Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 37923
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINTO CATELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/08/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Inammissibilità del ricorso";
L'AW. BARBUTO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso. DEPOWTkT,.k N C *7F.LIMliti
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 26 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza di riesame di P C, avverso il decreto di sequestro preventivo del fondo sito in Torre Annunziata e delle opere ivi esistenti, realizzate e in corso di realizzazione (un parcheggio a raso e opere pertinenziali ed accessorie), emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il 15 novembre 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 44, 83, 95 d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d. Igs. 42de1 2004, nonché art. 479 e 323 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione P C, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 110, 81 cod. pen., 44 lettera C, 83, 95 d.P.R. 380 del 2001, 2 legge Regione Campania n. 9 del 1983;
art. 110, 81, 479 e 323 cod. pen.;
art. 181, d. Igs. 42 del 2004). Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.);
motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro, del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ritenendo la sussistenza tanto del fumus dei reati in accertamento che del periculum. Sulla sussistenza del fumus dei reati il Tribunale si soffermava sulla asserita assenza dei pareri della Regione Campania - settore Genio civile - e della Soprintendenza, nonché della verifica V.A.S. (Valutazione ambientale strategica) per la legittimità della variante urbanistica dell'area come deliberata dal Consiglio Comunale. Per il Tribunale del riesame la sentenza del TAR i Campania, n. 5174/2021, non sarebbe rilevante in quanto il giudice amministrativo sarebbe stato chiamato a valutare questioni diverse da quelle oggetto delle indagini penali. Considerati i lavori non ancora ultimati, l'aggravio del carico urbanistico renderebbe attuale e concreto il periculum in mora. L'ordinanza impugnata travisa il dato normativo e si avvale di un unico argomento "ovvero l'esistenza di un atto istruttorio incidentale, neppure riferibile al responsabile del procedimento, estratto dal complesso procedimento amministrativo, atto istruttorio in virtù del quale vi sarebbe contrasto con la strumentazione urbanistica". La tesi dell'accusa è, quindi, che l'amministrazione comunale ha sempre errato, tranne nell'unica occasione, nell'atto istruttorio incidentale, che "ha dato torto al privato". All'attenzione del TAR Campania, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, sono state sottoposte le stesse questioni giuridiche prospettate in sede di riesame al Tribunale di Napoli. Le conclusioni del TAR sono antitetiche a quelle del Tribunale del riesame (oggi ha deciso, nello stesso senso del TAR, anche il Consiglio di Sato, con la sentenza del 17 maggio 2022, allegata con la memoria). Il consulente tecnico della Procura non ha nemmeno citato la decisione del giudice amministrativo. L'oggetto del giudizio del TAR della Campania è, proprio, l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione della variante urbanistica finalizzata alla "rinormazione" dell'area divenuta bianca (oggetto del sequestro oggi in discussione). Solo con i motivi aggiunti si poneva all'attenzione del giudice amministrativo la questione diversa dell'annullamento del permesso a costruire. La sentenza del TAR, a pagina 13, si riferisce proprio alla pretesa mancanza dei pareri e dichiara la questione destituita di ogni fondamento. Il giudice amministrativo ha concluso per la piena legittimità del procedimento amministrativo seguito. • Già in sede cautelare (con la conferma del Consiglio di Stato) il giudice amministrativo si era pronunciato per l'assenza di vizi nella procedura di approvazione della variante urbanistica. L'amministrazione comunale ha individuato il rilevante interesse pubblico alla realizzazione di parcheggi nella zona in oggetto, per l'ampliamento della cittadella giudiziaria (parcheggi necessari all'afflusso di persone che quotidianamente accedono negli uffici giudiziari - vedi delibera DGC n. 138 del 17 novembre 2014, riportata nel verbale dell'Il novembre 2015 della conferenza permanente tra il Tribunale di Torre Annunziata e l'amministrazione comunale, unitamente all'Ordine degli Avvocati -). E' stato anche acquisito il parere della Polizia Municipale - nota del 27 agosto 2019 - sotto il rilevante aspetto della viabilità e del traffico. Dopo la decorrenza del vincolo preordinato all'esproprio alla zona (divenuta bianca) è stata attribuita una qualificazione urbanistica con l'individuazione dell'interesse pubblico, come puntualmente rilevato dal TAR, nella sentenza citata. Il procedimento adottato è da ascrivere alla disposizione
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Inammissibilità del ricorso";
L'AW. BARBUTO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso. DEPOWTkT,.k N C *7F.LIMliti
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 26 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza di riesame di P C, avverso il decreto di sequestro preventivo del fondo sito in Torre Annunziata e delle opere ivi esistenti, realizzate e in corso di realizzazione (un parcheggio a raso e opere pertinenziali ed accessorie), emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il 15 novembre 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 44, 83, 95 d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d. Igs. 42de1 2004, nonché art. 479 e 323 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione P C, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 110, 81 cod. pen., 44 lettera C, 83, 95 d.P.R. 380 del 2001, 2 legge Regione Campania n. 9 del 1983;
art. 110, 81, 479 e 323 cod. pen.;
art. 181, d. Igs. 42 del 2004). Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.);
motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro, del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ritenendo la sussistenza tanto del fumus dei reati in accertamento che del periculum. Sulla sussistenza del fumus dei reati il Tribunale si soffermava sulla asserita assenza dei pareri della Regione Campania - settore Genio civile - e della Soprintendenza, nonché della verifica V.A.S. (Valutazione ambientale strategica) per la legittimità della variante urbanistica dell'area come deliberata dal Consiglio Comunale. Per il Tribunale del riesame la sentenza del TAR i Campania, n. 5174/2021, non sarebbe rilevante in quanto il giudice amministrativo sarebbe stato chiamato a valutare questioni diverse da quelle oggetto delle indagini penali. Considerati i lavori non ancora ultimati, l'aggravio del carico urbanistico renderebbe attuale e concreto il periculum in mora. L'ordinanza impugnata travisa il dato normativo e si avvale di un unico argomento "ovvero l'esistenza di un atto istruttorio incidentale, neppure riferibile al responsabile del procedimento, estratto dal complesso procedimento amministrativo, atto istruttorio in virtù del quale vi sarebbe contrasto con la strumentazione urbanistica". La tesi dell'accusa è, quindi, che l'amministrazione comunale ha sempre errato, tranne nell'unica occasione, nell'atto istruttorio incidentale, che "ha dato torto al privato". All'attenzione del TAR Campania, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, sono state sottoposte le stesse questioni giuridiche prospettate in sede di riesame al Tribunale di Napoli. Le conclusioni del TAR sono antitetiche a quelle del Tribunale del riesame (oggi ha deciso, nello stesso senso del TAR, anche il Consiglio di Sato, con la sentenza del 17 maggio 2022, allegata con la memoria). Il consulente tecnico della Procura non ha nemmeno citato la decisione del giudice amministrativo. L'oggetto del giudizio del TAR della Campania è, proprio, l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione della variante urbanistica finalizzata alla "rinormazione" dell'area divenuta bianca (oggetto del sequestro oggi in discussione). Solo con i motivi aggiunti si poneva all'attenzione del giudice amministrativo la questione diversa dell'annullamento del permesso a costruire. La sentenza del TAR, a pagina 13, si riferisce proprio alla pretesa mancanza dei pareri e dichiara la questione destituita di ogni fondamento. Il giudice amministrativo ha concluso per la piena legittimità del procedimento amministrativo seguito. • Già in sede cautelare (con la conferma del Consiglio di Stato) il giudice amministrativo si era pronunciato per l'assenza di vizi nella procedura di approvazione della variante urbanistica. L'amministrazione comunale ha individuato il rilevante interesse pubblico alla realizzazione di parcheggi nella zona in oggetto, per l'ampliamento della cittadella giudiziaria (parcheggi necessari all'afflusso di persone che quotidianamente accedono negli uffici giudiziari - vedi delibera DGC n. 138 del 17 novembre 2014, riportata nel verbale dell'Il novembre 2015 della conferenza permanente tra il Tribunale di Torre Annunziata e l'amministrazione comunale, unitamente all'Ordine degli Avvocati -). E' stato anche acquisito il parere della Polizia Municipale - nota del 27 agosto 2019 - sotto il rilevante aspetto della viabilità e del traffico. Dopo la decorrenza del vincolo preordinato all'esproprio alla zona (divenuta bianca) è stata attribuita una qualificazione urbanistica con l'individuazione dell'interesse pubblico, come puntualmente rilevato dal TAR, nella sentenza citata. Il procedimento adottato è da ascrivere alla disposizione
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