Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/1965, n. 2278
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Poiche il rapporto di lavoro domestico non e suscettibile, per lo art 2068 cod civ, di regolamentazione collettiva, le relative controversie non rientrano nella previsione di cui all'art 429 cod proc. civ e sono, quindi, sottratte alla Competenza del giudice del lavoro. Pertanto, competente a giudicare sull'appello contro una sentenza pretoria emessa in controversia di lavoro domestico e il tribunale e non la Corte di appello, quale magistratura del lavoro.*
L'art.2068 cod civile che sottrae il rapporto di lavoro domestico alla disciplina collettiva non e stato abrogato dall'art.39 cost. Il quale ha stabilito che l'organizzazione sindacale e libera e che i Sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce. Benvero, questa norma non e applicabile al rapporto di lavoro domestico, sottratto, per sua natura, alla contrattazione collettiva, in quanto, svolgendosi esso al di fuori dell'ambito dell'impresa, non e possibile un'organizzazione sindacale fra coloro che assumono i lavoratori domestici. La legge 2 aprile 1958 n 339 nulla ha innovato circa la non assoggettabilita del rapporto di lavoro domestico alla regolamentazione collettiva, poiche, per tutto quanto in essa non espressamente previsto, ha mantenuto in vigore le Disposizioni precedenti, fra cui l'art.2068 cod civ. ( Conf. 1479/64, 2059/63, 393/62, 293/63, 2572/60).*