Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1989, n. 2875
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La conversione in moneta legale di un debito espresso in moneta estera, ai sensi dell'art. 1278 cod. civ., va effettuata sulla base del cambio del giorno e del luogo dell'effettivo adempimento, mentre resta in proposito irrilevante che vi sia stato in precedenza un deposito di somme a titolo cautelare (nella specie, trattandosi di credito del raccomandatario marittimo per controstallie, in esecuzione di ordine reso dal giudice nel procedimento di cui allo art. 437 cod. nav.), atteso che il deposito stesso non incide sull'oggetto dell'obbligazione in valuta straniera. ( V 3414/83, mass n 428302).*
Nella disciplina della raccomandazione marittima, di cui agli artt. 287 e segg. cod. nav., il raccomandatario, in corrispondenza della rappresentanza sostanziale conferitagli dall'armatore o dal vettore con il contratto di raccomandazione (il quale non richiede la Forma scritta, ne' "ad substantiam", ne' "ad probationem"), assume "ope legis" anche la rappresentanza processuale, mentre gli adempimenti formali contemplati dall'art. 289 cod. nav. (presentazione della documentazione all'ufficio del porto e pubblicazione di essa in apposito registro) rilevano al diverso fine dell'opponibilità ai terzi di eventuali limitazioni, modificazioni o revoca del potere di rappresentanza (sempre che non si provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza). Tale principio non trova deroga nella legge 4 aprile 1977 n. 135, sulla professione del raccomandatario marittimo, ne' in particolare, per il caso di raccomandatario di nave straniera, nelle Disposizioni dell'art. 3 della legge medesima, il quale, prevedendo adempimenti a carico di detto raccomandatario (invio di "nota" al comandante del porto di approdo), non incide sui suoi poteri rappresentativi, ma si preoccupa soltanto di fissare garanzie per le obbligazioni sorte nell'Esercizio dei poteri stessi.*
Sul provvedimento
Testo completo
Nella disciplina della raccomandazione marittima, di cui agli artt. 287 e segg. cod. nav., il raccomandatario, in corrispondenza della rappresentanza sostanziale conferitagli dall'armatore o dal vettore con il contratto di raccomandazione (il quale non richiede la Forma scritta, ne' "ad substantiam", ne' "ad probationem"), assume "ope legis" anche la rappresentanza