Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2006, n. 25033

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La nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., si applica anche alla contrattazione collettiva, come si desume, in positivo, dal dettato normativo dell'art. 40 della legge n.300 del 1970, che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché, "a contrario", da altre disposizioni con cui, eccezionalmente, il legislatore ha autorizzato la contrattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2103 cod.civ., quale l'art.4, comma 11, della legge n.223 del 1991, secondo cui "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 cod.civ. la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. (Principio affermato dalla S.C., decidendo una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod.proc.civ., in ordine alla compatibilità della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, con il disposto dell'art. 2103 cod.civ.).

La garanzia prevista dall'art. 2103 cod. civ. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l'indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale; conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni - che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp.att. cod.civ. nell'esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica -, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale (Nella specie un dipendente postale si era obbligato, con la conclusione del contratto, a svolgere mansioni di sportello e di recapito, promiscuamente o in via alternativa, nella vigenza del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, addetta, all'assunzione, a mansioni di sportello e avviata, dopo alcuni mesi, ad un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di sportello che delle mansioni di recapito).

La contrattazione collettiva, muovendosi nell'ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell'art. 2103 cod.civ. - che fa divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale - è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del citato art. 2103 cod.civ. (Decidendo una questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod.proc.civ., la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto legittima la clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, recante l'intercambiabilità delle mansioni, con esclusione delle mansioni tecniche, all'interno della stessa area operativa e di quella di base, sul verificato presupposto della ricorrenza delle necessità di servizio, la cui sussistenza, nella specie, non risultava contestata, se non in termini assolutamente generici, dalla lavoratrice).

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente (Nella specie, la S.C., decidendo su questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod.proc.civ., in ordine alla compatibilità della clausola di fungibilità espressa dall'art. 46 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, con il disposto dell'art. 2103 cod.civ., ha confermato la sentenza di merito che aveva sufficientemente, sia pur sinteticamente, motivato in ordine alla verifica in concreto dell'equivalenza delle mansioni di sportello e di recapito svolte dalla dipendente postale, ritenendo superfluo approfondire l'esame comparativo di tali mansioni, essendosi la lavoratrice obbligata, con la conclusione del contratto, a svolgerle entrambe promiscuamente o in via alternativa come mansioni di assunzione nella vigenza del CCNL del 1994, non mancando di rilevare che all'assunzione la lavoratrice era stata addetta a mansioni di sportello e, dopo alcuni mesi, era stata avviata ad un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di sportello che delle mansioni di recapito, considerando il successivo percorso formativo. Per la S.C. la sequenza temporale indicata dalla corte territoriale mostrava un processo di progressivo ed iniziale addestramento ad entrambe le mansioni dedotte nel contratto individuale di lavoro, sicché l'alternatività delle stesse poteva considerarsi non ancora risolta nell'individuazione delle une piuttosto che delle altre e, in tale situazione contingente, per verificare l'osservanza dell'art. 2103 cod.civ., erano ancora quelle iniziali, ossia quelle alternativamente dedotte nel contratto di lavoro che, in astratto, il contratto collettivo inquadrava nella medesima area operativa e di cui in concreto la corte territoriale, pur mediante il solo raffronto della loro descrizione contenuta negli scritti difensivi, aveva verificato l'equivalenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2006, n. 25033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25033
Data del deposito : 24 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Cutcht 25033/06 4x4 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LAVORO SEZIONI UNITE CIVILI MANSIONE QUAFIan' DEMANSIONAMENTY Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente aggiunto R.G.N. 13909/03 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO- Pres. di sezione Cron..25033 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 12/10/06 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere AMOROSO Rel. ConsigliereDott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: OR IT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMILLO SCARSELLI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

2006 contro 2135 POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA pro-tempore, ----- 21, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI PLINIO FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 412/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 29/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/06 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
uditi gli avvocati Sergio GALLEANO, Nicola DE MARINIS per delega dell'avvocato Luigi Fiorillo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- OGGETTO: Lavoro Mansioni e qualifiche Demansionamento Clausole collettive di fungibilità di mansioni 13909/2003 r.g.n. u.p. 12 ottobre 2006 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. RA RI conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, quale giudice del lavoro, la società Poste Italiane s.p.a., sua datrice di lavoro, esponendo: a) di essere stata assunta dapprima con contratto di formazione e lavoro, in data 12 aprile 1996, e successivamente con contratto a tempo indeterminato in data 10 ottobre 1997, con inquadramento nell'Area operativa;
b) di aver svolto con continuità mansioni di addetta allo sportello;
c) di essere stata assegnata a decorrere dal dicembre del 1998 a mansioni di recapito;
d) che tale assegnazione costituiva un demansionamento rispetto alle mansioni in precedenza svolte, come tale vietato dall'art. 2103 c.c.. Chiedeva pertanto che, accertata l'illegittimità dell'assegnazione alle mansioni di recapito, la società Poste Italiane fosse condannata alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno da dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa.

2. Si costituiva in giudizio la società convenuta resistendo alla domanda della ricorrente, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 10 luglio 2001 il tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso, 3 dichiarando illegittimo il provvedimento di assegnazione della dipendente a mansioni di recapito ed ordinando la reintegrazione della stessa nelle mansioni di addetta allo sportello. Rigettava invece la domanda volta al risarcimento del danno da dequalificazione.

3. Con ricorso in appello, tempestivamente depositato, la società Poste Italiane impugnava la sentenza di primo grado, chiedendone la totale riforma. 3 u.p. 12 ottobre 2006 13909/2003 r.g.n. L'appellata RA proponeva a sua volta appello incidentale avverso la medesima pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria. Con sentenza del 10 ottobre 29 novembre 2002 la Corte d'Appello di Brescia, previa riunione dei due giudizi di appello, riformava integralmente la decisone del giudice di primo grado, rigettando il ricorso e compensando tra le parti le spese del giudizio. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che la RA è stata assunta per lo svolgimento di mansioni rientranti nell'Area operativa, cui appartenevano sia quelle di sportello che quelle di recapito ed in relazione a lle quali la contrattazione collettiva prevedeva, con apposita clausola di fungibilità, l'intercambiabilità delle mansioni;
né tale clausola di fungibilità poteva ritenersi contrastante con il disposto dell'art. 2103 C.C.. 4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la ricorrente con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la società intimata. La causa è stata rimessa alle Sezioni TE perché presenta una questione di massima di particolare importanza ex art. 374, secondo comma, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia da una parte la violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., in connessione con gli artt. 43 e 46 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ప per i dipendenti delle Poste Italiane, recante la clausola di fungibilità di mansioni equivalenti, e dell'accordo del 23 maggio 1995;
menziona poi anche l'accordo - territoriale del 20 marzo 1998 sull'alternanza di mansioni equivalenti. Ad avviso della ricorrente la clausola di fungibilità delle mansioni, prevista dalla menzionata contrattazione collettiva, sarebbe invalida stante il carattere assolutamente inderogabile del precetto posto dal primo comma dell'art. 2103 c.c.. In nessun caso sarebbe possibile alla contrattazione collettiva, perché non consentito dalla citata disposizione, prevedere la mobilità tra mansioni che esprimano una professionalità diversa da quella ormai 13909/2003 r.g.n. u.p. 12 ottobre 2006 acquisita dal lavoratore, ancorché rientranti nella medesima qualifica e segnatamentc, nella specie, nell'Area operativa. D'altra parte la ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza. Sostiene che comunque la Corte d'appello avrebbe errato nel non rilevare la differenza csistente tra le mansioni di sportello, cui la dipendente era stata applicata all'atto dell'assunzione, e le mansioni di recapito, cui la stessa era stata assegnata in un periodo successivo con conseguente illegittima dequalificazione.

2. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che in punto di fatto è pacifico tra le parti che la ricorrente sia stata assunta prima (il 12 aprile 1996) con contratto di formazione e lavoro per l'acquisizione della qualifica di Area operativa prevista dalla vigente (all'epoca) contrattazione collettiva (art. 43 c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste Italiane) e poi (il 10 ottobre 1997) con contratto definitivo a tempo indeterminato con inquadramento in tale area. La stessa inizialmente è stata assegnata a mansioni di sportello e successivamente (a partire dal 9 dicembre 1998) a mansioni di recapito. Più in particolare la Corte d'appello ha rilevato, in riferimento a tali mansioni assegnatele in successione di tempo, che la ricorrente si era "obbligata con la conclusione del contratto a svolgerle entrambe promiscuamente o in via alternativa" come mansioni di assunzione nella vigenza del c.c.n.l. del 1994. Ed in esecuzione di tale previsione contrattuale all'atto dell'assunzione la ricorrente è stata inizialmente addetta a mansioni di sportello e, dopo alcuni mesi, “è stata inviata a un corso teorico organizzato per tutti i neo assunti con contratto di formazione e lavoro diretto all'insegnamento teorico e all'acquisizione delle no zioni tecniche per l'espletamento sia de lle mansioni di sportello che de lle mansioni di recapito";
sì da maturare l'esperienza sufficiente per svolgere le une e le altre mansioni. Poi è stata avviata a corsi di approfondimento di una giornata organizzati solo per sportellisti in tirocinio o già assunti definitivamente. Infine - dopo che in data 20 marzo 1998 era stato stipulato un accordo sindacale di sede (ossia territoriale) riguardante appunto, per i nuovi assunti, specificamente la fungibilità tra le mansioni di recapito e quelle di sportello - secondo un "meccanismo di scambio automatico" (id est: avvicendamento o turnazione), come riferisce la stessa ricorrente in ricorso la RA è stata assegnata dal 9 dicembre 1998 a mansioni di recapito. 5 u.p. 12 ottobre 2006 13909/2003 r.g.n. Entrambe queste mansioni rientrano (o meglio, rientravano) nella stessa qualifica, ossia nella declaratoria contrattuale dell'Area operativa, che costituisce una qualifica tout court, seppur di ampio contenuto perché, con una definizione assai generale (art. 43 c.c.n.l. cit.), è destinata ad accorpare plurime mansioni. Nella specie si legge nell'impugnata sentenza il contratto individuale di lavoro era stato stipulato "per _ l'espletamento in via alternativa, secondo le necessità aziendali, di mansioni diverse e fungibili, appartenenti ad una medesima qualifica professionale". La ricorrente però - come già indicato - deduce in generale che la clausola di fungibilità delle mansioni, prevista dalla contrattazione collettiva, urta con il precetto inderogabile dell'art. 2103 c.c.;
d'altra parte in particolare assume che lo svolgimento delle mansioni di addetta allo sportello esprime una professionalità specifica, diversa e più elevata di quella tipica delle mansioni di recapito e quindi ha lamentato un demansionamento vietato dall'art. 2103 c.c.;
sicché essa pone in sostanza una questione di diritto di carattere generale, cui si riferisce il denunciato vizio di violazione di legge, ed un'altra più specifica, relativa al caso di specie, cui si riferisce essenzialmente il dedotto vizio di motivazione.

3. La prima questione che si pone è se siano compatibili con il disposto dell'art. 2103 applicabile, a partire dalla vigenza del primo contratto collettivo (26 novembre C.C. 1994), al rapporto di lavoro in questione dopo la sua privatizzazione con l'istituzione dell'ente Poste Italiane, successivamente trasformato in società per azioni (Cass., sez. un., 1 aprile 1999, n. 205) - le clausole di fungibilità che in ipotesi la contrattazione collettiva, sia quella nazionale che quella integrativa

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