Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/11/2020, n. 24954

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/11/2020, n. 24954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24954
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

2018 ORDINANZA sul ricorso n. 35911/2018 proposto da: B G, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato D C D

- ricorrente -

contro

M I, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato M N

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 00749/2018 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA depositata il 11/09/2018, 1)20 ACIA udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 21/07/2020 da C V, osserva quanto segue:

FATTI DI CAUSA

1) G B agì in giudizio, con citazione in riassunzione notificata nell'anno 2014, nei confronti di I M e di L e M P, per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione di fondo rustico, composto da sei particelle di terreno ubicate in Contrada Vallarno, in agro del Comune di Cugnoli (N.C.T. nn. 536, 1272 e 1274 del foglio 4), intestate a I M e (particelle nn. 545 e 1276 del Foglio 4 dello stesso Comune) alle/ Palanza, deducendo di averle coltivate insieme al marito (Gino D'Antuono), deceduto nel 2006, sin dal 1964 e fino al 1994 ed oltre, anche dopo il decesso del coniuge, facendo propri i frutti del fondo, prevalentemente coltivato ad uliveto e traendone derrate per sé e la famiglia. 1.1) Nel contraddittorio della sola I M, che, nel chiedere l'inammissibilità della domanda e la conversione del rito, propose domanda riconvenzionale di accertamento della sussistenza di un contratto agrario e dell'inadempimento della B, per mancato versamento del canone, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni e nella contumacia di L e M P, il Tribunale di Pescara, Sezione Specializzata Agraria, disposto mutamento di rito, rigettò la domanda di usucapione e la domanda riconvenzionale della M. 1.2) La M gravò di appello la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Specializzata Agraria, nel ricostituito contraddittorio della B, appellante incidentale, e nella perdurante contumacia di L e M P, ha dichiarato la risoluzione del ritenuto contratto agrario, ordinando alla B il rilascio dei fondi al termine dell'annata agraria e condannandola al pagamento delle spese di lite.Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35911/2018: estensore: C V 1.3) Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, con atto affidato a sei motivi, G B. 1.4) Resiste con controricorso I M. 1.5) Il P.G. non ha presentato conclusioni. 1.6) La sola parte controricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di impugnazione deduce vizi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 25 e seguenti, nonché 41 e 45, della legge del 03/05/1982 n. 203 ed evidenzia illogicità e infondatezza della motivazione in relazione ai fatti di causa. 2.1) Il secondo mezzo propone nuovamente censure ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 25 e seguenti, 41 e 45, della legge n. 203 del 1982, e muove censure di violazione degli artt. 116 e 117 cod. proc. civ., dell'art. 246 cod. proc. civ., di illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa, nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 2.2) Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli art. 25 e seguenti, 41 e 45, della legge n. 203 del 1982 violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa, di ogni altra norma e principio in materia di efficacia della certificazione catastale 2.3) Il quarto mezzo propone censure dell'art. 1158 nonché degli artt. 1140 e 1166 cod. civ., degli art. 112 e 116 cod. proc. civ., illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa e, quindi ribadisce le violazioni di cui all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 cod., proc. civ. 2.4) Il quinto motivo è rubricato: «Sull'infondatezza dell'appello principale».Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35911/2018: estensore: C V 2.5) Il sesto e ultimo mezzo investe la regolazione delle spese di lite. 3) Ragioni di carattere logico, oltre che di numerazione dei motivi, impongono la trattazione dei primi due motivi di ricorso. Essi sono strettamente connessi e possono essere unitariamente scrutinati. 3.1) La prospettazione congiunta dei due vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. non è, nella normalità dei casi sottoposti al vaglio di questa Corte, indice di particolare specificità delle censure. I due motivi sono, tuttavia, ammissibili, in quanto, la cumulabilità della proposizione dei due rimedi è stata avallata dall'affermazione della (oramai) risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9793 del 23/04/2013 — Rv. 626154 - 01): «E' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto» — sulla quale è, nondimeno, di recente sorto contrasto ad opera di più vicine pronunce (per l'inammissibilità integrale del cumulo si veda Cass. n. 26874 del 23/10/2018) —, e nella specie i detti due motivi consentono di discernere i profili attinenti la violazione di legge da quelli di omesso esame di fatto decisivo. 3.2) Sul punto il Collegio evidenzia che alle pagine 5 e 6 la sentenza in scrutinio afferma che il contratto di mezzadria, in corso dal 1964 tra Giacomo M e i coniugi Gino D'Antuono e G B, «per effetto della L. n. 203/1982, si sia convertito in affitto e che questo, per gran parte dei fondi, sia cessato a seguito del rilascio spontaneo da parte degli affittuari».Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35911/2018: estensore: C V 33) L'affermazione della Corte territoriale non è corretta in punto di diritto e in punto di fatto. La conversione dei contratti associativi in affitto, di cui all'art. 25 della legge n. 203 del 1982 non opera, infatti, di diritto, ossia al solo verificarsi dell'entrata in vigore della legge, ma presuppone, come da espressa previsione del testo normativo, una richiesta, qualificata, di una delle parti. In tal senso è sufficiente richiamare l'art. 25 della legge rubricato «Conversione dei contratti associativi» che, testualmente, prevede: «Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42. La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.» La conversione opera, quindi, di diritto, a condizione che una richiesta, formale, in tal senso, vi sia. La Corte di Appello ha omesso di indicare dove e quando detta richiesta, che sarebbe potuta provenire anche dal concedente a mezzadria, ossia da M, vi sia stata e, qualora, vi fosse stato un accordo delle parti, da dove lo abbia desunto (si veda l'orientamento di questa Corte - Cass. n. 13347 del 07/06/2006 Rv. 590712-01 - che afferma che la richiesta di conversione formale, ossia nei tempi e modi di cui all'art. 25, comma 3, della legge n. 203 del 1982 possa essere superata qualora Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35911/2018: estensore: C V consti un accordo delle parti: «Le formalità e i termini di cui al primo e terzo comma dell' art. 25, legge 3 maggio 1982, n. 203, stabilite per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza, sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale;
invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall' art. 1325, n. 4, cod. civ., e pertanto anche il negozio verbale è valido»), né è sufficiente che vi sia deduzione e prova, al fine dell'affermazione dell'effettuata conversione, del pagamento di un canone (Cass. n. 23446 del 05/11/2009 Rv. 610851 - 01). 3.4) L'affermazione della Corte territoriale in punto di conversione «per effetto della L. n. 203 del 1982» dell'originario contratto di mezzadria tra il M ed i coniugi D'Antuono-B incorre nelle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso, in quanto da un lato presuppone una sorta di conversione automatica (l'eventuale automaticità della conversione è affermata, dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, a condizione che comunque una richiesta in tal senso vi sia stata e questa non sia contrastata adeguatamente con la deduzione di circostanze ostative: Cass. n. 07397 del 16/06/1992 Rv. 477764 - 01) e dall'altro, anche se la si voglia intendere come riferita alla procedura di cui all'art. 25, comma 3, della legge n. 203 del 1982, non indica quale delle due parti e quando (dopo l'entrata in vigore della detta legge n. 203) abbia provveduto a richiedere la conversione in affitto, né a tal fine è sufficiente il riferimento all'indagine testimoniale espletata in primo grado, sia perché l'unico teste conducente pare sia stato P L, coniuge, in comunione di beni, della I M (alla cui testimonianza la sentenza fa riferimento alla pag. 7), sia perché in ogni caso anche questi, se pure lo si ritenga validamente escusso, Ad. 21/07/2020 CC R.G.N. 35911/2018: estensore: C V nulla ha affermato in punto di richiesta formale di conversione del dedotto contratto (o rapporto) di mezzadria in affitto. 3.5) I primi due mezzi di ricorso sono, pertanto, accolti. 4) L'accoglimento dei detti motivi comporta assorbimento dei restanti quattro motivi, incluso quello sulle spese. 5) Il ricorso è, pertanto, accolto. 5.1) La causa è quindi, rinviata, per l'espletamento dell'accertamento di fatto, precluso a questo giudice di legittimità, alla stessa Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. 6) Conformemente al recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04: «II giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non é/ inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato e, a analoga conclusione deve giungersi per la natura agraria della controversia, che pure esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 06227 del 31/03/2016 Rv. 639365 - 01).
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