Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/04/2023, n. 10155
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Testo completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico
SCODITTI
Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano
VALLE
Consigliere dott. Augusto
TATANGELO
Consigliere relatore dott. Antonella
PELLECCHIA
Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.Paolo
PORRECA
Consigliere R.G. n. 8140 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8140del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da IC IN(C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158 ), in per- sona del rappresentanteper procura UN ST rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetto Gargani (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16805/2018,pubblicata in data 4 settembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Intesa Sanpaolo S.p.A.ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confrontida IN LI, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la qualità di terzo pignorato. Dopo la sospensione del processo esecutivo, l’opposizione è stata coltivata dalla creditrice procedente. Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando insussistente il diritto della LI di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre la LI, sulla base di duemotivi. Resistecon controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiaratoin parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente in- fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e suc- cessivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, per la risoluzione della