Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/12/2024, n. 31365

CASS
Ordinanza
6 dicembre 2024
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CASS
Ordinanza
6 dicembre 2024

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L'istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa; ne consegue che l'indennizzo, in tal caso, presuppone l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand'anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa (c.d. "espropriazione larvata").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/12/2024, n. 31365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31365
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Espropriazione larvata e cessione parziale Dott. Alberto Giusti Presidente del bene Dott. Clotilde Parise Consigliere Dott. Tiziana Maccarrone Consigliere Dott. Guido Mercolino Consigliere Ud. 27/11/2024 Dott. IG D'Orazio Consigliere- Rel. CC Cron. n. 17335/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17335/2019 r.g. proposto da: 2 EN AN, RD MI ER, RD AN, RD 22877287/2019 SC e RD IE, la prima anche in proprio e tutti nella R.G.N. qualità di eredi di RD IA, deceduto il 9/2/2009, tutti 11368/2017 rappresentati e difesi dall'Avv. IE RD e Immacolata Panico, giusta procura speciale in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.

- ricorrenti -

contro 1 RG n. 17335/2019 Cons. Est. IG D'Orazio Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Corbo, giusta procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Barletta, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Domenico Nolè

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1808/2019 , depositata in data 1/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere dott. IG D'Orazio; RILEVATO CHE:

1. RD IA e sua moglie AN EN convenivano dinanzi al tribunale di OL le Ferrovie dello Stato (FFSS) al fine di accertare il loro diritto alla corresponsione di un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ora art. 44 del d.P.R. n. 227 del 2001, non solo con riferimento al deprezzamento del fabbricato di loro proprietà, a seguito delle immissioni rumorose, ma anche per le conseguenze alla loro salute, a seguito dell'esecuzione del raddoppio ferroviario della linea Cancello-Sarno. Chiedevano, inoltre, accertarsi l'illegittimità della servitù costituita da FFSS sul fondo a seguito dell'allocazione delle linee elettriche «invadenti i confini della latistante proprietà attorea».

2. In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari di un fabbricato, a seguito di atto di donazione del 30/6/1956, nonché di successiva cessione del 14/9/1988. Aggiungevano che avevano stipulato il 4/6/1992 con le FFSS un atto di cessione volontaria parziale con riferimento a mq 41 del complessivo fondo di mq 80, «destina[to] a giardino» (vedi sentenza 2 RG n. 17335/2019 Cons. Est. IG D'Orazio Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 d'appello, pag. 2), sul quale era stato complessivamente imposto Data pubblicazione 06/12/2024 vincolo espropriativo. In precedenza, era stata stipulata il 18/5/1992 transazione tra le parti, con cui si era convenuto di restituire mq 39 di terreno e l'utilizzo per la realizzazione dell'opera pubblica di soli 41 mq, con il pagamento della somma di lire 5.792.000, relativi al prezzo di cessione di mq 41 e all'indennità di occupazione temporanea per la parte restituita di mq 39, oltre che per l'area di 41 mq. La cessione volontaria parziale era stata stipulata «a misura».

3. Gli attori, proprietari del fabbricato contiguo al fondo, con autonoma identificazione catastale, «non insistente sul solo espropriato né su quello restituito», richiedevano per tale fabbricato un'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, in conseguenza dell'intollerabilità dell'inquinamento acustico, «vibrazionale e magnetico», richiamando l'art. 844 c.c.

3.1. Inoltre, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni per l'imposizione, non supportata da alcun titolo, «del posizionamento di linee elettriche aeree proiettate sul confine attoreo».

4. Si costituivano in giudizio le FFSS evidenziando che IA RD aveva richiesto ed ottenuto «l'autorizzazione a costruire in deroga alle distanze alla linea ferroviaria una cassa scala e un balcone delle primo piano», impegnandosi «a sollevare le Ferrovie dello Stato da qualsiasi molestia e pretesa in relazione alla vicinanza dell'esercizio ferroviario», risultando così improponibili le domande formulate. In relazione alle linee elettriche le FFSS rilevavano che «le stesse non invadevano il confine attoreo, risultando contenute tutte all'interno della proprietà delle ferrovie». 3 RG n. 17335/2019 Cons. Est. IG D'Orazio Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 In relazione al superamento dei limiti di rumorosità le stesse Data pubblicazione 06/12/2024 stavano «predisponendo misure atte a temperare ed abbattere il rumore».

5. Venivano espletate tre CT, con accertamento del superamento dei limiti di inquinamento acustico sia per il diurno che per il notturno. Nella prima CT (Antonio Isernia) veniva determinato il deprezzamento del fabbricato nella misura del 12%, mentre nella seconda CT (arch. RE) veniva individuato nel 30%. Il CT determinava il danno biologico subito dagli attori nella misura di «4-5 punti percentuali».

6. Con la sentenza non definitiva n. 1449 del 2013, pubblicata il 14/5/2013, il tribunale di OL rigettava le domande proposte dagli attori di corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, e di declaratoria di illegittimità della servitù costituita dalla collocazione delle linee elettriche. Venivano respinte anche le domande di risarcimento del danno per la presenza di linee elettriche per diminuito valore commerciale dell'immobile. Inoltre, il primo giudice qualificava la domanda come danno alla salute, ai sensi dell'art. 2043 c.c., disponendo un ulteriore accertamento peritale invitando il CT ad eseguire un «rilievo fonometrico per 24 ore consecutive», soprattutto nelle stanze adibite a camera da letto. In particolare, il tribunale evidenziava che l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, doveva essere interpretato alla stregua della cessione parziale dell'immobile intervenuta il 4/6/1992. Infatti, i proprietari avevano ricevuto dalla cessione parziale del fondo il pagamento del prezzo convenuto, non potendo «pretendere indennità ulteriori per danni alla residua proprietà invocando l'art. 46 legge citata». 4 RG n. 17335/2019 Cons. Est. IG D'Orazio Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 A meno che la realizzazione dell'opera pubblica «non avesse Data pubblicazione 06/12/2024 integrato gli estremi del fatto costitutivo di responsabilità aquiliana». Chiariva il primo giudice che l'indennità di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 era riferibile «ai soli proprietari dei fondi contigui a quello espropriato, estranei alla procedura ablatoria i quali avevano comunque risentito di un danno […] in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica». Gli attori avevano stipulato atto di cessione volontaria «di parte del proprio terreno», sicché alcun indennizzo ulteriore era loro dovuto, mentre gli stessi nel medesimo atto di cessione «avevano dichiarato di rilasciare ampia e finale quietanza di saldo dichiarando, ora per allora, di non avere altro a che pretendere dall'ente F.S. medesima per la convenuta cessione dell'immobile oggetto del presente atto». Inoltre, il giudice qualificava la domanda ex art. 2043 c.c., in relazione al danno alla salute, reputando utilizzabile «la normativa usualmente applicata nei rapporti tra privati». Il danno veniva riconosciuto esclusivamente con riferimento alla salute, mentre la domanda risarcitoria di diminuzione del valore commerciale dell'immobile «oltre che implicitamente rinunciata, si atteggiava infondata», proprio in relazione alla cessione volontaria di porzione dell'immobile.

7. Con la sentenza definitiva n. 1671 del 5/6/2015 il tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava le FFSS al pagamento in favore di AN EN dell'importo liquidato all'attualità e comprensivo di accessori fino alla sentenza per euro 5500,00. Condannava, poi, le FFSS in favore di AN EN, RD MI ER, RD SC, RD AN e RD 5 RG n. 17335/2019 Cons. Est. IG D'Orazio Numero registro generale 17335/2019 Numero sezionale 4348/2024 Numero di raccolta generale 31365/2024 IE, quali eredi di RD IA, al pagamento Data pubblicazione 06/12/2024 dell'importo di euro 2000,00, liquidato all'attualità. In motivazione si evidenziava che dalla CT era emerso il superamento del livello di “normale accettabilità”, ovvero il superamento del differenziale notturno, di cui al DPCM 1/3/1991 ed alla legge n. 447 del 26/10/1995. Inoltre, con riferimento alla “normale tollerabilità, il CT aveva rilevato un superamento del limite di incremento del rumore di fondo. Veniva accertato anche il superamento dei limiti di inquinamento acustico di cui al d.P.R. n. 459 del 2018. 8. Proponevano appello gli attori, insistendo, con il primo motivo, per la richiesta di riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Il tribunale avrebbe fatto riferimento alle regole valide in caso di espropriazione parziale, mentre nella specie era «stato espropriato solo un fondo di mq 41, di proprietà dell'RD, avente un'autonoma identificazione catastale (catasto terreni, partita 6941, foglio 20, particella 321), con la destinazione orto irriguo». Al contrario, il fabbricato, pure di proprietà RD-EN, non era «stato oggetto di esproprio», ed aveva una diversa identificazione catastale (catasto urbano, partita 2984, foglio 20, particelle 111, sub 1 e sub 2), «contiguo al fondo sul quale è stata realizzata l'opera pubblica». Non era allora corretto ritenere che la cessione del

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