Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 37923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2022, n. 37923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37923
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINTO CATELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/08/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI: "Inammissibilità del ricorso";
L'AW. BARBUTO SALVATORE chiede l'accoglimento del ricorso. DEPOWTkT,.k N C *7F.LIMliti

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 26 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza di riesame di P C, avverso il decreto di sequestro preventivo del fondo sito in Torre Annunziata e delle opere ivi esistenti, realizzate e in corso di realizzazione (un parcheggio a raso e opere pertinenziali ed accessorie), emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il 15 novembre 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 44, 83, 95 d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1 bis, d. Igs. 42de1 2004, nonché art. 479 e 323 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione P C, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 110, 81 cod. pen., 44 lettera C, 83, 95 d.P.R. 380 del 2001, 2 legge Regione Campania n. 9 del 1983;
art. 110, 81, 479 e 323 cod. pen.;
art. 181, d. Igs. 42 del 2004). Violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.);
motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro, del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ritenendo la sussistenza tanto del fumus dei reati in accertamento che del periculum. Sulla sussistenza del fumus dei reati il Tribunale si soffermava sulla asserita assenza dei pareri della Regione Campania - settore Genio civile - e della Soprintendenza, nonché della verifica V.A.S. (Valutazione ambientale strategica) per la legittimità della variante urbanistica dell'area come deliberata dal Consiglio Comunale. Per il Tribunale del riesame la sentenza del TAR i Campania, n. 5174/2021, non sarebbe rilevante in quanto il giudice amministrativo sarebbe stato chiamato a valutare questioni diverse da quelle oggetto delle indagini penali. Considerati i lavori non ancora ultimati, l'aggravio del carico urbanistico renderebbe attuale e concreto il periculum in mora. L'ordinanza impugnata travisa il dato normativo e si avvale di un unico argomento "ovvero l'esistenza di un atto istruttorio incidentale, neppure riferibile al responsabile del procedimento, estratto dal complesso procedimento amministrativo, atto istruttorio in virtù del quale vi sarebbe contrasto con la strumentazione urbanistica". La tesi dell'accusa è, quindi, che l'amministrazione comunale ha sempre errato, tranne nell'unica occasione, nell'atto istruttorio incidentale, che "ha dato torto al privato". All'attenzione del TAR Campania, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, sono state sottoposte le stesse questioni giuridiche prospettate in sede di riesame al Tribunale di Napoli. Le conclusioni del TAR sono antitetiche a quelle del Tribunale del riesame (oggi ha deciso, nello stesso senso del TAR, anche il Consiglio di Sato, con la sentenza del 17 maggio 2022, allegata con la memoria). Il consulente tecnico della Procura non ha nemmeno citato la decisione del giudice amministrativo. L'oggetto del giudizio del TAR della Campania è, proprio, l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione della variante urbanistica finalizzata alla "rinormazione" dell'area divenuta bianca (oggetto del sequestro oggi in discussione). Solo con i motivi aggiunti si poneva all'attenzione del giudice amministrativo la questione diversa dell'annullamento del permesso a costruire. La sentenza del TAR, a pagina 13, si riferisce proprio alla pretesa mancanza dei pareri e dichiara la questione destituita di ogni fondamento. Il giudice amministrativo ha concluso per la piena legittimità del procedimento amministrativo seguito. • Già in sede cautelare (con la conferma del Consiglio di Stato) il giudice amministrativo si era pronunciato per l'assenza di vizi nella procedura di approvazione della variante urbanistica. L'amministrazione comunale ha individuato il rilevante interesse pubblico alla realizzazione di parcheggi nella zona in oggetto, per l'ampliamento della cittadella giudiziaria (parcheggi necessari all'afflusso di persone che quotidianamente accedono negli uffici giudiziari - vedi delibera DGC n. 138 del 17 novembre 2014, riportata nel verbale dell'Il novembre 2015 della conferenza permanente tra il Tribunale di Torre Annunziata e l'amministrazione comunale, unitamente all'Ordine degli Avvocati -). E' stato anche acquisito il parere della Polizia Municipale - nota del 27 agosto 2019 - sotto il rilevante aspetto della viabilità e del traffico. Dopo la decorrenza del vincolo preordinato all'esproprio alla zona (divenuta bianca) è stata attribuita una qualificazione urbanistica con l'individuazione dell'interesse pubblico, come puntualmente rilevato dal TAR, nella sentenza citata. Il procedimento adottato è da ascrivere alla disposizione dell'art. 25 della legge regionale n. 16 del 2004 (Atti di programmazione degli interventi);
non si può ricondurre, pertanto, ad una variante al Piano Regolatore Generale, cui fa riferimento il Tribunale del riesame. Trova, dunque, applicazione l'art. 10 della legge 1150 del 1942: "Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali ... della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso". Inconferente, quindi, il riferimento del Tribunale del riesame all'art. 5 della legge 1150 del 1942 (riferibile alla diversa fattispecie della formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento. Le varianti parziali, infatti, sono escluse da autorizzazioni preventive. La variazione dell'area in oggetto conferma la zonizzazione (ZTO F), del Piano Regolatore Generale. Nessun parere preventivo della Soprintendenza era, pertanto, necessario. La variante risulta compatibile rispetto ai vincoli inesistenti (sismico, idrogeologico, paesistico ecc.). Neanche può ritenersi necessario il parere della Soprintendenza e del settore Genio civile della Regione, ex art. 145 del d. Igs. 42 del 2004. Del resto, il piano regolatore del Comune di Torre Annunziata risulta già adeguato, nel 2011, alle norme di difesa del rischio sismico (legge Regione Campania n. 9 del 1983). L'area in oggetto è definita nel PRG come zona ZTO F, e la rinormazione, resasi necessaria per la decadenza del vincolo quinquennale, non ha costituito variante ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, non risulta, pertanto, necessario il parere dell'organo tecnico consultivo (legge Regione Campania n. 9 del 1983). La procedura amministrativa sarebbe viziata per il Tribunale del riesame dalla mancanza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 6, d. Igs. 42 del 2004. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame nel caso in oggetto non trova applicazione la VAS e, parimenti, è esclusa la verifica di assoggettabilità. Per l'ultimo periodo della lettera B del punto 7 dell'allegato IV al d. Igs. 42 del 2004 la VAS è richiesta solo per i parcheggi con posti superiori a 500 auto;
nel caso si discute di un parcheggio per soli 91 posti auto e 24 posti per ciclomotori. Per il Tribunale del riesame non sarebbe certa la dimensione del parcheggio in oggetto. L'ordinanza impugnata non analizza, invero, il progetto esecutivo del parcheggio, che specifica le dimensioni e i numeri dei parcheggi. Conseguentemente, dagli atti emergono elementi certi sulle dimensioni del parcheggio. Per il Tribunale del riesame la VAS sarebbe, comunque, necessaria per l'eliminazione della folta vegetazione preesistente nell'area. Nel caso di specie, però, il progetto non ha mai contemplato l'eliminazione delle piante esistenti, ma, al contrario, c'è stato un incremento significativo delle piante. Alcune piante di agrumi sono state sostituite con un numero superiore di piante di eucalipto, con il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza (Parere positivo con prescrizioni, Protocollo 8303 - A_ A- 3/06/2019). 2. 2. Sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Sussiste un difetto assoluto di motivazione sul punto, da ritenere una violazione di legge. Per l'ordinanza impugnata ci sarebbe un aggravio del carico urbanistico, con la realizzazione delle opere in oggetto. Preliminarmente si deve osservare che all'atto del sequestro i lavori erano terminati (lo si evince dalla relazione della P.G. sullo stato dei luoghi e dai contestuali rilievi fotografici). E', del resto, documentalmente provato che le strutture risultano ultimate in data 27 ottobre 2011 (vedi comunicazione n. 21045 del 2 novembre 2021);
la strada era ultimata il 30 ottobre 2021. Il Tribunale del riesame sembrerebbe ricavare il proprio convincimento dalla ripresa dei lavori dopo una iniziale sospensione. La ripresa dei lavori non è incompatibile con la loro fine dopo alcuni mesi, a novembre 2011. Tuttavia, per le opere concluse deve essere accertato in concreto il pericolo che la loro disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. La motivazione sul presunto carico urbanistico risulta apparente. Il carico urbanistico deriva dagli insediamenti primari (abitazioni, uffici, negozi, opifici), che richiedono strutture e opere di servizio (insediamenti secondari). I parcheggi in oggetto rientrano sicuramente negli insediamenti secondari che generano solo effetti positivi alleggerendo il carico urbanistico (capacità di incrementare l'offerta di servizi). L'amministrazione comunale, infatti, dopo una specifica istruttoria, riteneva inadeguato il numero dei parcheggi per la zona, in relazione all'accorpamento degli uffici giudiziari. I parcheggi, quindi, risultano indispensabili. Manca in conseguenza qualsiasi "periculum in mora". Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.2. 3. Con successiva memoria (motivi aggiunti) il ricorrente ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la procedura amministrativa che aveva portato alla realizzazione del parcheggio (sentenza del 17 maggio 2022, n. 03888).
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