Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22674
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La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d.lgs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I.V.S. esclusive o esonerative, tra i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata allo stesso decreto, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della l. n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista.
Sul provvedimento
Testo completo
C E T N E S E - 25 SET 2010 I L L O B AULA 'B' E T N E 22 6 7 4/ 1 8 S E - E N O I Z A Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA T S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 14300/2010 Cron. 22674 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 11/04/2018 Dott. ANTONIO MANNA Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere PU Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere - Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. DNIELA CIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14300-2010 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A R, SERGIO PREDEN, NICOLA 2018 VALENTE, giusta delega in atti;
1587 ricorrente
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - BANCA CRT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURELIO GENTILI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 82/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/02/2010 R.G.N. 297/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN;
uditi gli Avvocati A G e PAOLO BOER. RG n 14300/2010 Fatti di causa La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che, pronunciandosi sul ricorso proposto dal Fondo Pensioni per il personale dell'ex Cassa di Risparmio di Torino nei confronti dell'INPS, aveva dichiarato che la quota di pensione erogata in forma capitalizzata dal Fondo al momento del pensionamento dei soggetti interessati doveva essere posta a carico della Gestione speciale INPS, istituita con Dlgs n 357/1990, e per l'effetto aveva condannato l'Istituto al pagamento di Euro 45.000.136,74 quali anticipazioni operate dal Fondo nel periodo 1/1/1991-31/12/2007. La Corte territoriale, premesso che, a norma dell'art. 3, comma 2, del d. Igs. 20 novembre 1990 n. 357, "la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990 n. 218, la quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto", riteneva di dover dare continuità alla pronuncia di questa Corte n. 1093 del 20 gennaio 2006, secondo cui "La Gestione speciale istituita presso l'INPS con d. Igs. n. 357 del 1990 (per i titolari di trattamenti pensionistici già a carico delle forme di assicurazione I V.S. esclusive o esonerative, per i dipendenti da enti creditizi pubblici dei quali era prevista la trasformazione in società per azioni) è tenuta ad assumere a proprio carico la percentuale di cui alla tabella allegata al d. Igs. n. 357 del 1990, riferita al trattamento pensionistico complessivo, goduto dai pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, compresa nel medesimo la quota di pensione già eventualmente erogata in forma capitale ai pensionati che l'avessero richiesta, secondo la facoltà statutariamente prevista". "1Secondo la Corte , infatti, la dizione trattamento complessivamente erogato", di cui al combinato disposto della L delega n 218/1990 e del digs di attuazione n. 357/1990, andava riferita all'intero trattamento pensionistico,ivi compresa la quota già eventualmente erogata in capitale dal Fondo su richiesta dell'interessato,ai sensi dell'art 20 del Regolamento. с е 1 RG n 14300/2010 Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l'Inps con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso il Fondo Pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Torino. Con ordinanza del 18/2/2016 questa Corte ha sollevato