Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1978, n. 2048
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In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di titoli non trasferibili, l'art 1530 secondo comma cod civ, il quale stabilisce che la banca che ha confermato il credito puo opporre solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza od irregolarita di detti documenti (oltre quelle relative alla conferma del credito), opera esclusivamente nei rapporti con il titolare del credito, come tale indicato nei titoli, e, pertanto, non puo essere invocato da soggetti diversi, ancorche interessati in qualita di cessionari dei proventi di quel credito.*
In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, l'indagine sulla legittimita o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca, va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l'intestatario di detti documenti, ed a prescindere, quindi, dalla circostanza che il beneficiario dei proventi del relativo credito sia altro soggetto, in qualita di cessionario. L'indicata intrasferibilita, infatti, osta a che tale cessione determini una successione del cessionario nella posizione creditoria inerente ai titoli.*
La rilevabilita d'ufficio,anche in Sede di legittimita, del difetto di legitimatio ad causam trova limite nell'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto di specifica pronuncia, non impugnata. ( V 1867/75, mass n 375536; ( V 400/71, mass n 350001).*