Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/10/2013, n. 24316
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La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P S - Presidente -
Dott. D M - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15026/2011 proposto da:
LOY MICHELE LYOMHL55C09F867O, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentato e difeso da se stesso e dagli avvocati M G, B C I giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B G BLGRL55S58B354M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dall'avvocato D M I giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PICO MINISTERO;
- intimato -
avverso il decreto nel procedimento n. 213/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 25/02/2011, depositata r08/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. M D O;
udito l'Avvocato D M I, difensore della controricorrente che si riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra l'Avv. LOY Michele e la Dott.ssa