Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36225

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36225
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

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1. A.A. ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello da lui proposto avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto solo in parte il suo ricorso, disponendo l'annullamento (per mancata comunicazione preventiva) dell'iscrizione del fermo amministrativo su autovettura disposta da Equitalia Polis Spa (poi Equitalia Sud) sulla base di tre cartelle di pagamento (per Iva, Irap, Irpef e tributi vari dal 1999 al 2004), ritenute dai giudici di merito comunque tutte regolarmente notificate.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che la sentenza di primo grado era congruamente motivata in ordine alla ritenuta regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche.

Resistono con controricorso tanto Equitalia Sud quanto l'Agenzia delle Entrate, la quale eccepisce la propria sostanziale estraneità alla lite, in quanto caratterizzata dalla contestazione delle modalità di notificazione delle cartelle (attività imputabile in via esclusiva all'agente della riscossione), non anche della pretesa tributaria in quanto tale.

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2. Assegnata la causa all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2019, veniva dal ricorrente presentata istanza di sospensione, ovvero rinvio a nuovo ruolo, del giudizio stante l'avvenuta adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185 (c.d. "saldo e stralcio" per i debitori che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica), come da dichiarazione di adesione inviata all'Agenzia delle Entrate Riscossione (recante anche l'impegno a rinunciare al giudizio) ed allegata all'istanza.

Con ordinanza 8 ottobre 2019 la Corte rinviava il giudizio a nuovo ruolo "in attesa dell'effettivo perfezionamento della definizione e subordinatamente alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati".

Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Con memoria 25.11.2022 il ricorrente ha dichiarato che la procedura di definizione non si è perfezionata, con conseguente istanza di decisione del ricorso.

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3.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione previgente al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, qui ancora applicabile ratione temporis - insufficiente ed inadeguata motivazione sulle ragioni che avevano indotto il giudice regionale a ritenere correttamente notificate le tre cartelle di pagamento, nonostante le puntuali contestazioni mosse anche in appello dal contribuente.

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3.2 Il motivo è infondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha sufficientemente esplicitato il fondamento del proprio convincimento mediante espresso richiamo e condivisione della motivazione già resa, sul punto specifico della rituale notificazione delle cartelle prodromiche, dai primi giudici.

La Commissione Tributaria Provinciale, segnatamente, aveva ritenuto che tali cartelle fossero state validamente notificate vuoi a mani della madre convivente del contribuente che ne aveva sottoscritto l'atto di ricezione il 27 ottobre 2003 (cartella (---)) ed il 19 ottobre 2006 (cartella (---)), vuoi mediante affissione, il 31.7.2006, all'albo del Comune ex art. 140 c.p.c. (cartella (---)). Questi adempimenti erano stati ritenuti conformi alla legge dai giudici di prima istanza, i quali avevano anche osservato che ragione di invalidità della notificazione non poteva desumersi dall'intervento di agenzia privata di recapito (Defendini) dal momento che quest'ultima si era poi avvalsa, vertendosi di procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell'Ente Poste.

Ora, il giudice di appello ha ritenuto pienamente condivisibile questo ragionamento e ciò deve ritenersi supportato - tanto più a fronte di motivi di appello che si limitavano a riprodurre sostanzialmente le stesse argomentazioni già sul punto dedotte in primo grado e così disattese dai primi giudici - da una

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