Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2023, n. 27384
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La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8153/2018 Numero sezionale 3717/2023 Numero di raccolta generale 27384/2023 AULA 'A' Data pubblicazione 26/09/2023 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Retribuzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO diritto L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E privato SEZIONE LAVOR R.G.N. 8153/2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Dott. G R - Presidente - Rep. Dott. A P PTI - Consigliere - Ud. 14/09/2023 PU Dott. RBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. G C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8153-2018 proposto da: C G, elettivamente domiciliato in RMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato A V, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2023 CAPLAC - COOPERATIVA AGRICOLA PRDUTTORI LATTE E 3717 AFFINI COMPITESE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, domiciliata in RMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA 1 Numero registro generale 8153/2018 Numero sezionale 3717/2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa Numero di raccolta generale 27384/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 dall'avvocato V B;
- controricorrente -
avverso il decreto n. cronologico 852/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 05/02/2018 R.G.N. 3540/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato TERESA VALLEBONA, FEDERICO UNGARETTI per delega verbale Avvocato A V;
udito l'Avvocato V B.
Fatti di causa
1. Con il decreto depositato il 5.2.2018 il Tribunale di Lucca -in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da G C (agente della Caplac soc. coop. posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. n. 392/2016, autorizzata a svolgere la propria attività attraverso l'esercizio provvisorio fino al 2.2.2017 allorquando la procedura aveva affittato l'azienda alla Cooperativa 3A - Assegnatari Associati Arborea) avverso il provvedimento di diniego alla domanda di ammissione al passivo per le somme dovutegli a titolo di Fondo indennità risoluzione rapporto (d'ora in poi FIRR), indennità suppletiva di clientela, indennità di preavviso e indennità per patto di non concorrenza- ha ammesso l'opponente al passivo della società unicamente per 2 Numero registro generale 8153/2018 l'importo di euro 974,00, a titolo di FIRR, con il privilegio di cui Numero sezionale 3717/2023 Numero di raccolta generale 27384/2023 all'art. 2741 bis n. 3 cpc. Data pubblicazione 26/09/2023 2. Il Tribunale ha rilevato che: a) il FIRR, il cui importo era stato ridotto relativamente all'anno 2016, spettava non essendo stato contestato il suo mancato versamento;
b) la indennità suppletiva di clientela, ex art. 1751 cc, non era dovuta essendo l'impresa cessata ed essendo i vantaggi, richiesti quale presupposto dalla norma citata, per definizione esclusi dalla suddetta cessazione;
c) analogo discorso andava svolto per l'indennità per il patto di non concorrenza che aveva perso ogni ragione di essere a seguito del venire meno dell'impresa;
d) l'indennità di preavviso non competeva perché l'esercizio provvisorio, in quanto soluzione meramente temporanea, non incideva sul fatto che la cessazione del rapporto, sebbene non immediata, andava ricollegata alla ammissione della procedura e non dipendeva da una successiva valutazione dell'organo liquidatore;
e) le spese di lite, in virtù del quasi integrale rigetto dell'opposizione, andavano poste a carico