Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/10/2020, n. 23110

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/10/2020, n. 23110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23110
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34126-2019 R.G. proposto da: TORNATORE PIETRO, PECORARO ROSARIO, in proprio e nella qualità di Amministratori della CONSTRUCTA PLUS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO

1, presso lo studio dell'avvocato L P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S V;

- ricorrenti -

contro

LO SPECCHIO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato F S;
- resistente -

contro

CONSORZIO BELLOLAMPO, LORENZINI LUCREZIA;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 778/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. C G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B, che chiede il rigetto del ricorso. Ric. 2019 n. 34126 sez. M3 - ud. 01-10-2020 -2- 34126/2019 La Corte osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 4 ottobre 2019, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Palermo sollevata da P T, R P e Constructa Plus S.r.l. quali opponenti a decreto ingiuntivo n. 978/2018 con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva ordinato di pagare la somma complessiva di C 116.962,62, oltre interessi e spese, al Consorzio Bellolampo a titolo di canone in relazione a un contratto di affitto del 31 marzo 2014. L'eccezione era stata tempestivamente proposta in riferimento all'articolo 21 c.p.c., per avere il contratto ad oggetto un terreno e l'annesso pozzo "Lorenzini" situati nel territorio del Comune di Palermo. L'opposta Lo Specchio Costruzioni S.r.l. si era costituita, insistendo nella domanda monitoriamente proposta e chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza, trattandosi di contratto di affitto di bene produttivo, non assoggettato quindi all'articolo 21 c.p.c. Per quanto qui interessa, il Tribunale, nella sentenza con cui ha rigettato l'eccezione, ha osservato che l'articolo 21, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, non è applicabile al contratto di affitto di bene produttivo (invocando Cass.4503/2001, Cass. 24371/2006, Cass. 250/2008 e Cass. 19384/2012), e qualificato il contratto di cui è causa appunto come contratto di affitto per finalità produttiva. Sulla base di questo il Tribunale ha rigettato l'eccezione e rimesso in ruolo la causa per la prosecuzione in merito.

2. P T, R P e Constructa Plus S.r.l. hanno proposto istanza di regolamento di competenza, da cui si è difesa con un atto intitolato "Scrittura Difensiva" Lo Specchio Costruzioni S.r.l.

3. Il ricorso si fonda su due motivi.

3.1 II primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 c.p.c., adducendo che solo due dei precedenti richiamati nell'impugnata sentenza (Cass.4503/2001 e Cass. 2012/19384) avrebbero escluso l'applicabilità di detto articolo alle controversie relative ai contratti di affitto di bene produttivo, laddove gli altri arresti citati riguarderebbero solo la compatibilità del rito locatizio. D'altronde Cass.4503/2001 - cui si sarebbe poi conformata Cass. 2012/19384 - sarebbe relativa all'abrogato articolo 8, secondo comma, n. 3 c.p.c., in relazione alla competenza pretorile. Pertanto il Tribunale di Termini Imerese, nell'impugnata sentenza, si sarebbe sorretto su una giurisprudenza anteriore al vigente testo dell'articolo 21 c.p.c., ovvero su una giurisprudenza relativa all'epoca in cui il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 non aveva ancora abrogato l'ufficio del pretore e quindi l'articolo 8 c.p.c., che, nel secondo comma, al n.3, attribuiva al pretore la competenza funzionale "tra le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie";
quando vigeva quest'ultima norma, il testo dell'articolo 21 c.p.c. a sua volta prevedeva che per le cause "di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 8" la competenza spettava al "giudice del luogo dove è posto l'immobile". L'articolo 21 c.p.c. nel testo vigente si riferisce a tutte le "le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di azienda", essendo stato est. Il riferimento restrittivo ai soli "immobili urbani". Sostengono pertanto i ricorrenti: "L'impropria associazione tra art. 21 c.p.c. e art. 447 bis c.p.c. compiuta dal Tribunale costituisce ... nient'altro che un retaggio storico, non più compatibile con l'odierna formulazione del codice di rito". E "l'interpretazione ampia e inclusiva" prospettata come fondamento della eccezione sarebbe d'altronde coerente con la giurisprudenza di legittimità per cui l'espressione "cause in materia di locazione", di cui all'articolo 21 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. 51/1998, include tutte le controversie comunque collegate alla "materia" (ampia nozione) locatizia (si citano Cass. 581/2003, Cass.3014/2012 e Cass. 11319/2009). Da tutto ciò deriverebbe che, qualunque qualificazione si attribuisca al contratto di cui è causa, la competenza spetterebbe al Tribunale di Palermo.
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