Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/03/2023, n. 07626
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LAUDIO (C.F.: PNT CLD 41C21 D451V), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta il calce al ricorso, dall’Avv. A T ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. G Sssi, in Roma, v. G.B. Tiepolo, n. 4;-ricorrente - contro SALMOIRAGHI VIGANO’ S.P.A. (P.I.: 12949250158), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. M D L ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (Studio legale Rinaldi e associati), in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;-controricorrente – nonché LIU.JO S.P.A. (P.I.: 02322360369), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti S e L N ed elettivamente domiciliata presso lo studio, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;-altra controricorrente - R.G.N.9421/’19 C.C. 16/02/2023 Mediazione e RUSTIONI PARTNERS S.R.L. (P.I.. 06508790968), in persona del legale rappresentante pro-tempore;- chi amata in causa - Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 254/2019 (pubblicata il 18 gennaio 2019);udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere relatore A C;lettele memorie depositate dalle difese delle parti costituite ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2013, il sig. P C conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la S V s.p.a. e la Liu.Jo s.p.a., chiedendo che venisse accertato che, attraverso l’espletamento della sua attività di mediazione, le due citate convenute avevano concluso tra loro un affare, avente ad oggetto la successione nella conduzione di una unità immobiliare adibita ad esercizio commerciale (sita in Verona, v. Mazzini, n. 80), con la conseguente condanna di ciascuna delle stesse al pagamento della somma di euro 114.000,00, a titolo di provvigione, o della diversa somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Nella costituzione di entrambe le convenute e con l’autorizzata chiamata in causa, a titolo di manleva, della Rustioni Partners s.r.l. da parte della società Salmoiraghi Viganò (la quale si costituiva, aderendo alla posizione delle stesse convenute), l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione, con sentenza n. 14052/2016, rigettava la domanda principale del P, nonché la menzionata domanda di garanzia. 2. Decidendo sul gravame avanzato dal P, cui resistevano tutte le parti appellate, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 254/2019 (pubblicata il 18 gennaio 2019), in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava nel merito i punti 1-2 della stessa e condannava l’appellante al pagamento dei 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ciascuna appellata, compensando tra tutte le parti il residuo terzo. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte milanese riteneva di condividere la sentenza di prime cure in ordine alle valutate risultanze probatorie, sulla scorta della mancata emergenza di elementi idonei a dimostrare che il P avesse compiuto un intervento rilevante (avendo solo “abbozzato” il contatto tra le parti) per la conclusione dell’affare di cui in narrativa, il quale venne, invece, perfezionato con la mediazione della società Rustioni Partners, che aveva successivamente portato a termine – con una sua autonoma attività (del tutto indipendente da quanto posto in essere dal P) – l’affare in questione tra le parti, il quale, peraltro, presentava elementi nuovi, siccome coinvolgenti due immobili, diversi termini e modalità di consegna oltre ad ulteriori clausole regolatrici dei rapporti tra le parti contrattuali. Al riguardo, la Corte territoriale ravvisava la correttezza della gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1758 c.c., non potendosi ravvisare, nel caso di specie, la presenza di più mediatori, ed in particolare di un nesso di concausalità obiettiva tra gli interventi del P e della società Rustioni Partners (alla quale era stata corrisposta la provvigione) e la conclusione dell’affare, non essendo rimasto provato che l’appellante avesse esercitato un effettivo intervento di mediazione conducente, a titolo di condotta di cooperazione simultanea, al conseguimento della conclusione del contratto, invece da imputare, in via esclusiva, all’attività di mediazione prestata dalla citata società Rustioni Partners. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il P C. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la S V s.p.a. e la L J s.p.a. Fissata l’adunanza camerale per il 24 maggio 2022, all’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 27722/2022, il collegio disponeva – ai sensi dell’art. 331 c.p.c. - l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Rustioni Partners, non evocata con il ricorso per cassazione. Provvedutosi a tale adempimento, la causa veniva rifissata per l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale le difese delle parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.
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