Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2009, n. 5282

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L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, così da attribuire decisività, ai predetti fini, alla collocazione temporale dell'episodio che ha prodotto la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in controversia promossa da un dipendente di una ASL per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della medesima P.A. a ripetere somme asseritamente corrispostegli senza titolo a seguito della revoca dell'inquadramento professionale deliberata nel 1995, ritenendo, quindi, irrilevante la successiva delibera del 1999 - valorizzata, invece, dal dipendente ai fini della promossa azione dinanzi al giudice ordinario - con cui la stessa ASL quantificava le somme pretese e disponeva un piano di rateizzazione delle ritenute stipendiali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2009, n. 5282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5282
Data del deposito : 5 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16547-2007 proposto da:
T A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato C F, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9177/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. P P;

uditi gli avvocati Vincenzo MARTORANA, Alberto COSTANTINI per delega dell'avvocato Mariella CARI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Azienda Unità sanitaria locale di Rieti e, in riforma della decisione del Tribunale di Rieti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta da T Angelo, dipendente dell'azienda sanitaria, per l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'amministrazione a ripetere somme che asseriva indebitamente corrispostegli.

2. Con Delib. 30 marzo 1995, n. 734/D4 l'Ausl aveva revocato l'inquadramento in qualifica superiore attribuito al T con Delib. 3 aprile 1985 e disposto la restituzione delle relative differenze retributive indebitamente percepite;
con Delib. 13 gennaio 1999, n. 13 l'Ausl aveva poi determinato le somme e disposto una ritenuta sulla retribuzione mensile secondo un piano di rateizzazione. Il Tribunale di Rieti aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda di accertamento di non conformità a legge della Delib. 3 marzo 1995 e l'illegittimità della Delib. 13 gennaio 1999 relativamente alle somme richieste dall'Ausl per il periodo 1.1.1983-13.1.1989 perché estinto il relativo credito per prescrizione decennale.

3. Il giudice di appello, invece, ritiene la controversia inerente a periodo di lavoro precedente la data del 1 luglio 1998, e pertanto devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, perché avente ad oggetto la Delib. 3 marzo 1995 e la pretesa alla ripetizione di indebito, mentre la successiva Delib. 13 gennaio 1999 si collocava esclusivamente sul piano della realizzazione concreta della pretesa creditoria (determinazione delle somme e piano di rateizzazione).

4. Il ricorso di Angelo T si articola in unico motivo;
resiste con controricorso l'Ausl di Rieti. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, perché doveva ritenersi devoluta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la contestazione della pretesa dell'amministrazione datrice di lavoro alla ripetizione di somme erogate indebitamente, contestazione fondata esclusivamente sull'estinzione per prescrizione del credito dell'amministrazione, e, quindi, su eccezione resa proponibile per effetto della pretesa formulata nei termini della Delib. del 1999. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto sottoposto alla Corte, che, nella sostanza, è il seguente: se la contestazione di un credito vantato
dall'amministrazione pubblica nei confronti di un suo dipendente, per il quale la prescrizione sia maturata in epoca successiva al 30.6.1998, con pretesa di pagamento formulata dopo la detta data, ove si fondi soltanto sulla deduzione dell'effetto estintivo del decorso del tempo, debba essere sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

2. Al quesito di diritto così formulato la Corte deve

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