Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2021, n. 12133

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2021, n. 12133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12133
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR della Toscana che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'intervenuta decadenza dell'Ufficio per l'iscrizione a ruolo della maggiore Iva non pagata a seguito di dichiarazione integrativa del contribuente L. n. 413 del 1991, ex art. 49, operata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

La contribuente resiste con controricorso.

Con istanza del 14 giugno 2017 la società ha dato atto di aver aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e, per l'effetto, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del successivo citato D.L., art. 11, comma 8, sicchè la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.

Motivi della decisione



1. Va dato atto, preliminarmente, che la contribuente non ha dato corso alla domanda di definizione agevolata della controversia, non avendo depositato nè copia della domanda di definizione, nè del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come imposto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 10.



1.1. Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, dovendosi identificare, per il notificante, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione, il momento rilevante in quello di avvio della procedura di notificazione e non in quello di effettivo ricevimento dell'atto da parte del destinatario, rilevando eventuali irregolarità relative al luogo della consegna solo ai fini della validità della notificazione stessa (nella specie comunque ininfluenti attesa l'avvenuta tempestiva costituzione).



2. L'unico motivo del ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 1, come modificato dal D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1, conv. in L. n. 75 del 1993, per aver la CTR ritenuto tardiva la notificazione della cartella esattoriale.

L'Ufficio rileva, in particolare, che la cartella era stata notificata il 4 novembre 1997 a seguito di liquidazione di dichiarazione integrativa, sicchè, per il combinato disposto di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, trovava applicazione il termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;
inoltre, in forza della proroga introdotta con il D.L. n. 16 del 1993, art. 3, comma 1, il termine per la dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 51, comma 1, scadeva il 20 giugno 1993, per cui, anche ritenendo applicabile il termine di quattro anni, la data ultima andava identificata nel 31 dicembre 1997.

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