Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2016, n. 12084

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La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2016, n. 12084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12084
Data del deposito : 13 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

12084/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Impugnazione. - Primo Pres.te f.f. Consumazione. Dott. RENATO RORDORF Termine per la notificazione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Pres. Sezione - Decorrenza Ud. 12/01/2016 - PUDott. M. MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - hon 12084 BG.N. 1748/2008 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - Rep. 96 Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - C.U. Dott. A D - Consigliere - Dott. S P - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - Dott. L A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1748-2008 proposto da: COMUNE DI S R, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZO *6 A, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ITALSERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l'avv. Manca Bitti, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, per delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 441/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
uditi gli avvocati Antonino RIZZO, Daniele MANCA BITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ric. 2008 n. 01748 sez. SU - ud. 12-01-2016 -2- M Fatti di causa 1) I 7 aprile 1993 la Italservizi s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Cremona il Comune di Scandolara Ravara, chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del “contratto di appalto per il noleggio di un'apparecchiatura di misurazione della velocità", con condanna del Comune al risarcimento dei danni. A seguito di declinatoria di incompetenza territoriale, la causa veniva riassunta davanti al tribunale di Brescia il 1 febbraio 1995 e decisa con sentenza di accoglimento del 3 settembre 2003. Il Comune di Scandolara Ravara interponeva appello con atto di citazione notificato alla Italservizi s.r.l. il 3 novembre 2003. Il Fallimento della società Italservizi si costituiva in giudizio deducendo (cfr. ricorso pag.6) che la società era < stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia con sentenza del 30 giugno 2003>> e che < l'appello era nullo, in quanto notificato a soggetto non più esistente>>. Il giudizio veniva abbandonato ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. (cfr. comparsa di costituzione e risposta del Fallimento nel secondo giudizio di appello). Il Comune riproponeva l'impugnazione, notificando l'appello al procuratore della società e al curatore del Fallimento nel marzo 2004. Il Fallimento resisteva eccependo la tardività del gravame. 1.1) La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 19 giugno 2007, accoglieva l'eccezione preliminare. Rilevava che il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. risultava decorso dalla notificazione del primo atto di appello. Citava, al riguardo, Cass. 30 giugno 2006, n. 15082 e Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912. Ric, 2008 n. 01748 sez. SU - ud. 12-01-2016 -3- Il ricorso per cassazione del Comune ha denunciato falsa applicazione dell'art. 358 c.p.c ed eventuale incostituzionalità, ex art. 24, della lettura di esso che ritenga applicabile il termine breve, anche quando l'appellante senza sua colpa non abbia avuto consapevolezza della nullità del gravame dopo che il termine era già decorso>>. Il Fallimento ha resistito con controricorso. La Prima Sezione con ordinanza n. 9782 del 2015 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite civili. codifensoreIn corso di causa è stato nominato nuovo domiciliatario del controricorrente, sprovvisto però di procura notarile e quindi non ritualmente nominato (Cass. 2460/15). Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2) Il ricorso, soggetto al disposto dell'art. 366 bis c.p.c., sviluppa unico quesito: mira a far affermare che la seconda impugnazione non poteva essere dichiarata tardiva, perché il primo giudizio era da considerare nullo, a causa della circostanza che il Comune aveva notificato l'atto di appello al difensore della controparte, e non al Fallimento, in quanto incolpevolmente ignaro del fatto che nelle more del giudizio di appello la srl Italservizi era stata dichiarata fallita. Il ricorso, nella parte motiva, attacca la interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine c.d. lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla legale della sentenza da parteconoscenza dell'impugnante. -4- DM Ric. 2008 n. 01748 sez. SU - ud. 12-01-2016 Parte ricorrente chiede in subordine che sia sollevata questione di costituzionalità nei termini riferiti sub 1.1. 3) Il motivo di ricorso sembra muovere da presupposti di fatto insussistenti e non documentati: la declaratoria di nullità del primo atto di appello e la scusabilità dell'ignoranza del fallimento di parte appellata. Consta infatti in primo luogo che il primo giudizio non sia sentenza, ma sia stato spontaneamentepervenuto a abbandonato da parte ricorrente. E' quindi inappropriato il precedente invocato (Cass. n.3132 del 21/05/1984), secondo il quale la disposizione dell'art. 358 cod. proc. civ., che impedisce la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non è applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullità del gravame. 3.1) In secondo luogo va osservato che parte della giurisprudenza (la materia è stata rivisitata da SU 15295/2014) era alquanto severa in caso di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" e rigorosa nel pretendere, con penalizzanti conseguenze (Cass. 11736/03;
26279/09;
14699/10;
259/11;
7676/12), che le impugnazioni fossero rivolte verso la c.d. giusta parte. La consapevolezza dello stato della giurisprudenza imponeva l'uso di adeguata diligenza nel verificare che, al momento della notificazione, l'atto fosse rivolto contro soggetto ancora legalmente esistente. L'appellante, prima di notificare l'atto, avrebbe quindi dovuto esperire le opportune ricerche presso la locale Camera di Commercio, i pubblici uffici, le banche dati, per meglio verificare la destinazione del gravame. 3.2) In ogni caso, una volta costituitosi in giudizio il Fallimento, l'appellante avrebbe potuto insistere per far Ric. 2008 n. 01748 sez. SU ud. 12-01-2016 - -5- ritenere il vizio insussistente alla luce delle disposizioni (art. 43 L. Fall. anteriforma) e della giurisprudenza viventi (cfr. specificamente, anche in motivazione, Cass. 4547/03) o sanato (v. anche Cass. 7017/99) o sanabile, secondo i principi espressi nel 2005 da SU n.15783 e che ora il ricorso adduce per giustificare ex post la propria condotta rinunciataria. Tale sentenza ebbe modo di rilevare, proprio limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera il nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., che consente la rinnovazione, con efficacia "ex tunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. che il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale : diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). 3.3) Era in quella sede che parte ricorrente avrebbe dovuto quindi far valere la validità o sanabilità dell'impugnazione inizialmente proposta. Ha invece preferito agire come se l'appello fosse inammissibile o improcedibile o comunque insanabilmente viziato (v. tra le tante Cass. n.9569/00;
20912/05;
22957/10). Lo ha abbandonato e ha proposto una seconda impugnazione, subendo (cfr., per ipotesi di gravame non coltivato, già

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