Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/2021, n. 38804
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 19707-2016 proposto da: F.LLI GAIANI S.N.C. DI AMEDEO GAIANI E C. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CERESIO
24, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
UNICREDIT LEASING S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO
6, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2152/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere R G;
lette le conclusioni del P.M.;
FATTI DI CAUSA
1.11 giudizio trae origine dal ricorso ex art.702 bis c.p.c., proposto dall'Unicredit Leasing s.p.a. (già Locat s.p.a) innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Desio con il quale la società attrice chiese accertarsi e dichiararsi, di essere proprietaria di un macchinario, oggetto di un contratto di leasing stipulato con la Tekplast s.r.l. in data 31.3.2008. Espose che la società fornitrice era la MCA s.r.I., alla quale il bene era pervenuto in forza di un contratto di vendita concluso dalla CSM s.r.I., che, a sua volta, lo aveva acquistato dalla F.11i Gaiani, la quale si era riservata la proprietà. L'attrice espose che, con missiva del 15.5.2009, la Tekplast aveva comunicato alla Locat s.r.l. che il bene era stato oggetto di una procedura esecutiva di rilascio avviato dalla F.11i Gaiani & c., la quale aveva ottenuto ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della CSM s.r.l. per il mancato pagamento delle rate.
1.1.L'Unicredit Leasing s.p.a.chiese quindi, non solo l'accertamento del suo diritto di proprietà ma anche il rilascio del macchinario.
1.2.Si costituì la F.11i Gaiani snc per resistere alla domanda e chiese la chiamata in causa della MCA s.r.l. e della CSM s.r.I., che rimasero contumaci. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -2- 1.3.La F.11i Gaiani s.n.c. contestò che fosse applicabile l'art.1153 c.c., invocato dalla società attrice, dal momento che il macchinario non era stato consegnato all'Unicredit s.p.a ma era sempre rimasto nella disponibilità della CSM s.r.l. tanto che venne forzosamente prelevato presso la sede di detta società, che aveva la stessa sede sociale della Tekplast s.r.l. La convenuta dedusse anche la mancanza del requisito della buona fede in capo all'Unicredit s.p.a., che aveva agito in rappresentanza della Tekplast s.r.I., la quale aveva perpetrato una truffa in danno della F.11i Gaiani s.r.l. in quanto sia la CMA s.r.l. che la CSM s.r.l. facevano parte dello stesso gruppo della Tekplast s.r.l.
1.4.11 Tribunale di Monza accolse la domanda dell'Unicredit Leasing ed ordinò alla F.11i Gaiani snc di restituire il macchinario;
condannò le terze chiamate a tenere indenne la f.11i Gaiani snc. dalle conseguenze della pronuncia ed a corrispondere in suo favore la somma di C 27.100,00 oltre interessi.
1.5.Propose appello la F.11i Gaiani snc, deducendo l'erronea applicazione dell'art.1153 c.c., non sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, ovvero il possesso, la buona fede ed titolo idoneo.
1.6.Sostenne l'appellante che né la ditta utilizzatrice, la Tekplast s.r.I., né la Unicredit Leasing avevano avuto il possesso del macchinario, che non sarebbe mai uscito dalla disponibilità della CSM s.r.1;
il bene era stato pignorato, su iniziativa della F.11i Gaiani s,n.c, presso la sede della CSM s.r.l. e, dal contratto di leasing risultava che la Tekplast s.r.I era stata una mera custode;
mancava, quindi, il possesso corpore ed animo, per assenza della effettiva consegna. La necessità Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -3- della sussistenza della disponibilità di fatto del bene, ovvero di un possesso reale per l'operatività dell'art.1153 c.c. era stata espressamente affermata da Cass. 11719/2002, che la F.11i Gaiani snc richiamava a sostegno della propria tesi difensiva.
1.7.Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell'Unicredit s.p.a, nella contumacia della CMA s.r.I e della CSM s.r.l. , la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30.5.2006, rigettò l'appello.
1.8. La corte distrettuale, nell'esaminare i requisiti richiesti per la validità dell'acquisto a non domino, ribadì che il possesso doveva essere verificato in relazione al soggetto che aveva acquistato a non domino e, nella specie, con riferimento all'Unicredit Leasing s.p.a.
1.9.In primo luogo, per la configurabilità del possesso era necessaria non la disponibilità materiale ma la disponibilità giuridica, che sussisteva in capo all'UNICREDIT s.p.a. Parimenti, il requisito della buona fede andava valutato con riferimento all'UNICREDIT e non invece con riferimento alla Tekplast s.r.I., che non era rappresentante della concedente ma mera adiectus solutionis causa dell'acquirente. Secondo la corte di merito, l'Unicredit s.p.a. aveva ignorato, senza sua colpa, che la MCA s.r.l. non fosse l'effettiva proprietaria del macchinario che le era stato alienato. Ai fini dell'indagine sulla buona fede dell'
UNICREDIT
Leasing s.p.a, la Corte distrettuale osservò che non meritavano accoglimento i rilievi dell'appellante circa l'assenza di una perizia estimativa per verificare l'effettivo valore del bene, considerando che il macchinario non aveva un prezzo di listino e che la MCA s.r.l. non era la ditta produttrice ma la fornitrice del bene, come indicato nel contratto di leasing. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -4- 2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la F.11i Gaiani snc di Amedeo Gaiani e C. sulla base di tre motivi.
2.1.Ha resistito con controricorso l'Unicredit Leasing s.p.a.
2.2.Fissata l'adunanza camerale, in data 18.2.2021, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
2.3.11 Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Francesca Ceroni, ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.4.Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi degli artt.1147 c.c., 1153 c.c., 2727 c.c., degli artt.112 , 113, 115, 116 c.p.c. oltre al vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza, per avere la corte di merito ritenuto che il bene fosse stato consegnato all'utilizzatore mentre invece non vi sarebbe stata la consegna materiale alla Tekplast s.r.l. Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame difetterebbero i presupposti di cui all'art.1153 c.c., comma 1, per il valido acquisto della relativa proprietà da parte della società di leasing, perché non vi sarebbe stata la consegna del macchinario, che era rimasto presso la sede della CSM s.r.I., né sarebbe idonea, ai fini dell'acquisto in buona fede di un bene mobile la traditi° della cosa nella forma del costituto possessorio. Quindi non basterebbe il possesso solo animo ma la disponibilità materiale del bene, che mentre, nella specie, nessuna consegna sarebbe stata effettuata in favore della società utilizzatrice. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -5- Inoltre, considerati i collegamenti emersi tra la società utilizzatrice, la CSM s.r.l. e la CMA s.r.I., sussisterebbero evidenti elementi per ritenere che le tre società fossero consapevoli che il bene acquistato dalla società di leasing non apparteneva alla ditta fornitrice. Mancherebbe quindi il titolo idoneo al trasferimento della proprietà in quanto la società di leasing avrebbe omesso i necessari accertamenti sulla proprietà del bene - in quanto il macchinario non era nuovo ma usato - , non aveva disposto una perizia per l'accertamento sulla congruità del prezzo, della regolarità della documentazione, con particolare riferimento al certificato CE ed al manuale di istruzioni, come nella prassi relative al contratto di leasing. Detti elementi sarebbero, altresì, rilevanti per escludere la buona fede della società di leasing, in virtù del potere di rappresentanza della Tekplast s.r.l. Non solo sarebbe errata la qualificazione della società utilizzatrice quale adíectus solutionis causa ma il comportamento della società di leasing sarebbe stato contrario ai doveri di diligenza incombenti su un operatore economico qualificato, con ciò
CERESIO
24, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
UNICREDIT LEASING S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO
6, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2152/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere R G;
lette le conclusioni del P.M.;
FATTI DI CAUSA
1.11 giudizio trae origine dal ricorso ex art.702 bis c.p.c., proposto dall'Unicredit Leasing s.p.a. (già Locat s.p.a) innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Desio con il quale la società attrice chiese accertarsi e dichiararsi, di essere proprietaria di un macchinario, oggetto di un contratto di leasing stipulato con la Tekplast s.r.l. in data 31.3.2008. Espose che la società fornitrice era la MCA s.r.I., alla quale il bene era pervenuto in forza di un contratto di vendita concluso dalla CSM s.r.I., che, a sua volta, lo aveva acquistato dalla F.11i Gaiani, la quale si era riservata la proprietà. L'attrice espose che, con missiva del 15.5.2009, la Tekplast aveva comunicato alla Locat s.r.l. che il bene era stato oggetto di una procedura esecutiva di rilascio avviato dalla F.11i Gaiani & c., la quale aveva ottenuto ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della CSM s.r.l. per il mancato pagamento delle rate.
1.1.L'Unicredit Leasing s.p.a.chiese quindi, non solo l'accertamento del suo diritto di proprietà ma anche il rilascio del macchinario.
1.2.Si costituì la F.11i Gaiani snc per resistere alla domanda e chiese la chiamata in causa della MCA s.r.l. e della CSM s.r.I., che rimasero contumaci. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -2- 1.3.La F.11i Gaiani s.n.c. contestò che fosse applicabile l'art.1153 c.c., invocato dalla società attrice, dal momento che il macchinario non era stato consegnato all'Unicredit s.p.a ma era sempre rimasto nella disponibilità della CSM s.r.l. tanto che venne forzosamente prelevato presso la sede di detta società, che aveva la stessa sede sociale della Tekplast s.r.l. La convenuta dedusse anche la mancanza del requisito della buona fede in capo all'Unicredit s.p.a., che aveva agito in rappresentanza della Tekplast s.r.I., la quale aveva perpetrato una truffa in danno della F.11i Gaiani s.r.l. in quanto sia la CMA s.r.l. che la CSM s.r.l. facevano parte dello stesso gruppo della Tekplast s.r.l.
1.4.11 Tribunale di Monza accolse la domanda dell'Unicredit Leasing ed ordinò alla F.11i Gaiani snc di restituire il macchinario;
condannò le terze chiamate a tenere indenne la f.11i Gaiani snc. dalle conseguenze della pronuncia ed a corrispondere in suo favore la somma di C 27.100,00 oltre interessi.
1.5.Propose appello la F.11i Gaiani snc, deducendo l'erronea applicazione dell'art.1153 c.c., non sussistendo i presupposti richiesti dalla norma, ovvero il possesso, la buona fede ed titolo idoneo.
1.6.Sostenne l'appellante che né la ditta utilizzatrice, la Tekplast s.r.I., né la Unicredit Leasing avevano avuto il possesso del macchinario, che non sarebbe mai uscito dalla disponibilità della CSM s.r.1;
il bene era stato pignorato, su iniziativa della F.11i Gaiani s,n.c, presso la sede della CSM s.r.l. e, dal contratto di leasing risultava che la Tekplast s.r.I era stata una mera custode;
mancava, quindi, il possesso corpore ed animo, per assenza della effettiva consegna. La necessità Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -3- della sussistenza della disponibilità di fatto del bene, ovvero di un possesso reale per l'operatività dell'art.1153 c.c. era stata espressamente affermata da Cass. 11719/2002, che la F.11i Gaiani snc richiamava a sostegno della propria tesi difensiva.
1.7.Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell'Unicredit s.p.a, nella contumacia della CMA s.r.I e della CSM s.r.l. , la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30.5.2006, rigettò l'appello.
1.8. La corte distrettuale, nell'esaminare i requisiti richiesti per la validità dell'acquisto a non domino, ribadì che il possesso doveva essere verificato in relazione al soggetto che aveva acquistato a non domino e, nella specie, con riferimento all'Unicredit Leasing s.p.a.
1.9.In primo luogo, per la configurabilità del possesso era necessaria non la disponibilità materiale ma la disponibilità giuridica, che sussisteva in capo all'UNICREDIT s.p.a. Parimenti, il requisito della buona fede andava valutato con riferimento all'UNICREDIT e non invece con riferimento alla Tekplast s.r.I., che non era rappresentante della concedente ma mera adiectus solutionis causa dell'acquirente. Secondo la corte di merito, l'Unicredit s.p.a. aveva ignorato, senza sua colpa, che la MCA s.r.l. non fosse l'effettiva proprietaria del macchinario che le era stato alienato. Ai fini dell'indagine sulla buona fede dell'
UNICREDIT
Leasing s.p.a, la Corte distrettuale osservò che non meritavano accoglimento i rilievi dell'appellante circa l'assenza di una perizia estimativa per verificare l'effettivo valore del bene, considerando che il macchinario non aveva un prezzo di listino e che la MCA s.r.l. non era la ditta produttrice ma la fornitrice del bene, come indicato nel contratto di leasing. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -4- 2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la F.11i Gaiani snc di Amedeo Gaiani e C. sulla base di tre motivi.
2.1.Ha resistito con controricorso l'Unicredit Leasing s.p.a.
2.2.Fissata l'adunanza camerale, in data 18.2.2021, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
2.3.11 Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Francesca Ceroni, ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.4.Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi degli artt.1147 c.c., 1153 c.c., 2727 c.c., degli artt.112 , 113, 115, 116 c.p.c. oltre al vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza, per avere la corte di merito ritenuto che il bene fosse stato consegnato all'utilizzatore mentre invece non vi sarebbe stata la consegna materiale alla Tekplast s.r.l. Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame difetterebbero i presupposti di cui all'art.1153 c.c., comma 1, per il valido acquisto della relativa proprietà da parte della società di leasing, perché non vi sarebbe stata la consegna del macchinario, che era rimasto presso la sede della CSM s.r.I., né sarebbe idonea, ai fini dell'acquisto in buona fede di un bene mobile la traditi° della cosa nella forma del costituto possessorio. Quindi non basterebbe il possesso solo animo ma la disponibilità materiale del bene, che mentre, nella specie, nessuna consegna sarebbe stata effettuata in favore della società utilizzatrice. Ric. 2016 n. 19707 sez. 52 - ud. 26-05-2021 -5- Inoltre, considerati i collegamenti emersi tra la società utilizzatrice, la CSM s.r.l. e la CMA s.r.I., sussisterebbero evidenti elementi per ritenere che le tre società fossero consapevoli che il bene acquistato dalla società di leasing non apparteneva alla ditta fornitrice. Mancherebbe quindi il titolo idoneo al trasferimento della proprietà in quanto la società di leasing avrebbe omesso i necessari accertamenti sulla proprietà del bene - in quanto il macchinario non era nuovo ma usato - , non aveva disposto una perizia per l'accertamento sulla congruità del prezzo, della regolarità della documentazione, con particolare riferimento al certificato CE ed al manuale di istruzioni, come nella prassi relative al contratto di leasing. Detti elementi sarebbero, altresì, rilevanti per escludere la buona fede della società di leasing, in virtù del potere di rappresentanza della Tekplast s.r.l. Non solo sarebbe errata la qualificazione della società utilizzatrice quale adíectus solutionis causa ma il comportamento della società di leasing sarebbe stato contrario ai doveri di diligenza incombenti su un operatore economico qualificato, con ciò
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