Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2022, n. 23364
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da H X nato in CINA il 20/07/1982 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sosti ,:uto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato difensore della costituita parte civile, C s.p.a., che, previa riqualificazione del fatto, conclude per il rigetto/inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato H X colpevole del reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. - così riqualificata la originaria imputazione ai sensi dell'art. 474 cod. cod. pen. - per avere detenuto per la vendita n.58 borse riconducibili al modello C del marchio Louis Vuitton Mallettier, contraffatte, in quanto prive del marchio della società titolare del brevetto - ha riqualificato il fatto secondo la originaria imputazione, e riconosciuto il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato C A, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 474 co. 2 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, illogica e contradditoria, per avere la Corte di appello erroneamente riqualificato il reato, trattandosi di borse che, come evidenziato dal consulente della parte civile, integranti una riproduzione del modello "Luggage", borse simbolo del marchio "C", ma prive di marchio e di altri segni distintivi, come si evince chiaramente dalla stessa imputazione e dalla sentenza impugnata, la quale indica che il marchio C è "registrato come disegno e modello comunitario". 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica con riguardo al mancato espletamento di una CTU decisiva ai fini della pronuncia di assoluzione. In specie, lamenta il ricorrente che il verdetto di condanna si fonda sul mero parere del consulente della parte civile costituita, peraltro rassegnato sulla base di meri rilievi fotografici, mentre avrebbe dovuto essere svolta una comparazione tra i prodotti originali a marchio C e quelli sequestrati, da cui sarebbero emerse vistose differenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.Va premessa l'infondatezza del motivo con cui si denuncia il mancato espletamento di una perizia, avendo la Corte di appello erroneamente attribuito al consulente dì parte i requisiti per la configurazione delle caratteristiche di novità e individualità che rendono civilisticamente tutelabili i prodotti. La giurisprudenza di legttimità, che ha già affrontato la tematica, si è espressa in termini di ammissibilità di tale forma di testimonianza, nel senso che il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2 n. 4128 del 09/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278086: Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato;conf. Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Rv. 241312;Sez. 3, n. 29891 del 13105/2015, Rv. 264444).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi