Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25770

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25770
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di assise di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di assise appello di Catania confermava nei confronti di AN FA la condanna all'ergastolo, disposta dalla Corte di assise di Catan-ia #per il delitto di strage (art. 422, comma 2, primo • periodo, cod. pen.) per avec alla duida di un'auto e al fine di uccidere, investito e travolto ripetutamente un gruppo di persone riunitesi sulla pubblica via, cagionando la morte di una donna e lesioni a numerosi astanti.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Marletta, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie di strage (art. 422 cod. pen.). Dopo aver evidenziato come, all'ora del fatto (22.12), su via Savona fossero presenti soltanto le persone sedute al tavolo, nel ricorso si nega che l'imputato intendesse mettere a repentaglio la vita di soggetti diversi dai commensali lì presenti, in tal modo escludendo la sussistenza di un elemento necessario alla configurabilità del delitto di strage: la "concreta" messa in pericolo della pubblica incolumità, e cioè di un numero indeterminato di persone. Contrasta, d'altronde, con le risultanze processuali (filmati e dichiarazioni dello stesso teste) la circostanza - addotta dalla Corte di assise appello allo scopo confermare la qualificazione del fatto come strage - che, oltre ai commensali, sulla via si trovasse un'altra persona, intenta a pulire la sua auto (tale persona al momento del fatto, si trovava a casa sua ed era uscita nuovamente nel vicolo dopo aver sentito le urla). In definitiva, la condotta di FA non sarebbe stata rivolta contro una serie indeterminata di soggetti, bensì soltanto contro le persone che occupavano il tavolo allocato sulla via Savona.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art.

5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2.1. La fattispecie di strage (art. 422 cod. pen.) richiede espressamente, oltre all'intenzione di uccidere ed alla causazione della morte di almeno una persona, il compimento di atti tali da «porre in pericolo l'incolumità pubblica».Non a caso, infatti, essa si trova catalogata tra i delitti contro l'incolumità pubblica (titolo VI del codice penale) e, specificamente, tra i delitti di «comune pericolo mediante violenza» (capo

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