Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2009, n. 6962
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Con riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente modificato dall'art. 1 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, le mensilità aggiuntive e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili nella retribuzione costituente base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei limiti massimi dell'importo mensile dell'integrazione fissati dal citato articolo unico e successive modificazioni, dovendosi escludere una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul trattamento di integrazione salariale. È conseguentemente irrilevante la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e all'art. 6, paragr. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui eventuale declaratoria di incostituzionalità non influirebbe sulla interpretazione delle norme che trovano applicazione ai fini della decisione della controversia.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. C D C G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16128/2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, DI MEGLIO ALESSANDRO, TRIOLO VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
D'IPPOLITO MARIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 186/2006 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/05/2006, R.G.N. 445/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. T S;
udito l'Avvocato TADRIS PATRIZIA per delega FABIANI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L V F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria D'Ippolito, con ricorso depositato il 20.12.2001, adiva il Tribunale d'Isernia, lamentando che, collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo tra l'1.8.1993 e il 31.8.1994, la relativa indennità era stata corrisposta in misura inferiore al dovuto, poiché l'Inps aveva ritenuto che il "tetto" introdotto dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, fosse riferito ai mesi di calendario e non anche alle singole mensilità retributive, compresa la tredicesima, e chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della indennità sulle tredicesime mensilità relative al periodo di cassa integrazione. La domanda era accolta con sentenza che, a seguito di appello dell'Inps, era confermata dalla Corte d'appello di Campobasso.
L'Inps propone ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo l'Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 1, u.c., del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 6, della L. n. 427 del 1980, art. unico. Sostiene che, a seguito
dell'introduzione del massimale mensile ai fini delle calcolo delle quote di integrazione salariale, è diventato necessario tenere conto della retribuzione globale, comprensiva delle mensilità aggiuntive e della stessa tredicesima, per il calcolo delle somme dovute a titolo di integrazione salariale, ai fini della verifica del rispetto del massimale mensile, con la conseguenza che la tredicesima è computabile solo in tale sede, e in concreto non rileva se il massimale è raggiunto per effetto del computo della retribuzione base. Si richiama ai fini interpretativi il testo dell'articolo unico della L. n. 427 del 1980 nel testo D.L. n. 299 del 1994, ex art. 1, comma 5, come modificato dalla Legge di Conversione n. 451 del 1994,
il quale prescrive di computare i ratei delle mensilità aggiuntive esclusivamente ai fini del computo della retribuzione di riferimento da comparare al previsto massimale mensile e della conseguente scelta del maggiore dei due importi. Si richiama infine anche la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003.
2. In materia di misura dell'indennità di integrazione salariale già la prima fonte normativa dell'istituto, e cioè il D.Lgs.Lgt. n. 788 del 1945, ha previsto, all'art. 1, comma 1, che essa fosse ragguagliata a una certa percentuale della "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate", e successive disposizioni (art. 5) contenevano previsioni finalizzate alla concreta applicazione di tale regola. Il riferimento alla retribuzione globale è contenuto anche nella normativa sulla cassa integrazione straordinaria (L. n. 1115 del 1968, art. 2;
nello stesso senso la L. n. 164 del 1975, art. 2). Una norma introduttiva di un limite massimo
in cifra fissa dell'importo dell'integrazione salariale erogabile è contenuta già nel D.L. n. 624 del 1979, art. 13, che non fu convertito in legge, ma i cui effetti, in caso di provvedimenti già adottati, furono confermati dalla L. n. 33 del 1980, art. 4. È poi intervenuto della L. n. 427 del 1980, art. unico, che si riferisce sia agli operai che agli impiegati e che, precisata per questi ultimi la misura dell'integrazione nell'80 per cento "della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (comma 1), nel comma 2, pur ribadendo che l'importo doveva essere calcolato "tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga", stabiliva che l'importo stesso non poteva superare l'ammontare mensile di L. 600.000, da rapportare alle ore di