Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 09877

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 09877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09877
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FORTUNATO VALERIO nato a TORINO il 18/04/1952 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. P D B insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 settembre 2020 confermava la condanna del D F per il reato di truffa ai danni di un Ente pubblico. ;
Si contestava al ricorrente, primario del reparto di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Ivrea di avere svolto l'attività intramoenia in violazione della convenzione e fuori dagli orari autorizzati. La violazione della convenzione di lavoro esclusivo e la attestazione falsa delle ore di lavoro effettivo presso l'ospedale di Ivrea lucravano al D f la percezione della somma erogata per le ore non lavorate (euro 23.219, 405) e quella dell'indennità di lavoro esclusivo (euro 86.350, 65) 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il D F non era obbligato al rispetto di un orario giornaliero ma solo a quello dell'orario minimo settimanale di trentotto ore e che, comunque, svolgendo una funzione apicale, era vincolato essenzialmente dall'obbligo di risultato;
pertanto non sarebbe stato provato l'inadempimento, anche tenuto conto del fatto che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, rispetto all'orario minimo risultavano diverse ore di esubero (quasi ottocento). Sarebbe altresì assente la prova del danno.

2.1.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ripropone argomenti già sottoposti al vaglio della Corte di appello senza confrontarsi con il percorso argomentativo posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità e, segnatamente, con i passaggi motivazionali che esprimevano le ragioni dell'accertamento del danno. La Corte territoriale rilevava infatti che il danno riferibile alla percezione indebita dell'indennità di esclusiva era già stato accertato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato. A tale danno, certo anche nel quantum, si aggiungeva quello correlato alla omessa timbrature del cartellino in uscita (univocamente accertata anche attraverso servizi di osservazione della polizia giudiziaria) che, nella valutazione della Corte di merito aveva contribuito a facilitare il raggiungimento del monte contrattuale di trentotto ore settimanali;
la Corte di appello con valutazione di puro merito non rivalutabile in questa sede in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali riteneva che non poteva essere preso in considerazione il preteso esubero di ore maturate dal D F, dato che il conteggio allegato era poco affidabile, tenuto conto che l'imputato aveva l'abitudine di non registrare tutte le uscite ed i successivi rientri;
osservava inoltre che il monte di ottocento ore di preteso esubero era riferibile ai ventidue anni di servizio e che era comunque illegittima l'"autocompensazione" allegata dato che la stessa, ove fosse stata realmente esistente avrebbe dovuto essere certificata ed autorizzata dal datore di lavoro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali e che non risulta in alcun modo incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
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