Cass. pen., sez. V trib., sentenza 14/04/2023, n. 16089

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 14/04/2023, n. 16089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16089
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPITIELLO MARCO nato a SALERNO il 04/01/1967 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, M F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. FANCESCO MALDONATO, il quale, replicando a tale requisitoria, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno modificava la pronuncia resa in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania in data 12 giugno 2018 limitatamente alle pene accessorie a fronte dei principi enunciati dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, confermando nel resto le statuizioni della decisione di condanna di primo grado. Il ricorrente è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare in relazione a condotte poste in essere, dal 29 marzo 2010, quale amministratore unico, e dal 10 maggio 2012, quale liquidatore, della società Azzurra s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 11 del 17 luglio 2013. Secondo la prospettazione accusatoria il CAMPITIELLO, con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e distraeva o comunque dissipava il patrimonio societario.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Francesco Maldonato, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo il CAMPITIELLO lamenta, in ordine alla ritenuta integrazione del reato di bancarotta documentale, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 1 e 223 l.fall., in quanto la Corte territoriale non avrebbe colto la rilevanza delle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine alla circostanza che la frammentarietà delle scritture contabili non poteva essere ascritta ad esso ricorrente in quanto riflettente, a propria volta, la frammentarietà delle scritture che aveva ricevuto al momento dell'assunzione della carica. Inoltre, ritenendo integrata la condotta anche per l'omesso deposito del bilancio iniziale di liquidazione, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2492 c.c., dovendo essere depositato solo il bilancio finale della stessa, ciò che non era avvenuto in quanto, nelle more, la società era stata dichiarata fallita. Contesta altresì il CAMPITIELLO che la sentenza oggetto di ricorso ha dichiarato non fondato il motivo di appello secondo cui le rimanenze in bilancio erano mere appostazioni contabili volte a facilitare l'accesso al credito ritenendo si trattasse di mera ipotesi del consulente di parte, nonostante si trattasse di elemento tratto da altra fonte documentale (doc. 2 allegato al ricorso per cassazione). Infine, sottolinea il ricorrente che la Corte d'Appello di Salerno aveva finito con l'addebitargli fatti anteriori al momento nel quale egli aveva assunto la carica di amministratore nonostante avesse provveduto, già nel 2012, a porre la società in liquidazione per evitare di danneggiare ulteriormente il ceto creditorio. 2 (s, 2.2. Con il secondo motivo, il CAMPITIELLO deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 605, 530, 125, terzo comma, 546, lett. e), c.p.p., con riferimento agli artt. 40 c.p., 216, primo comma, n. 2 e 223 I.fall. In proposito, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato i dati probatori affermando, per un verso, che l'importo di Euro 3.700.000,00 collocato sia tra le poste debitorie che tra quelle creditorie fosse riconducibile ad un mero scambio di titoli di credito volto ad ottenere facilitazioni creditizie dal ceto bancario e non di per sé indicativo di una condotta distrattiva e, per un altro, che si tratterebbe di condotta sintomatica, nondimeno, dell'utilizzo di fatto della società fallita come veicolo per lo svolgimento dell'attività di altri soggetti, suggerendo che il depauperamento del patrimonio sociale fosse stato funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività di altre imprese.
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