Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21950

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21950
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S Z nato il 22/02/1942 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette le conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il GUP del TRIBUNALE di PADOVA quale Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/11/2021, pronunciata a seguito di udienza in camera di consiglio svolta il 18/11/2021, rigettava la richiesta di revoca della confisca e distruzione della merce in sequestro proposta nell'interesse di S Z, nel procedimento penale definito dallo stesso GUP con l'archiviazione, quest'ultima con decreto dell'11/06/2021. 2. S Z propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto. Premesso che la p.g. aveva sottoposto a sequestro migliaia di capi di abbigliamento ritenuti contraffatti recanti i marchi Disney, Vogue e Doraemon, in quanto oggetti dei presunti reati di contraffazione e di ricettazione, rileva di essere in possesso dei documenti fiscali di regolare acquisto dei beni medesimi, che peraltro aveva prodotto in giudizio. Sottolinea l'illegittimità della confisca perché eseguita al di fuori delle ipotesi in cui essa è obbligatoria, comunque senza che su di essa sia stato eseguito un accertamento relativo alla eventuale falsità dei capi in questione, mentre mai essi avrebbero potuto circolare negli esercizi commerciali al cui interno cui marchi sono posti in vendita, e quindi non avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore, a differenza di quanto asserito dal GUP;
a conferma di ciò aggiunge che i capi di abbigliamento sequestrati non rientrano nelle linee di produzione delle aziende i cui marchi sono stati a essi sovrapposti. Esclude la sussistenza di consulenze tecniche che abbiano acclarato l'avvenuta contraffazione, essendosi la p.g. limitata a una ricerca internet, scaricando gli screenshot dei marchi registrati, e contesta l'operato della stessa p.g., che non avrebbe
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