Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/12/2024, n. 30922
Ordinanza
3 dicembre 2024
Ordinanza
3 dicembre 2024
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Massime • 1
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3907/2021 Numero sezionale 4418/2024 Numero di raccolta generale 30922/2024 Data pubblicazione 03/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *IRPEG IRES GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI Presidente ACCERTAMENTO LUCIO LUCIOTTI Consigliere Ud.13/09/2024 CC FILIPPO D'AQUINO Consigliere ROBERTO SUCCIO Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3907/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
FALLIMENTO SHATEK PROFILATI SUD SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA-BARI n. 1274/2020 depositata il 26/06/2020. Numero registro generale 3907/2021 Numero sezionale 4418/2024 Numero di raccolta generale 30922/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 Data pubblicazione 03/12/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:
1. Dalla sentenza di cui in epigrafe si apprende che, “a seguito di istanza di ammissione al passivo fallimentare da parte dell'agente di riscossione per crediti rivenienti da n. 35 cartelle di pagamento, il fallimento Siiateck Profilati Sud s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso”, deducendo tra l'altro la mancata notifica di ruoli e cartelle. Si costituiva Agenzia delle entrate-Riscossione, che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle, contestando le avverse deduzioni.
1.1. Con sentenza n. 1123/2/2018, depositata il 29/05/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, rilevata la propria incompetenza con riferimento alle cartelle riguardanti tasse automobilistiche, accoglieva il ricorso.
2. AdER proponeva appello, parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza in epigrafe, limitatamente alle cartelle nn. 10620120000646931000, 10620120001399120000, 10620140001265848000, ritenendo le medesime regolarmente notificate e non prescritte.
3. Propone ricorso per cassazione AdeR con due motivi. Il fallimento resta intimato.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c.”. 2 di 8 Numero registro generale 3907/2021 Numero sezionale 4418/2024 Numero di raccolta generale 30922/2024 1.1. Il motivo è volto a censurare le seguenti affermazioni della Data pubblicazione 03/12/2024 sentenza impugnata: Per quanto concerne, invece, la cartella n. 106201300010014250, notificata mediante deposito presso la Casa Comunale - in quanto non risultava rinvenuta persona qualificata alla ricezione (irreperibilità temporanea) - si osserva che, al fine di verificare la legittimità della procedura effettuata, rileva valutare l'effettiva sussistenza della ulteriore formalità costituita dalla comunicazione al destinatario dell'avvenuto suddetto deposito […]. Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta dal Concessionario non è dato evincere la corretta comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito dell'atto - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - in quanto non è stata prodotta la relativa documentazione. Conseguentemente, l'Ufficio, non avendo provato di aver informato il destinatario della cartella dell'avvenuto deposito, non può, in questa sede, vedere accolte le proprie richieste. Il motivo deduce che “tale statuizione è chiaramente errata, in considerazione del fatto che l'Agente della Riscossione aveva ritualmente prodotto in giudizio sia gli avvisi di ricevimento che la raccomandate informative relative alla cartella n. 106201300010014250 (documenti contenuti nel fasc. d'ufficio del primo grado;
all 1 al presente ricorso)”. Segue la fotoriproduzione dei documenti. Il motivo conclude nel senso che “la CTR avrebbe dovuto rilevare la corretta notificazione della cartella n. 106201300010014250, rispetto alla quale l'Agente della Riscossione ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140