Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5946

CASS
Sentenza
15 giugno 1999
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CASS
Sentenza
15 giugno 1999

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Massime • 2

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale (sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono, salva l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica, obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico. In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 cod. civ. L'accertamento della violazione del dovere sancito dal secondo comma dell'art. 1176 invece che della ricorrenza di una fattispecie di responsabilità attenuata ex art. 2236 cod. civ. è, comunque, riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5946
Data del deposito : 15 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
FALL OC NC SRL IN PERSONA DEL CURATORE DR RS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, difeso dall'avvocato ANTONIO CAIAFA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
ER EL AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 290, presso lo studio dell'avvocato CARLO DI MARCANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
RI LI;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14235/97 proposto da:
RI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 141, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ALVITI, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FALL NC SRL IN PERSONA DEL CURATORE DR RS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, difeso dall'avvocato ANTONIO CAIFA, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NN NZ, ER EL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 940/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 20/02/97 e depositata il 25/03/97 (R.G. 4483/94);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato Claudio CONTI;

udito l'Avvocato Carlo di MARCANTONIO;

udito l'Avvocato Antonio CAIAFA;

udito l'Avvocato Maurizio ALVITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11.11.1989, il fallimento della s.r.l. NC conveniva davanti al tribunale di Roma OR FI, assumendo che, con atto per notar AN del 9.6.1988, la FI aveva acquistato da SA IR, rappresentata dal marito NE OR, una porzione di immobile sito in Roma, piazzale Clodio 56;
che, come precisato nell'atto, detto immobile era pervenuto alla IR per acquisto fattone dalla s.r.l. NC;
che quest'ultimo atto, stipulato da NE nella qualità di rappresentante della NC, era stato dichiarato improduttivo di qualsiasi effetto nei confronti della s.r.l. NC, con sentenza del tribunale di Roma del 23.11.1974 confermata in appello e resa definitiva da sentenza della Cassazione del 13.10.1982. Richiedeva quindi l'attore che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita in favore della FI.
Resisteva alla domanda la FI, che chiamava in causa la IR SA ed il notaio AN RE per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, in caso di accoglimento della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 6.6.1994, accoglieva la domanda attrice nei confronti della FI nonché la domanda di rivalsa di quest'ultima nei confronti della IR e rigettava la domanda della FI nei confronti del AN.
Proponeva appello la FI. Gli appellati IR e AN proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il AN e la IR al pagamento in favore della FI della complessiva somma di L 211 milioni, pari al prezzo di acquisto dell'immobile ed alle spese accessorie. Respingeva gli appelli incidentali della IR e del AN. Riteneva la corte di merito che esattamente era stata affermata l'inefficacia, nei confronti del fallimento, della vendita dell'immobile, poiché con sentenza del tribunale di Roma del 23.11.1974, passata in giudicato, era stata dichiarata inefficace la vendita dalla NC alla IR;
che detta sentenza risultava trascritta prima della successiva vendita del 9.6.1988;
che inefficace era la ratifica effettuata dal NE il 24.7.1984, in quanto il decreto del presidente del tribunale di Roma, che dichiarava che il NE con delibera del 23.7.1984 era stato nominato liquidatore della NC, fu revocato dal tribunale e la revoca fu confermata dalla corte di appello;
che nessun rilievo spiegava la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2445/1993, con cui veniva accertata la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della NC, perché cassata con sentenza n. 6143/1995. Riteneva, quindi, la corte che correttamente era stata effettuata la notifica dell'atto di chiamata della IR, a norma dell'art. 140 c.p.c.. Inoltre, secondo la corte, sussisteva la responsabilità del notaio AN, per non aver, in violazione dei canoni di una doverosa diligenza professionale, quanto meno informato la FI che esisteva la predetta sentenza trascritta del tribunale di Roma del 23.11.1974 che dichiarava l'inefficacia dell'acquisto della IR;

che la responsabilità tra il AN e la IR era solidale, in quanto le rispettive condotte avevano dato causa allo stesso danno subito dalla FI.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione RE AN. Resistono con controricorso il fallimento della NC, la IR e la FI.
La IR ha anche proposto ricorso incidentale, contro il quale resiste il fallimento della NC con controricorso. Il AN, la FI ed il fallimento hanno presentato memorie. Motivi della decisione

1- Anzitutto vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso il notaio RE AN lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che non poteva affermarsi la responsabilità solidale sua con quella della IR, essendo esse assolutamente distinte, per cui la detta statuizione di solidarietà sarebbe contraria all'art. 1292 c.c., stante la diversità dei titoli;
che, peraltro, la sua responsabilità professionale sussiste solo per colpa grave, nella specie mancante.
Secondo il ricorrente, egli può essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi che la IR fosse insolvente, e quindi la sua responsabilità sarebbe solo residuale;
mentre se la sua responsabilità fosse solidale, egli potrebbe rivalersi nei confronti della IR solo per la metà del prezzo pagato, lucrando la IR la restante metà del prezzo ottenuto dalla FI. Con il secondo motivo di ricorso il AN lamenta egualmente la violazione di norme di diritto e l'erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ribadendo che la sua responsabilità professionale può essere fondata solo sulla colpa grave, che nella fattispecie non sussiste, poiché lo stesso giudice del registro aveva emesso un'ordinanza, che confermava quanto da lui ritenuto, e poiché la stessa FI nel corso del giudizio aveva sostenuto che l'atto era legittimo.
Peraltro nei suoi confronti non era stato neppure richiesto il risarcimento del danno, ma esclusivamente la restituzione del prezzo, che egli non aveva percepito, essendo stato esso incassato dalla IR.

2. I motivi suddetti di ricorso, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione;
sicche, la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volonta, delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e cio, in conformita, allo spirito della legge professionale (art. 1 l. n. 89/1913). Ne consegue che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà, e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce, salva l'espressa dispensa degli

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