Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 465
Sentenza
19 gennaio 1999
Sentenza
19 gennaio 1999
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Massime • 4
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di Cassazione, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio che aveva accolto la domanda di indennità di occupazione non costituente oggetto del precedente giudizio che verteva sull'indennità di esproprio, ha affermato che la domanda di indennità di occupazione non può essere considerata accessoria rispetto a quella di indennita di esproprio, essendo l'occupazione e l'espropriazione fenomeni ontologicamente diversi, anche se l'indennità dovuta per la prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità relativa alla seconda).
La liquidazione del danno da ritardo sul pagamento di un debito di valuta, richiesta al giudice di rinvio "fino al saldo", costituisce domanda nuova ammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 394 comma primo e 345 comma primo cod. proc. civ., per quanto concerne il periodo successivo alla sentenza di merito parzialmente cassata, e come tale richiede autonoma valutazione, in particolare con riferimento al criterio di liquidazione, non potendosi apoditticamente adottare la misura percentuale ritenuta dalla precedente sentenza di merito, dichiaratamente ispirata alle condizioni del credito bancario allora esistenti.
Il sistema indennitario disciplinato dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, prevedente una netta divisione tra suoli edificabili e non edificabili, non tollera, con riferimento alle aree non edificabili l'introduzione di varianti valutative ispirate alla configurabilità di un "tertium genus" e idonee a valorizzare potenzialità reddituali o paraedificatorie, con la conseguenza che, in relazione ad un'area destinata in massima parte a parcheggio pubblico e in minima parte a utilizzazione commerciale o direzionale, la prima va indennizzata ricorrendo ai criteri applicabili ai suoli agricoli, senza introduzione di correttivi artificiosamente commisurati al numero dei posti macchina, la seconda ricorrendo al metodo della semisomma sulla base del valore venale accertato in prospettiva delle volumetrie concretamente realizzabili.
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, il giudice di rinvio, determinando il valore espropriativo di un immobile, con applicazione di criteri estimativi diversi, era pervenuto a valori superiori a quelli ritenuti dalla precedente sentenza di merito cassata, in riferimento alla procedura valutativa adottata, su ricorso del Comune espropriante).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato L. MEDUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DO NO, DO ID, DO FF o RA UP, LI LA Ved. DO, DO CORRADINO, DO FABIOLA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 10272/95 proposto da:
DO ID in proprio e quale procuratore di DO AF UP, nonché per LI LA Ved. DO, DO CORRADINO, DO FABIOLA, questi ultimi tre quali eredi e successori di DO NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato MORABITO M.C., rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO OLIVIERI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato L. MEDUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 16/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Calzolaio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Olivieri, che ha chiesto l'inammissibilità del controricorso principale, l'inammissibilità del ricorso avversario, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo, terzo, quarto motivo del ricorso principale;
l'assorbimento di tutti gli altri motivi;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.10.1982, IS AN e DO IS, quest'ultimo anche quale procuratore di IS AF, convenivano in giudizio il Comune di Fermo davanti alla Corte d'appello di Ancona, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, situati in località Orzolo, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Si costituiva in giudizio il Comune di Fermo, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La sentenza della Corte d'Appello di Ancona, depositata l'8.6.1987, con cui era determinata l'indennità di esproprio in L. 825.720.000, era impugnata dal Comune di Fermo, per questioni sostanzialmente attinenti l'edificabilità dei terreni e la rivalutazione dell'indennità.
La Corte di Cassazione, con sentenza 29.11.1989 n. 5215, cassava la pronuncia di merito, rinviando, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna.
La sentenza depositata il 16.2.1995 all'esito del giudizio di rinvio, recepisce integralmente le conclusioni di una nuova consulenza tecnica, e applicando il nuovo criterio di cui all'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, ridetermina l'indennità di esproprio in L.
953.459.990, determina altresì l'indennità di occupazione in L. 95.250.000, e dichiara il Comune tenuto al risarcimento del danno per il ritardo nella misura del 10% annuo dal 19.7.1983 al saldo. Avverso la nuova sentenza di merito propone ricorso per cassazione il Comune di Fermo affidandosi a otto articolati motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso IS DO in proprio e quale procuratore di IS RA, e, in qualità di eredi di IS AN, AR AZ, IS AD e IS FA, che a loro volta propongono ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 l. 22.10.1971 n.865 e 394 c.p.c., ed omessa motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente liquidato l'indennità di occupazione: essa non ha costituito oggetto del contendere nelle precedenti fasi del giudizio, ne' era compresa nell'originaria domanda, e sulla relativa indennità non può farsi questione nell'ambito del presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme oggetto del primo motivo, il Comune di Fermo censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'incompetenza del giudice adito, tenendo conto che nella causa di opposizione alla stima vige la competenza funzionale della Corte d'appello del luogo ove è situato l'immobile.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 392 e ss. c.p.c. in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., e 1224 c.c., insufficienza e difetto di motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver liquidato il risarcimento del danno da ritardo nella corresponsione dell'indennità, nella misura del 10% annuo, sull'erroneo presupposto che su tale punto si fosse formato il giudicato, mentre la Suprema Corte aveva annullato la statuizione della Corte anconetana che determinava l'importo del danno da svalutazione, o, diversamente, se anche si fosse formato il giudicato, il criterio di liquidazione adottato nel primo giudizio di merito riguardava il ritardo nel pagamento solo relativamente al periodo preso in considerazione da quel giudice, non anche il futuro fino al saldo, per il quale mancava ogni prova di maggior danno. Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 284 e 394 c.p.c., il Comune di Fermo censura la sentenza impugnata per non aver applicato il principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, in ordine alla necessità di prendere in considerazione ai fini della stima gli elementi oggettivi indicati nella stessa.
Subordinatamente il Comune ricorrente propone le seguenti ulteriori censure.
Con il quinto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., censura la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per ciò che attiene la determinazione e la condanna ad un ammontare dell'indennità di esproprio eccedente l'importo ritenuto dalla Corte anconetana: il valore espropriativo, come stimato dalla prima sentenza, va considerato elemento di fatto, che la Suprema Corte ha contraddetto solo per l'enunciazione di un principio di diritto avente effetti riduttivi, e che dunque costituiva importo non modificabile in peius per il Comune, vincitore nel giudizio di legittimità. Con il sesto motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, riferisce che la sentenza impugnata, recependo le conclusioni del c.t.u. (che contrariamente alle indicazioni della Suprema Corte affermava, prescindendo da una doverosa indagine conoscitiva, non sussistere le condizioni per procedere all'applicazione del metodo sintetico-comparativo, e procedeva con il metodo analitico), assume erroneamente essere stato applicato il metodo sintetico-comparativo, senza dar conto, in sostanza, dei criteri seguiti.
Con il settimo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi di diritto secondo cui deve tenersi conto della edificabilità concreta dell'area e prescindere dalla edificabilità indotta dal vincolo espropriativo, violazione e falsa applicazione dei principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, difetto e insufficienza di motivazione, illogicità manifesta, censura la sentenza della Corte bolognese per aver indebitamente duplicato il valore dell'area espropriata con attribuzione di autonomo valore dell'area destinata a parcheggio in aggiunta al valore proprio della cubatura edificabile. Con l'ottavo motivo di ricorso, il Comune di Fermo, denunciando violazione e falsa applicazione delle medesime norme e principi di diritto di cui sopra, difetto, carenza e contraddittorietà di motivazione, illogicità manifesta, censura la sentenza di merito per non aver tenuto conto della pendenza dell'area, pari al 15%, che impedisce la costruzione di edifici e di parcheggio, per non aver tenuto conto dei prezzi delle aree indicate nella sentenza di