Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2023, n. 18271
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal B S, nato a Massa Lombarda il 27/11/1963 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G F R;lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. --L RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022, il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da S B, indagato per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 11.740 rinvenuta nella sua abitazione. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. per apparenza ed incoerenza della motivazione nella parte in cui, da un lato, esclude la sussistenza di un nesso pertinenziale tra il denaro sequestrato ed il reato oggetto di indagine e, d'altro lato, conferma il vincolo sul rilievo che il denaro sarebbe strumentale all'agevolazione della commissione di altri reati. Si lamenta, inoltre, l'omessa motivazione circa la documentata riferibilità del denaro in sequestro all'attività di vendita di prodotti agricoli svolta dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Disattendendo, sul punto, la diversa valutazione fatta dal g.i.p., l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il denaro sottoposto a sequestro non potesse ritenersi pertinente al reato oggetto di indagine, poiché, essendo state contestate la coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente, non poteva considerarsi quale prodotto o profitto di quel reato. Il Tribunale ha tuttavia confermato il vincolo, condividendo l'altra ratio decidendi spesa nel provvedimento genetico, vale a dire la ricorrenza dei presupposti per il disporre il sequestro impeditivo previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., affermando che, in relazione all'entità del denaro contante rinvenuto ed al fatto che fosse occultato, in modo inusuale, nel sottotetto dell'abitazione, insieme ad elevate quantità di marijuana essiccata, lo stesso dovesse ritenersi frutto di pregresse cessioni di stupefacente. Tenendo anche conto del fatto che, in sede di interrogatorio, l'indagato aveva dichiarato di aver iniziato la coltivazione della marijuana poiché si trovava in condizioni economiche problematiche, l'ordinanza ha inoltre escluso la fondatezza della tesi difensiva secondo cui quel denaro costituiva il provento di cessioni di prodotti agricoli effettuate dall'indagato nei sei mesi precedenti. Considerando, poi, che la coltivazione delle piante di marijuana in corso era chiaramente giunta al termine del suo ciclo vitale - posto che nella serra erano rimaste solo più cinque piante - il tribunale del riesame ha ritenuto che quel denaro potesse essere a breve impiegato per allestire una nuova coltivazione di stupefacente.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi