Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2017, n. 25472
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La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità "ad substantiam", essendo la forma scritta prevista dall'art. 1967 c.c. ai soli fini di prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso di una udienza, per carenza di forma scritta e della relativa sottoscrizione, senza tener conto che il verbale di causa costituiva atto scritto idoneo ai fini probatori).
Sul provvedimento
Testo completo
IN IT R D E T A R O F 26 OTT 2017 L L O B AULA 'A' E T N 25472.17 E O L : E N O I Z A R OggettoREPUBBLICA ITALIANA T S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 27184/2015 Cron. 25,42 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO Presidente Ud. 10/05/2017 Dott. ANTONIO MANNA Consigliere PU Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA Rel. Consigliere Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27184-2015 proposto da: IG RE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 567 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FIOCCA, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO SASSI, ANTONIO SASSI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2017 FONDAZIONE CENTRI RIABILITAZIONE MOTORIA PADRE ΡΙΟ - 2088 ONLUS;
intimata avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/09/2015 R.G. N. 77/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLO SASSI. PROC. nr.27184/2015 RG FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale di Isernia del 18.1.2014 ai sensi dell'articolo 1 co. 47 e segg. L. 92/2012 RE UO, già dipendente della FONDAZIONE CENTRI RIABILITAZIONE MOTORIA PADRE PIO -ONLUS ( in prosieguo: la FONDAZIONE) impugnava il licenziamento per giustificato motivo intimatole con raccomandata del 10-11 giugno 2013, lamentando la assenza dei presupposti di legge. Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso con ordinanza del 28.4.2004. Con sentenza in data 26.3.2015 il Tribunale accoglieva la opposizione della Fondazione, dichiarando la lavoratrice decaduta dalla impugnazione del licenziamento. Con sentenza del 17.7-16.9.2015 (nr. 210/2015) la Corte d'Appello di Campobasso rigettava il reclamo della lavoratrice. La Corte territoriale rilevava preliminarmente che la eccezione di decadenza della lavoratrice dalla impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 co.2 L. 604/1966, era stata tempestivamente proposta dalla Fondazione nella udienza di discussione della fase sommaria e poi coltivata con l'atto di opposizione. In relazione agli atti introduttivi della fase sommaria non era prevista alcuna decadenza mentre la piena operatività del rito era riservata alla sola fase della opposizione. La eccezione era fondata. La impugnazione del licenziamento effettuata con la prima richiesta del tentativo di conciliazione aveva prodotto i suoi effetti e non poteva essere superata dalla successiva raccomandata del 3.8.2013. La richiesta di conciliazione doveva intendersi rifiutata dal destinatario, che nel termine di legge non aveva manifestato la volontà di aderirvi;
il lavoratore non aveva proposto la azione giudiziaria nei sessanta giorni successivi al rifiuto. Doveva essere respinta anche la domanda di accertamento della transazione della lite, che si assumeva avvenuta alla udienza dell'11.4.2014, nel corso della fase sommaria del giudizio;
per la conclusione della transazione era necessaria la forma scritta e la 1 ll PROC. nr.27184/2015 RG sottoscrizione del verbale, formalità per le quali era stata fissata una successiva udienza senza che la transazione venisse poi perfezionata. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza RE UO, articolato in cinque motivi. La FONDAZIONE è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell'art. 420 cod. proc. civ. in relazione all'art. 48 (rectius: art. 1 co. 48) L. 28.6.2012 nr. 92 ed all'art. 88 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1965 e 1967 cod.civ., dell'art. 1326 cod. civ. Ha esposto che alla udienza dell'11.4.2014, celebrata nella fase sommaria, presenti le parti personalmente ( la FONDAZIONE a mezzo di procuratore speciale) ed i rispettivi difensori, il giudice aveva formulato una proposta transattiva, riportata nel verbale di udienza, accettata dalle parti, come attestato nello stesso verbale. La udienza era stata rinviata per la sola sottoscrizione del verbale di