Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 10752

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 10752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10752
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31981/2018 R.G. proposto da: C S, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA MONTE BALDO

8, presso lo studio dell’avvocato I S, rappresentato e difeso dall'avvocato T A -ricorrente-

contro

F' FNIA, SCIREÈ SILVANA, SCIRÈ ROSA ANGELA -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1698/2017 depositata il 25/09/2017. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale ha chiesto di accogliere il primo motivo, per quanto di ragione, nonché il secondo motivo, di rigettare il terzo e quarto e di assorbire l’ultimo motivo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere A S.

FTTI DI CAUSA

1.S C ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1698/2017 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 25 settembre 2017. Non hanno svolto attività difensive F F, R A S e S S, eredi di R S. Essendo stato il ricorso intimato e notificato inizialmente soltanto a F F, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 2 agosto 2022, aveva disposto “l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di R S o, in mancanza, del curatore dell'eredità giacente” nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, avvenuta in pari data. Tale ordine è stato eseguito, a norma dell’art. 371-bis c.p.c., mediante notificazione del ricorso a R A S e S S operata il 28 ottobre 2022 e deposito compiuto l’11 novembre 2022. 2. S C, convenuto davanti al Tribunale di Siracusa dalla società Scirè Rocco s.r.l., aveva domandato in riconvenzionale la condanna della società al pagamento del compenso per l’attività di direttore di magazzino svolta in favore della stessa attrice. Il giudice di primo grado, con sentenza del 4 aprile 2013, aveva rigettato la domanda principale e ritenuto tardiva la riconvenzionale, proposta dal convenuto in comparsa di risposta depositata il 2 gennaio 2004 con riguardo a udienza di comparizione fissata per il 22 gennaio 2004. Avendo S C, come riferito in ricorso, “appreso dopo la pubblicazione della sentenza che la Scirè Rocco s.r.l. era stata messa in liquidazione”, propose appello sia nei confronti della Scirè s.r.l. in liquidazione in persona del suo liquidatore R S, sia di questo personalmente quale liquidatore e socio della predetta, sia di F F, quale altra socia. La Corte d’appello di Catania, dopo aver ritenuto che la domanda riconvenzionale fosse stata tempestivamente proposta, ha tuttavia rigettato nel merito la stessa. I giudici del gravame hanno disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da F F, giacché in data 2 dicembre 2009 era avvenuta la chiusura della liquidazione della Scirè Rocco S.r.l., con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese. F F era perciò passivamente legittimata rispetto al credito retributivo vantato dal C, ai sensi del secondo comma dell'art. 2495 c.c. (formulazione ratione temporis vigente, antecedente all’inserimento del nuovo secondo comma ad opera dell’art. 40, comma 12-ter lett. b, n. 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), che sancisce la responsabilità dei soci per debiti della società cancellata nei limiti delle somme da questi riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. La Corte d’appello, tuttavia, ha richiamato la difesa avanzata da F F, secondo cui ai due soci della Scirè Rocco S.r.l. in base al bilancio finale di liquidazione era stata accordata la somma di € 34.000,00, essendo lei stessa titolare del 40% del capitale sociale ed avendo comunque, giusta scrittura di conciliazione e transazione del 17 ottobre 2013 prodotta in corso di causa, corrisposto “ad alcuni lavoratori” l’intera quota riscossa in base al bilancio di liquidazione, senza che perciò residuasse più alcuna sua responsabilità verso i creditori sociali. I giudici di appello hanno anche reputato “privo di pregio” il rilievo dell’appellante circa il mancato incasso dell’assegno indicato nella scrittura transattiva, dovendosi piuttosto sostenere che l’obbligazione assunta con la convenzione del 17 ottobre 2013 fosse stata “adempiuta” con la “avvenuta consegna del titolo” e che incombesse su S C, avente “posizione di terzo” rispetto alla transazione, l’onere della prova della mancata riscossione da parte dei creditori. P “privo di pregio” è stato valutato dalla Corte d’appello l’ulteriore rilievo del C inerente all’avvenuta cessione da parte della società alla F di tre crediti verso istituti bancari, trattandosi di mere pretese azionate o azionabili in giudizio, non incidenti sull’ambito della responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2, c.c.

3. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14). Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo del ricorso di S C denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 1260 e segg. c.c. Il ricorrente assume che la Corte di Catania abbia fatto erronea applicazione dei principi di cui all'art. 2495, comma 2, c.c., perché la cessione in favore della socia F F del credito della società nei confronti della B.N.L. era avvenuta durante la fase dellaliquidazione e prima della sua chiusura e della redazione del bilancio finale di liquidazione. La censura afferma inoltre che la responsabilità della F per il debito della società nei confronti del C doveva essere riconosciuta indipendentemente da quello che la stessa aveva ricevuto al momento della liquidazione. Né la respon sabilità poteva intendersi limitata solo alle somme attribuite alla socia al momento della formazione del bilancio di liquidazione, dovendo piuttosto comprendere anche le altre che la F aveva conseguito prima e dopo la liquidazione, sempre nella sua qualità di socia (assegnazioni in natura, cessioni di credito, ecc.). La Corte d’appello avrebbe, perciò, errato a ritenere che il credito nei confronti della B.N.L. (di cui alla scrittura del 24 marzo 2009) ed i crediti nei confronti di altri istituti bancari di cui al verbale di assemblea del 19 ottobre 2009 non fossero stati trasferiti a F F e non costituissero un'attribuzione patrimoniale in suo favore. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe deciso solo sulla domanda di condanna rivolta nei confronti di F F, senza pronunciare su quella di riconoscimento dell'esistenza dell'attività prestata dalC in favore della Scirè Rocco S.r.l. e sull'ammontare del compenso dovutogli. Il terzo motivo del ricorso di S C deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1414 e segg. c.c. in relazione al contenuto ef fettivo della scrittura di cessione del 24 marzo 2009. Si espone che il C aveva eccepito la simulazione della scrittura del 24 marzo 2009, che in realtà dissimulava l'attribuzione alla F di elementi attivi del patrimonio sociale, dato che erano del tutto inesistenti i pretesi crediti della stessa F ed il corrispondente debito della società nei suoi confronti. Su questa domanda/eccezione formulata dal C la Corte di Catania avrebbe omesso del tutto di pronunziare. I giudici di appello avrebbero dovuto accertare la simulazione della scrittura, in quanto dissimulante un trasferimento in favore della socia F di poste attive della società Scirè, con tutte le conseguenze in ordine alla responsabilità della stessa per il debito sociale nei confronti del C. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. La censura concerne la “presunta transazione” del 17 ottobre 2013 conclusa con alcuni lavoratori. Dal testo di tale scrittura sarebbe emerso che il pagamento della somma di € 48.000,00 ivi pattuito era subordinato al verificarsi di alcune condizioni (la dichiarazione di estinzione delle procedure esecutive e lo svincolo del conto sul quale l'assegno era tratto). Viene riportato uno stralcio della convenzione:"4 . . . Detto assegno essendo tratto sul conto corrente intestato alla F ed oggetto del pignoramento mobiliare indicato in premessa, potrà essere portato all'incasso solo allorquando verranno dichiarati estinti i giudizi di pignoramento mobiliare la cui prossima udienza verrà chiamata il 17.10.2013 e, conseguentemente, svincolate le somme pignorate.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi