Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 24184

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 24184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24184
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL SANTO ROSANGELA nato a ROVIGO il 10/04/1963 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FRDALISI;
lette/s0~ le conclusioni del

PG MARIAEMANUELA GUERRA

Il Procuratore generale, M G, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. R D S ricorre avverso l'ordinanza del 16 aprile 2021 del Tribunale di Venezia, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 25 febbraio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo aveva sostituito ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un nosocomio con quella della custodia in carcere. Il Tribunale ha evidenziato che il G.i.p. del Tribunalle di Rovigo, con ordinanza emessa in data 1 febbraio 2021, ritenendo D S gravemente indiziata del reato aggravato dell'omicidio del convivente, C B (reato per il quale vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere), aveva affermato la necessità contingente del trattenimento in ospedale dell'indagata in regime di arresti domiciliari, prevedendo che tale misura fosse accompagnata da piantonamento e da bracciale elettronico e prevedendo, altresì, la possibilità di una modifica della misura su istanza del pubblico ministero, nel caso in cui fosse venuto meno il ricovero in tale contesto protetto. Il Tribunale, quindi, ha condiviso il provvedimento con il quale era stata aggravata la misura cautelare, evidenziando che, a seguito delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, la misura degli arresti domiciliari in ambito domestico richiesta dalla difesa non avrebbe garantito l'osservanza delle prescrizioni, anche considerando lo stato di sconvolgimento emotivo dell'interessata, che si evinceva dalle modalità del delitto e dal successivo tentativo di suicidio (che aveva reso necessario il ricovero presso la struttura ospedaliera). Nel provvedimento impugnato, infine, si evidenzia che vi era il rischio che l'indagata potesse rappresentare un pericolo per Anna Battistuzzi, ritenuta dalla stessa la responsabile della rottura con il compagno. Pertanto, anche in considerazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il giudice di merito ha ritenuto corretto l'aggravamento della misura cautelare, posto che la difesa non aveva allegato alcun elemento di segno contrario e che D S non aveva inteso rivelare il luogo nel quale aveva occultato il suo cellulare e quello della vittima, attività a seguito della quale sarebbe stato possibile trarre elementi investigativi utili.
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