Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23002
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: E M nato a NAPOLI il 26/07/197:3 R F nato a NAPOLI il 23/06/1962 C A nato a NAPOLI il 13/04/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa di R F;rigetto dei restanti ricorsi. udito il difensore Avvocato U N, per M E, che si riporta ai motivi di ricorso e rappresenta che l'imputato C A è deceduto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — M E, F R e A C per bancarotta fraudolenta distrattiva e, solo il primo, anche per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Belize s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2013. Dei reati E risponde quale legale rappresentante della società fallita, R quale amministratore di fatto di quest'ultima e C quale amministratore di fatto di altre società, beneficiarie delle distrazioni a danno della fallita. Quanto al giudizio di appello: - M E ha concordato la pena di tre anni di reclusione ex art. 599- bis cod. proc. pen. ed ha visto la rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque di reclusione;- F R ha concordato la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ex art. 599-bis cod. proc. pen. e si è visto anch'egli rimodulare le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque;- A C ha beneficiato della rimodulazione in mitius della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque, mentre, per il resto, la condanna a suo carico è stata confermata. 2. Contro la sentenza predetta gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il patrocinio dei rispettivi difensori di fiducia. 3. L'Avv. Ulderico Nigro per M E ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Contesta il ricorrente che, ancorché la Corte territoriale abbia precisato in motivazione che, per tutti gli imputati, avrebbe proceduto alla riduzione della durata delle pene accessorie predette in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, per E tale durata è rimasta invariata a cinque anni rispetto a quanto già stabilito dal Giudice di prime cure. Inoltre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della necessità, sancita dalle Sezioni Unite di questa Corte, di individuare la durata delle pene accessorie fallimentari sulla scorta degli elementi di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente — si legge nell'impugnativa — era un mero esecutore in posizione di secondo piano rispetto al coimputato R che, tuttavia, aveva subito l'inflizione di una pena accessoria della medesima durata;inoltre era incensurato e si era dimostrato fin da subito collaborativo. 4. L'Avv. A S ha presentato ricorso per conto di F R. 4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità, formulata nei motivi di appello, dell'ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 concernente il diniego del rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal difensore. Tale impegno riguardava un assistito detenuto, sotto processo anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. presso il Tribunale di Napoli Nord, che era detenuto in regime di cui all'art. 41-bis o.p. a Sassari All'udienza del 22 novembre 2017 (che proveniva dal rinvio del 3 novembre 2017) era prevista l'audizione, ex art. 507 cod. proc. pen., di rilevanti e decisivi testi richiesti dal pubblico ministero della D.D.A. di Napoli. L'istanza di rinvio era stata formalizzata il 16 novembre 2017 con la precisazione che, nella data delle concomitanti udienze, il difensore si sarebbe recato presso la casa circondariale di Sassari per assistere da vicino l'imputato. Ciò nonostante, il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio, assumendo che l'impegno per l'imputato detenuto non era prevalente e che il rinvio nel procedimento per bancarotta era precedente a quello disposto dal Tribunale di Napoli Nord. Sulla base di questa motivazione, non solo era stata rigettata l'istanza di rinvio, ma erano stati anche escussi due testimoni a carico. Il rinvio di questo processo non avrebbe cagionato alcun danno, data la sospensione dei termini prescrizionali e la non vetustà dei fatti. Il ricorso indulge, quindi, su di un esame della giurisprudenza di questa Corte in tema di concomitante impegno professionale del difensore, per poi ritornare sul concreto dell'istanza e segnalare che, benché nel diverso procedimento l'imputato fosse difeso anche da un altro professionista, l'Avv. S avrebbe assistito, come poi aveva fatto, l'imputato presso la casa circondariale di Sassari, mentre l'altro difensore sarebbe stato presente in aula. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi di appello, di dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per nullità dell'ordinanza ex art.507 cod. proc. pen. emessa il 5 aprile 2017 su richiesta del pubblico ministero e conseguente inutilizzabilità dei testi ammessi, su cui fonderebbe l'intera impalcatura probatoria. Il ricorrente passa poi ad illusi:rare la dinamica processuale in relazione all'ammissione dei testi secondo la norma suddetta, richiesta dal pubblico ministero fin dalla conclusione della raccolta della testimonianza dei soggetti indicati nella propria lista, solo per porre rimedio all'inconsistenza della medesima, e disposta dal Tribunale in spregio alla ratio della disposizione e solo per venire incontro alle lacune probatorie causate dalla stessa pubblica accusa. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione circa la responsabilità dell'imputato, anche in ordine alla questione di inutilizzabilità delle prove di cui al precedente motivo di ricorso. R è stato solo qualificato come amministratore di fatto della Belize fino al 2010, mentre nessun'altra condotta gli è contestata. Tutte le condotte delittuose erano attribuite a E, erano successive al 2010 ed il fallimento era stato dichiarato nel 2013. R aveva fondato la società, ma si era sempre e solo occupato del lato creativo ed aveva tenuto i rapporti con i lavoratori che a lui si rivolgevano per la produzione, ma non si occupava di aspetti economici o amministrativi. Il curatore non aveva detto di condotte rilevanti del R ed aveva spiegato che le scritture contabili erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel 2012. E non era una testa di legno e le condotte distrattive sono a lui imputabili, a beneficio di A C e di A P.
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