Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2016, n. 21691
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In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al c.p. della sentenza concernente l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al c.p. concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.
Sul provvedimento
Testo completo
2169 1/16 REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Violazione di jus Dott. RENATO RORDORF superveniensi e - Primo Pres.te f.f. - giudicato, in caso di sentenze articolare in più Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - parti Ud. 05/07/2016 - PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente Sezione - R.G.N. 5937/2012 Dott. PIETRO CURZIO Rel. Pres. Sezione - 404.21691 Rep. Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Sezione - C.U. Dott. ANNARI AMBROSIO - Presidente Sezione - Dott. RI CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - fr ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5937-2012 proposto da: R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO 372 PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono, ль per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
OC SS RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO D'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI, NICOLETTA D'AMATI e GIOVANNI NICOLA D'AMATI, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza non definitiva n. 7139/2009 depositata il 10/06/2010 e la definitiva n. 8586/2010 depositata il 28/02/2011, entrambe della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
uditi gli avvocati Maurizio SANTORI e Claudia COSTANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016 -2- Ragioni della decisione 1. LE RI OC convenne in giudizio la RAI dinanzi al Tribunale di Roma. Espose aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, nell'arco di tempo dal 22 settembre 1988 al 15 luglio 2000, con una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a volte con la qualifica di programmista regista, altre con quella di assistente ai programmi. Sostenne che tutti i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione dell'art. 1 della legge 230 del 1962 e chiese che venisse accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a decorrere dal primo contratto (22 settembre 1988), con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno subito nel periodo pregresso;
chiese inoltre che venisse accertato il suo diritto al trattamento economico e normativo di programmista regista di III livello dal 4 gennaio 1995 e di II livello dal 4 gennaio 2000. La RAI si costitui eccependo la piena legittimità di ciascun contratto e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Tribunale dichiarò la nullità dei contratti stipulati dal 12 novembre 1997 in poi e la prosecuzione del rapporto dal 16 luglio 2000 con le mansioni di programmista regista;
condannò la RAI al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. Tanto la convenuta che la ricorrente proposero appello.
3. La Corte d'appello di Roma, con una prima sentenza non definitiva, pubblicata il 16 giugno 2010, ha rigettato l'appello della RAI, mentre ha accolto in parte l'appello incidentale della lavoratrice dichiarando la nullità anche dei contratti stipulati dal 1988 in poi. Con una seconda sentenza, definitiva, in Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016 -3- accoglimento del relativo motivo di appello incidentale, respinti gli ulteriori motivi, ha dichiarato il diritto della OC al trattamento economico e normativo di programmista regista di III livello dal 4 gennaio 1995 e di II livello dal 4 gennaio 2000, condannando la società alla corresponsione delle relative differenze retributive da liquidarsi in altro giudizio.
4. La RAI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro entrambe le sentenze. La ricorrente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato costituito da un unico motivo. La RAI ha depositato controricorso nei confronti del ricorso incidentale ed entrambe la parti hanno depositato memorie per l'udienza dinanzi alla sezione lavoro.
5. Con ordinanza interlocutoria pubblicata il 27 luglio 2015 la sezione lavoro, ritenuto che la richiesta di applicazione da parte della RAI della norma dettata dall'art. 32 della legge 183 del 2010, emanata dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, desse luogo ad una problematica sulla quale nella giurisprudenza di Cassazione. si registra un duplice contrasto di orientamenti, ha rimesso la controversia al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite. Il primo presidente ha disposto l'assegnazione alle sezioni unite. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l'udienza.
6. Con il quinto motivo, la RAI chiede l'applicazione dell'art. 32, commi 5-7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo.
7. Tale norma è entrata in vigore il 24 novembre 2010, quindi dopo la sentenza di appello che ha deciso sul risarcimento del Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016 -4- danno e prima della richiesta di notifica del ricorso per cassazione.
8. Il principio guida in materia di efficacia della legge nel tempo è fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, per il quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il principio ammette deroghe. Nel caso specifico, il settimo comma dell'art. 32, 1. n. 183 del 2010, prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. La seconda parte del comma aggiunge: "con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile".
9. La Corte di cassazione ha affermato che, in linea generale, tale norma vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest'ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995). L'interpretazione è stata pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011, emessa a seguito di una ordinanza di rimessione della Corte di cassazione basata sul presupposto dell'applicabilità delladella norma sopravvenuta al giudizio di Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016 -5- legittimità. Al contrario, per completezza, va ricordato che la retroattività è stata esclusa con riferimento alle successive modifiche dell'art. 32 introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che, in mancanza di un'analoga espressa deroga al principio generale, si applicano solo ai contratti stipulati dopo. l'entrata in vigore del provvedimento legislativo (Cass., 19. ottobre 2015, n. 21069). 10. L'affermazione dell'applicabilità della normativa dettata dall'art. 32 l. 183 del 2010 anche ai giudizi pendenti in cassazione non risolve però tutti i problemi. Come ha rilevato l'ordinanza interlocutoria della sezione lavoro, sul tema si è determinato un duplice contrasto di orientamenti. 11.Il primo concerne il seguente dilemma. Secondo un orientamento è possibile richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l'applicazione della nuova disciplina retroattiva. Secondo altro orientamento ciò non sarebbe possibile in quanto la proposizione del ricorso per cassazione non è ammissibile per ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c., che presuppongono necessariamente la denunzia di un vizio della sentenza di merito, vizio che non può consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata. 12. Il problema solo apparentemente attiene al tema della tipicità dei motivi di ricorso per cassazione. E' fuori discussione che il ricorso per cassazione sia a critica vincolata e che i motivi indicati dall'art. 360, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. siano tassativi. 13. In realtà, la questione è tutta interna al concetto di violazione di norme di diritto e si risolve nel problema di stabilire se la Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016 -6- violazione di norme di diritto, cui fa riferimento il n. 3 dell'art. 360 c.p.c., concerna solo quelle vigenti al momento della decisione impugnata o invece anche norme emanate in seguito ma dotate dal legislatore di efficacia retroattiva. 14. Sul punto si sono contrapposte tesi che privilegiano la dimensione soggettiva del giudizio a tesi che privilegiano la dimensione oggettiva. Per le prime non può esservi errore del giudice di merito quando la sua sentenza contrasti con una norma che non esisteva al momento della decisione. Ma il problema non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia sbagliato, bensì di stabilire se la sentenza che egli ha emesso sia conforme o sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. E la Corte di cassazione nello svolgere tale controllo non può non tener conto di sviluppi normativi con efficacia retroattiva, che pongano quella pronuncia in