Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/07/2020, n. 16222

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/07/2020, n. 16222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16222
Data del deposito : 29 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 2629-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CARPINETI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2020 DI SAN

COSIMATO

15, presso lo studio dell'avvocato 1580 S S, che la rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - - avverso l'ordinanza n. 34336/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CMI. RG 2629/20 Ritenuto ( he La Suprema Corte di Cassazione, ccn ordinanza n. 34336/2019, relativa al ricorso RG 101E8/15, pubt)licata in data 23.12.2019,con riferimento al ricorso per Cassazion( proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti di Carpinet Rosa, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6139/2714 della Commissione trioutaria reglonale dì ROMA, deposit3ta il 17.12.2014 emetteva il seguente di positivo: "accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione T -ibutaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giucizio di legittimità";
per mero errore materiale dopo l'e )icrafe della sentenza è stato ai egato il file del ricorso RG 10018/15 deciso da questa Corte con ordinanza n.34335/19 in data 2: ,.122019, come risulta dalla stessa sentenza (pag. 1 della motiva icre),a1 posto del file relativo al ricorso RG n. 10188/2015, C:onsideratc che i procedimento di correzione degli eTrori materiali o di calcolo, previsto dagll artt. 287 e 288 c.p.:., è esperibile non solo per ovviare ad un difetl:o di co -risponden ra tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione c rafica, chiaramente rilevabile dal testo del :::rovvedimento e, come fa e, rilevabile "ictu oculi", ma anche in fulzione integrativa, in ragione della necessità di incrodurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria censequenzia e a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.(Cass. Sez. :

3 - Ordina -In n. 4319 del 14/02/2019) Può inoltre fa -si ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione cel "file" informatico, ab Diai commesso uno scambio di provvediment nella fase di impagir azione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertineinte, la parte mc tiva dell'ordinanza ("ritenuto che...consider:Eito che" afferente a una diversa controversia ccincernente un procedimento registra:o con altro numero, deciso nella stessa camera di consiglio del 7.11.2019 e pubblicato nei cenfronti dei e parti effettive del relativo procedimento con ordinanza n.34336/19 in data 23.12..!019. Che trattasi a l'evidenza di un mero ,errore materiale nello scambio dei Nes informatici risulta anche: 1 dalla diversità della sentenza impugnata ccrrettarnente indicata nell'epigrafe del ricorso nella sentenza n. 6139/14 della CONIA.TR1B.REG. di ROMA, depositata il 17.10.2014, mentre nel file erroneamente allegato viene indicata nella CTR de la Sicilia;
2, Dalla dk,ersità dei soggetti: Carpineti Resa nell'epigrafe corretta del ricorso, Tumino Salvatore, Tumino Maria, Guerrieri Maria Farrugio Salw tore Anthony, Farrugio Johon Carlo, Tuminc: Mario e la soc. Edílcc sri (oggi Infisud srl) nel file erroneamente inserito eC EDílco srl quale ricorrente 3. Nella diversità dei ricorrenti: L'Agenzia delle Entrate nell'epigrafe ccirretta, la sccietà Edilco s.r.l. nel filc errato. Trattasi, quindi, di un errore di collitzione rilevabile ictu oculi già ccn il semplice raffronto ,iell'intero contenuto del provvedimento afferente ad una controversia che si è effettivamente svolta e cci,nclusa con differenti parti e concernente un procedimento registrato con altro numero. Nein si tratta : dunque, dl motivazione diversa rispetto a quella redatta dal rilatore e condivisa dal Presidente, a seguito della decisione del Collegio, ma dell'errore nella stampa del relativo file cl- e può esse.-e emendata con la procedura di correzione di errore materiale sostituendo il file erron .?amente inserito con quello curretto, senza aicuna var azione. È 'e -rore nell'espressione e non nel pensiero;
dovuto a disattenzic ne o svista, che può dare ingresso al p-ocedimento di correzio le, sicché - anche secondo la migliore dottrina - esulano dal can po di applicazione di questo procedimento i vizi che attengono alla formazione della volontà e al processo di manifestazione della stessa, rimanendo spazio solo per quanto è invc..ontario o si riferisce ac elementi che sono sottratti a qualunque fcrrna di valatazione :orne nel caso di semplice sestituzione cli files, senza alcuna in :idenza sul relativo contenuto di quello effettivo che sostituisce integralmente quello erroneamente inserito dopo l'epigrafe della sentenza. Questa Corte non ignora l'orientamento che in caso di "scambio di intestazione e ella sentenza" o di file, ha ritenuto sussistere un vizio cl- e attiene alla formaz}one della volontà e al processo di manifestazione della stessa, poste che la parte relativa allo s‘algimento :lel processo, alla molv azione della sentenza e il dispositivo scno gli unici elementi idonei a individuare il dictum, le ragioni del decidere e le parti cui inequivocabilmente la sentenza si ri9olge;
al riguardo„ pur condividencibsi tale affermazione, si rileva e lo scambio di file ínformatíc non può certamente dirsi ce nseguenza di una inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione e, come tale, costituìscE un errore rilevabile ictu oculi facilmente rilevabile ed ernendabile :cfr., di contro, Cass. Sez. 1, sentenza n. 2315 /2016;
Cass. sez.
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