Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/03/2022, n. 09374

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/03/2022, n. 09374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09374
Data del deposito : 22 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 22540-2016 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n.6, presso lo studio dell'avvocato B E P, rappresentato e difeso dall'avvocato G R;

- ricorrente -

2022 contro 118 LICITRA EMANUELE;

- intimato -

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22540/2016 avverso la sentenza n. 395/2016 della

CORTE

Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/03/2016 Data pubblicazione 22/03/2022 R.G.N. 1169/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott. FSCA SPENA. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022

RILEVATO CHE

1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza del 25 marzo 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 16 marzo 2001 tra EMANUELE LICITRA ed il

CONSORZIO DI BONIFICA NUMERO

8 DI RAGUSA (in prosieguo: il CONSORZIO), primo di una serie di contratti a termine;
in riforma della stessa sentenza, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannava il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore e riduceva la misura della indennità risarcitoria liquidata dal Tribunale a quattro mensilità di retribuzione.

2. La Corte territoriale esponeva che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendo ostativo l’obbligo, fissato dalla legge regionale nr. 14/1958 (articolo 9), di assunzione a tempo indeterminato presso gli enti consortili regionali attraverso concorso pubblico. Il lavoratore aveva proposto appello avverso la statuizione che negava la conversione;
il Consorzio aveva impugnato le statuizioni a sé sfavorevoli.

3. Nel merito, osservava che ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal D .L.gs. nr. 368/2001. 4. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49;
pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione.

5. Tanto premesso in punto di diritto, il giudice dell’appello confermava la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 nullità del termine apposto al primo contratto stipulato tra le parti, per il periodo Data pubblicazione 22/03/2022 dal 19 marzo al 31 dicembre 2001, regolato, ratione temporis, dalla legge nr. 230/1962, sul rilievo che il contratto faceva riferimento genericamente ad attività di manutenzione e richiamava la delibera nr. 73 del 22.02.2001 ed una perizia che non erano state prodotte. Aggiungeva che la manutenzione delle opere di bonifica costitutiva l’attività ordinaria del Consorzio e che non era stata dimostrata l’esistenza di esigenze particolari, considerato anche che i contratti intercorsi tra le parti coprivano quasi tutti i periodi dell’anno, oltre i limiti del concetto di stagione.
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