Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2021, n. 616
Sentenza
15 gennaio 2021
Sentenza
15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35708-2019 proposto da: UR ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO VALLA;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GIOVINAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI
30, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO PROFETA;
- con troricorrente - nonchè
contro
AT ES;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5230/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere AMELIA TORRICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria del giudice ordinario;
uditi gli avvocati Giacomo Valla e Bruno Taverniti per delega dell'avvocato Saverio Profeta.
Fatti di causa
1. All' architetto VI TU, assunto dal Comune di Giovinazzo a seguito di concorso pubblico per la copertura del posto di dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica, con decreto sindacale n. 7 del 10 luglio 2013 era stato conferito l'incarico di dirigente del 3° Settore "Gestione del Territorio", incarico confermato con decreto n. 7 del 25 marzo 2014 all'esito dell'approvazione della nuova pianta organica (delibera della G.M. del 31 dicembre 2013).
2. Il TU impugnò innanzi al TAR per la Puglia, chiedendone l'annullamento:
3. la delibera di Giunta municipale n. 199 del 13 novembre 2014, che, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi del Comune e della determinazione della nuova dotazione organica, aveva ridefinito i servizi rientranti nel 1° Settore denominato "Patrimonio e servizi istituzionali" e aveva assegnato a tale 1° Settore i servizi marginali in materia di gestione del patrimonio comunale, già appartenenti al 3° Settore, unitamente ad altre competenze in materia di servizio demografico e dello stato civile;
Ric. 2019 n. 35708 sez. SU - ud. 01-12-2020 -2- 4. il decreto sindacale n. 24 del 2014, che aveva disposto la revoca dell'incarico di dirigente del 3° Settore, e il decreto sindacale n. 25 del 2014 con il quale era stato conferito quello di dirigente del 1° Settore.
5. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti il TU impugnò:
6. la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 12 dicembre 2015, che, in dichiarata attuazione della I. reg. Puglia 7 agosto 2009, n. 20, aveva trasferito l'ufficio VIA/VAS e Paesaggio del Comune dal 1° Settore al 3° Settore;
7. la determinazione dirigenziale n. 16 del 23 febbraio 2016, concernente la designazione dei componenti della commissione giudicatrice per l'individuazione dei componenti della commissione locale per il paesaggio e la pretermissione dalla terna dei concorrenti di esso ricorrente;
8. il decreto sindacale 2 maggio 2017, n. 22, con il quale, all'atto del suo rientro in servizio dopo un periodo di distacco presso il Comune di Trani, era stata confermata la competenza del dirigente del 1° Settore in materia di Servizio demografico e servizi cimiteriali strettamente connessi alle registrazioni dello stato civile, al dirigente del 3° Settore erano state assegnate ad interim, ma senza fissazione della durata, le competenze già del 1° Settore in materia di manutenzioni e edilizia scolastica, al Segretario generale quelle relative all'edilizia residenziale pubblica e concessioni cimiteriali, anch'esse in precedenza incardinate nel 1° Settore.
9. Tanto sull'assunto che la riorganizzazione del Comune mirava ad estrometterlo dalla direzione del 3° Settore, connotato dall'esercizio di attività particolarmente rilevanti per l'attività del Comune e di assegnargli la direzione di un settore marginale, quale era il 1° Settore. 10. Il TAR dichiarò inammissibili il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermò la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande. 11. Il Consiglio di Stato, adito dal TU, con la sentenza 24 luglio 2019 n. 5230, in parziale accoglimento dell'appello ha annullato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del secondo ricorso per motivi aggiunti (delibera della Giunta Comunale n. 94 del 12 dicembre 2015, che aveva trasferito l'ufficio VIA/VAS e Paesaggio del Comune dal 1° Settore al 3° Settore) e "per questa parte" ha rimesso la causa al giudice di primo grado. 12. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudizio, in ragione della avvenuta proposizione di plurimi ricorsi per motivi aggiunti successivamente al ricorso Ric. 2019 n. 35708 sez. SU - ud. 01-12-2020 -3- introduttivo, era caratterizzato dal cumulo di molteplici domande ed ha affermato che la connessione soggettiva delle domande non costituisce ragione di concentrazione dell'intero giudizio dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, con conseguente necessità di individuare, in relazione a ciascuna delle domande proposte dal TU, l'autorità giudiziaria fornita di giurisdizione. 13. Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che spettavano alla giurisdizione del giudice ordinario: a) la controversia instaurata con il ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il TU aveva contestato la delibera della Giunta Comunale n. 199 del 13 novembre 2014, l'atto di revoca dell'incarico di dirigente del 3° Settore del Comune di Giovinazzo e il successivo conferimento dell'incarico di dirigente del 1° Settore (decreti sindacali nn. 24 e 25 del 28 novembre 2014); tanto sul rilievo che la delibera della Giunta comunale n. 199 del 2014 costituiva atto amministrativo presupposto che non incideva in maniera diretta nella sfera giuridica del ricorrente;
il TU, infatti, con il ricorso introduttivo si era doluto del trasferimento da un settore (il 3°) di maggiore rilevanza per la vita amministrativa dell'ente locale ad uno (il 1°) di minor prestigio;
la contestazione presupponeva che, anche a seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata con la delibera di Giunta impugnata, erano state mantenute al 3° Settore le competenze amministrative di maggiore rilevanza;
b) la controversia, introdotta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, che aveva ad oggetto la determinazione del dirigente del 3° Settore 23 febbraio 2016, n. 13, di designazione dei componenti della commissione giudicatrice chiamata ad individuare i membri della "Commissione locale per il paesaggio"; si trattava, infatti, di un atto di gestione del rapporto di lavoro assunto dal datore di lavoro con i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001; il ricorrente aveva lamentato di non essere stato incaricato dello svolgimento di una funzione rientrante nell'ambito del suo rapporto di lavoro con il Comune;
c) la controversia introdotta con il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale era stato impugnato il