Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08120
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TT OL, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di TT OL per il reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. Il ricorrente lamenta come la prova della responsabilità dell'imputato sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, pur ritualmente acquisite in ragione della sua premorienza al dibattimento. Ciò sarebbe in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e con l'art. 6 CEDU, posto che non sarebbero stati acquisiti altri elementi in grado di corroborare tali dichiarazioni, dovendosi escludere che possano qualificarsi tali le dichiarazioni dell'operante che ha riferito di aver visto il TT nei pressi dell'abitazione della persona offesa, posto che i due vivevano nello stesso paese e a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, mentre inspiegabilmente, nel primo grado di giudizio, il pubblico ministero aveva inspiegabilmente rinunziato all'esame della compagna della stessa persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente non mette in discussione l'acquisizione, avvenuta nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa deceduta prima della celebrazione del dibattimenl:o, ma che le stesse siano idonee, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, a fondare la prova di responsabilità dell'imputato in quanto costituenti l'esclusivo elemento a suo carico. L'obiezione si fonda sui principi affermati da Sez. U, Senl:enza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199, per cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite,

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