessa necessaria pubblicazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, dell'istanza di rinnovo che aveva determinato un rilevante aumento di potenza nominale;
Ric. 2018 n. 27164 sez. SU - ud. 19-11-2019 -2- costituitesi in giudizio la Provincia di Bolzano e la Società controinteressata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in poi, per brevità T.S.A.P.), con sentenza n.26/18, depositata il 12 febbraio 2018, dichiarava il ricorso inammissibile;
in particolare, il T.S.A.P. rilevava la carenza di interesse in capo alla ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni: -l'istanza di rinnovo della concessione da parte della Società cooperativa era stata idoneamente pubblicata, secondo quanto previsto dalle norme rilevanti nel territorio provinciale di Bolzano, mentre la ricorrente, nel termine assegnato dalla stessa normativa, non era intervenuta nel procedimento né aveva presentato una propria istanza in concorrenza;
la variante della portata della concessione, oggetto del decreto assessoriale, si era attualizzata con il disciplinare di concessione del giorno 8.8.2013, quando era già intervenuta la novella ex art.2, comma 1 della legge provinciale che aveva soppresso le parole "o per le varianti alle stesse (concessioni) dall'art.3, c.1, della legge regionale 7/2005", con la conseguenza che, per la variante in oggetto (determinatesi in sede di verifica d'ufficio e non su richiesta dell'interessata), non era necessaria una nuova pubblicazione, neppure ai sensi dell'art.49, II c. del RD 1775/1933, poiché non si era trattato d'una variazione dei parametri idraulici della concessione da rinnovare né d'una richiesta specifica del concessionario;
avverso la sentenza ricorre la Linderhof s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, affidandosi a due motivi;
la Provincia autonoma di Bolzano e l'Azienda Energetica di Prato Società cooperativa resistono con autonomi controricorsi;
il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell'art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale Ric. 2018 n. 27164 sez. SU - ud. 19-11-2019 -3- l'Azienda Energetica Prato Società Cooperativa ha depositato memoria.

Considerato che:

1 l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata in memoria dalla controricorrente Azienda Energetica di Prato Società cooperativa, è infondata. Costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte (Sez.U. n.8048 del 30/03/2018;
Sez.U. n.29393 del 15/11/2018) che «i termini per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, ai sensi degli artt. 201 e 202 del r.d. n. 1775 del 1933, sono quelli indicati nell'art. 518 c.p.c. del 1865, ridotti alla metà (quarantacinque giorni), e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, eseguita a norma dell'art. 183 del r.d. n. 1775 del 1933»;

1.1 nella specie, il dispositivo della sentenza è stato notificato alla ricorrente il 2 luglio 2018 e il ricorso spedito, per la notificazione, in data 17.9.2018 e, quindi, nei termini di legge;
2 sempre, preliminarmente, vanno rigettate le ulteriori eccezioni, sollevate dalla controricorrente Azienda Energetica Prato Società Cooperativa, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, siccome priva di autentica, e per violazione dell'art.360, comma 1, n.1 cod.proc.civ., atteso che, nel ricorso notificato, formulato ai sensi della predetta norma, non vi era nessun motivo attinente alla giurisdizione;
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