Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2022, n. 15638
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: F M, nato a Noto, il 26/11/1938;
avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. S P, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi per l'imputato l'avv. V C e l'avv. F C, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di F M per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di diritto, fino al 14 luglio 2006, e successivamente di amministratore fatto della San Giacomo s.r.I., fallita il 18 febbraio 2009. In particolare oggetto di contestazione è la distrazione della somma di euro 103.800, pari al corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie detenute dalla fallita in favore della Netum Immobiliare s.r.l. e dell'imputato, nonché l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2005 e l'assenza di qualsiasi documentazione contabile per il periodo compreso dal 2008 alla data del fallimento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare con riferimento alla mancata applicazione della clausola dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2634 c.c. Disciplina applicabile al caso di specie, anzitutto in quanto la fallita era inserita in un gruppo societario facente capo al F, come ricostruito dalle pronunzie di merito, in secondo luogo in quanto la cessione di quote societarie di cui al capo di imputazione andrebbe qualificata quale legittima operazione infra gruppo, svolta anche a beneficio della fallita, giacché la nozione di società controllata ex art.2359 c.c. non si applicherebbe nei soli casi in cui la controllante sia un ente collettivo, ma anche nell'ipotesi in cui a svolgere il ruolo di "holding" del gruppo sia esercitato dal socio sovrano persona fisica. L'estensione della disciplina dei vantaggi compensativi anche nel caso di "holding" persona fisica è anzitutto rispettosa della lettera di cui all'art. 2497 c.c., che nel fare riferimento a "enti" esercenti l'attività di direzione e coordinamento di altre società" non esclude espressamente che questi possano anche essere unipersonali, ossia persone fisiche. Lettura avvalorata dal secondo comma della medesima fattispecie e dall'art. 2497-quinquies c.c., il cui dettato normativo apre ad una interpretazione estensiva volta a ricomprendere anche le persone fisiche. A ulteriore conferma, si evidenzia che la figura di "holding" persona fisica non sarebbe sconosciuta all'ordinamento italiano, essendo menzionata dall'art. 90, decreto legislativo dell'8 luglio 1999, n. 270 e dal provvedimento della Consob del 21 dicembre 1988 n. 88/40.714 in merito alla disciplina in materia di comunicazione di partecipazioni rilevanti nelle società quotate. Premesso ciò sull'applicabilità al caso oggetto di ricorso della disciplina sui vantaggi compensativi infra gruppo, risulterebbe evidente il deficit
avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. S P, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi per l'imputato l'avv. V C e l'avv. F C, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di F M per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di diritto, fino al 14 luglio 2006, e successivamente di amministratore fatto della San Giacomo s.r.I., fallita il 18 febbraio 2009. In particolare oggetto di contestazione è la distrazione della somma di euro 103.800, pari al corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie detenute dalla fallita in favore della Netum Immobiliare s.r.l. e dell'imputato, nonché l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2005 e l'assenza di qualsiasi documentazione contabile per il periodo compreso dal 2008 alla data del fallimento.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare con riferimento alla mancata applicazione della clausola dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2634 c.c. Disciplina applicabile al caso di specie, anzitutto in quanto la fallita era inserita in un gruppo societario facente capo al F, come ricostruito dalle pronunzie di merito, in secondo luogo in quanto la cessione di quote societarie di cui al capo di imputazione andrebbe qualificata quale legittima operazione infra gruppo, svolta anche a beneficio della fallita, giacché la nozione di società controllata ex art.2359 c.c. non si applicherebbe nei soli casi in cui la controllante sia un ente collettivo, ma anche nell'ipotesi in cui a svolgere il ruolo di "holding" del gruppo sia esercitato dal socio sovrano persona fisica. L'estensione della disciplina dei vantaggi compensativi anche nel caso di "holding" persona fisica è anzitutto rispettosa della lettera di cui all'art. 2497 c.c., che nel fare riferimento a "enti" esercenti l'attività di direzione e coordinamento di altre società" non esclude espressamente che questi possano anche essere unipersonali, ossia persone fisiche. Lettura avvalorata dal secondo comma della medesima fattispecie e dall'art. 2497-quinquies c.c., il cui dettato normativo apre ad una interpretazione estensiva volta a ricomprendere anche le persone fisiche. A ulteriore conferma, si evidenzia che la figura di "holding" persona fisica non sarebbe sconosciuta all'ordinamento italiano, essendo menzionata dall'art. 90, decreto legislativo dell'8 luglio 1999, n. 270 e dal provvedimento della Consob del 21 dicembre 1988 n. 88/40.714 in merito alla disciplina in materia di comunicazione di partecipazioni rilevanti nelle società quotate. Premesso ciò sull'applicabilità al caso oggetto di ricorso della disciplina sui vantaggi compensativi infra gruppo, risulterebbe evidente il deficit
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