Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/12/2024, n. 32366
CASS
Ordinanza
13 dicembre 2024
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Massime • 1
La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento