Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2024, n. 8635

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In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2024, n. 8635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8635
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 Numero di raccolta generale 8635/2024 Data pubblicazione 02/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA UMBERTO L.C.G. SCOTTI Presidente Relatore AMMINISTRAZIONE CLOTILDE PARISE Consigliere Ud.27/03/2024 PU GUIDO MERCOLINO Consigliere LUIGI D'ORAZIO Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6346/2021 R.G. proposto da: COMUNE TORREMAGGIORE, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Antonucci ([...]) e Ciro Massimo Mario Piacquaddio ([...]) -ricorrente-

contro

FORTINGUERRA ANTONIO, GAROFALO EMMA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurelio Iarocci ([...]) e Maria Pina Milione ([...]) -controricorrenti- Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 Numero di raccolta generale 8635/2024 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1366/2020 Data pubblicazione 02/04/2024 depositata il 24.7.2020, udito il Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che si è riportato alle conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine la rimessione alle Sezioni Unite della questione posta con il secondo motivo;
uditi gli Avvocati C.M.M. Piacquaddio e V.Antonucci per parte ricorrente e M.P. Milione e A. Quatela, per delega orale, per parte controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 9.1.2014 i coniugi AN GU ed MA OF proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Foggia ai sensi dell'art.3 del r.d. 639 del 1910 nei confronti dell'ingiunzione emessa dal Comune di Torremaggiore per l'importo di € 5.631,58 per il recupero pro-quota di assegnazione suolo, oneri di urbanizzazione e spese, quali costi sostenuti dall'Ente per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), sostenendo il difetto di titolarità passiva del rapporto, l'insussistenza della pretesa creditoria, il decorso della prescrizione e l'erroneità del conteggio. Il Comune eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza del 24.7.2017 il Tribunale di Foggia, ritenuta la propria giurisdizione, accolse l'opposizione, condannando il Comune alle spese.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propose appello il Comune di Torremaggiore, a cui opposero resistenza gli appellati GU e OF. 2 di 17 Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 Numero di raccolta generale 8635/2024 La Corte di appello di Bari con sentenza del 24.7.2020 ha respinto Data pubblicazione 02/04/2024 l'appello con aggravio di spese. La Corte di appello ha ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario;
che correttamente il Tribunale avesse escluso la titolarità passiva dell'obbligazione in capo ai coniugi GU-OF, resisi acquirenti dell'immobile in data 17.12.1996 dai precedenti proprietari, coniugi GU-Schiavone, già cessionari del diritto di proprietà sull'unità immobiliare dalla Cooperativa Giardini, originaria cessionaria delle aree;
che l'atto di acquisto del 17.12.1996 a rogito Notaio Cassano nulla diceva in tema di conguaglio degli oneri di urbanizzazione previsto dalla Convenzione, dovendosi quindi escludere un accollo da parte degli acquirenti;
che l'obbligazione di provvedere alle opere di urbanizzazione aveva natura propter rem e si estendeva a chi richiedeva la concessione e realizzava l'edificazione, ma non ai soggetti che utilizzavano le opere di urbanizzazione senza avere con chi le aveva realizzate alcun rapporto.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 24.2.2021 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Torremaggiore, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 2.4.2021 hanno proposto controricorso AN GU ed MA OF, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

4. Con ordinanza interlocutoria del 16.10.2023 all'esito della camera di consiglio del 12.10.2023 questa Corte ha rinviato l'esame del ricorso alla pubblica udienza, rilevando la sussistenza di una questione di interesse nomofilattico proposta dal secondo mezzo. 3 di 17 Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 Numero di raccolta generale 8635/2024 Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso o, in Data pubblicazione 02/04/2024 subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione proposta con il secondo motivo. Le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27.3.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'istituto dell'accollo interno e agli artt. 1273 e 1322 cod.civ.

5.1. Secondo il Comune, nel caso in esame gli appellati, tramite accollo interno contenuto nell'atto di acquisto, avevano accettato di pagare quanto oggetto di ingiunzione. Il Comune osserva che nella convenzione fra il Comune di Torremaggiore e la Cooperativa Giardini, stipulata ai sensi dell'art.35 della legge n.865 del 1971 in data 18.11.1981 a rogito del Notaio Eccellente e trascritta presso la Conservatoria del registro immobiliare di Lucera, era prevista la clausola di conguaglio con cui il Comune si riservava di chiedere il pagamento dei costi sopportati per l'acquisizione dei suoli e degli oneri di urbanizzazione, dopo la loro determinazione definitiva. Aggiunge poi il ricorrente che nell'atto del 19.12.1996, a rogito del Notaio Cassano, fra i coniugi GU-OF e gli originari assegnatari coniugi GU-Schiavone, la parte acquirente aveva dato atto di ben conoscere i vincoli edilizi, obblighi e divieti derivanti dalla predetta convenzione del 18.11.1981, nonché della disciplina legislativa, regolarmente e contrattuale. Diversamente, quindi, da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, gli appellati si erano espressamente accollati il pagamento del costo 4 di 17 Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 dei suoli e nell'atto di acquisto non vi era solo un generico richiamo Numero di raccolta generale 8635/2024 con formula di stile a ogni altro diritto, azione, ragione, pertinenza Data pubblicazione 02/04/2024 o dipendenza. Il Comune conclude rilevando di aver mostrato con la richiesta ingiuntiva di voler aderir ai sensi dell'art.1273 cod.civ. alla pattuizione di accollo esterno contenuta nell'atto di vendita.

5.2. Il motivo, che prescinde dall'esistenza di un obbligo legale e fa quindi leva su un impegno assunto contrattualmente dagli attuali controricorrenti, appare inammissibile.

5.3. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 cod.civ., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatori. (Sez. 2, n. 38225 del 3.12.2021). Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario (che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo) l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è 5 di 17 Numero registro generale 6346/2021 Numero sezionale 1450/2024 tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la Numero di raccolta generale 8635/2024 richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato (Sez. 2, Data pubblicazione 02/04/2024 n. 4482 del 24.2.2010;
Sez. 3, n. 9982 del 24.5.2004).

5.4. Occorre in primo luogo ricordare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Sez.1, 26.9.2005, n. 18782;
Sez. 5, n. 23851 del 25.9.2019;
Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019;
Sez. 1, n. 640

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