Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2020, n. 14527
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a ex legge30 gennaio 1979, n. 95 con decreto del Ministero dell'Industria emesso il 23 dicembre 1983. Il riparto finale dell'attivo, che ha fatto seguito a quattro riparti parziali (rispettivamente del 1998, 1999, 2002 e 2007), ha previsto, per i crediti privilegiati, l'integrale pagamento della linea capitale e per gli interessi nei limiti di cui agli artt. 55 e 54 legge fall., come richiamati dalla legge n. 95/1979;per i crediti chirografari, l'integrale pagamento della voce capitale. La procedura è stata chiusa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 15 luglio 2013. 2.- Successivamente, la s.p.a. Cassa di Risparmio del Veneto - che si era insinuata nel passivo fallimentare per crediti privilegiati e per chirografi - ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la predetta Società Italiana per l'industria degli zuccheri per sentirla condannare al pagamento degli interessi maturati a far tempo dalla data di dichiarazione di insolvenza di questa, secondo la misura fissata nel titolo convenzionale o in subordine in quella legale. La convenuta si è costituita, con richiesta di reiezione delle pretese attoree. Nel corso del giudizio sono intervenute la s.p.a. Caverzere produzioni industriali e la s.p.a. Finanziaria industriale veneta, entrambe socie della detta SIIZ, a sostegno della posizione di quest'ultima. E' altresì intervenuta la s.r.l. NPL Securitisation Italy Spv, assumendo di essere cessionaria dei crediti per interessi, azionati dalla Cassa di Risparmio. 3.- Con sentenza depositata in data 3 maggio 2016, il Tribunale di Padova ha respinto la richiesta attorea. In particolare, ha rilevato che «il creditore potrà agire contro il fallito tornato in bonis ... per gli interessi maturati prima dell'apertura della procedura e quelli maturati, sull'eventuale capitale insoddisfatto dopo la chiusura della procedura;mentre si deve ritenere che gli interessi post-fallimentari non maturino nei confronti del debitore fallito». .» Ha altresì aggiunto che comunque - quand'anche si ammettesse, cioè, la decorrenza degli interessi post-fallimentari - nella specie il relativo credito risulterebbe prescritto, ai sensi dell'applicato termine quinquennale disposto dalla norma dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. 4.- Avverso questo provvedimento hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Venezia le società NPL e Cassa di Risparmio. Le appellate società si sono tutte costituite. Con sentenza depositata 1'8 novembre 2017, la Corte veneziana ha rigettato l'appello, così confermando la sentenza del primo grado di giudizio. 5.- Per tale proposito, la decisione ha prima di tutto ritenuto «non condivisibile» la tesi svolta dal Tribunale di Padova, osservando che «la dichiarazione di fallimento comporta, ex art. 55 legge fall., che il corso degli interessi sui crediti pecuniari, siano questi convenzionali o legali, sia sospeso, salvo che si tratti di crediti privilegiati». «Tale sospensione dura» - ha aggiunto la pronuncia, anche richiamando l'arresto di questa Corte 5 febbraio 2014, n. 2608 - «sino alla chiusura del fallimento e ha una portata limitata agli effetti del concorso;con la conseguenza che gli interessi decorrono senza sospensione alcuna nei rapporti tra singoli creditori e debitore, cioè al di fuori del fallimento, e possono essere pretesi in caso di revoca o dopo la chiusura del fallimento. La sospensione equivale a una sorta di inesigibilità temporalmente limitata al concorso». 6.- Nel prosieguo della motivazione, la sentenza ha invece ritenuto condivisibile la tesi dell'avvenuta prescrizione del credito per interessi, che pure era stata avanzata dal Tribunale padovano. Il termine prescrizionale - ha osservato la Corte territoriale - «è iniziato a decorrere non già dalla chiusura della procedura di a.s., bensì all'atto del pagamento, intervenuto nel 2007, dei crediti ammessi alla procedura di a.s. vantati da NPL, che prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado non ha in alcun modo interrotto il termine ... di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., costituendo in mora la SIIZ con una intimazione di pagamento». Riportando la pronuncia di questa Corte 24 marzo 2011 n. 6734, la sentenza ha in specie osservato che «così come nulla vieta a un creditore di ottenere verso il fallito personalmente un decreto ingiuntivo per il suo credito per capitale, nulla vieta di ottenerlo anche per interessi». Sarebbe «contraddittorio e irragionevole ritenere al contempo la maturazione degli interessi e l'esclusione della prescrizione degli stessi interessi nel corso della procedura». 7.- Avverso questa pronuncia ha presentato ricorso la s.r.l. NPL, sviluppando un motivo di cassazione. A questo ha fatto seguito un ulteriore ricorso, presentato dalla Cassa di Risparmio e pure composto da un motivo di cassazione. Ha resistito la s.p.a. SIIZ con controricorso, che pure ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Pure hanno depositato congiunto controricorso con ricorso incidentale per un motivo la s.p.a. Cavarzere e la s.p.a. Finanziaria industriale veneta. La s.r.l. NPL ha poi depositato un controricorso avverso i ricorsi incidentali. Lo stesso ha fatto pure la s.p.a. Cassa di Risparmio. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.- Il motivo di ricorso presentato dalla s.r.l. NPL denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, legge n. 95/1979, 51, 54, 93, 94, 120, 201, 203 e 208 legge fall., nonché degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.». Uguale formulazione possiede il motivo presentato dalla s.p.a. Cassa di Risparmio. 9.- Il motivo del ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. SIIZ è stato intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 44, 51, 55, 120, comma 3, 216 legge fall.;artt. 1282, 1224 e 1284 cod. civ., nonché, per altro verso, omesso esame di fatti e argomentazioni decisive per la risoluzione della presente controversia». Il motivo di ricorso incidentale formulato dalle s.p.a. Cavarzere e Finanziaria industriale veneta (per errore denominato «appello incidentale», a p. 11 dell'atto) richiama le norme degli artt. 42, 44, 54, 55, 120, 201 legge fall., dell'art. 1 legge n. 95/2016, nonché degli artt.1224 e 1282 cod. civ., lamentando vizio di violazione di legge, per avere la Corte di Appello male interpretato queste disposizione ed «erroneamente ritenuto che nel corso della procedura concorsuale continuino a maturare gli interessi sui crediti chirografari nei confronti del debitore e che tali interessi rappresentino così un credito verso il debitore liberamente azionabile una volta chiusa la procedura». 10.- Non dissimili nei contenuti, i ricorsi incidentali pongono una problematica che risulta logicamente antecedente a quella rappresentata dal ricorso principale e dal ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio. La relativa questione va pertanto presa in esame prima delle restanti altre. 11.- Sostengono dunque i ricorrenti incidentali che la Corte veneziana ha errato nel ritenere la produzione degli interessi cc.dd. post- fallimentari a carico del debitore in pendenza di procedura. «Tale tesi» - si assume - «è in contrasto con il disposto normativo»: che invece indica la «non decorrenza degli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sui crediti ammessi allo stato passivo». 11.1.- A sostegno di tale assunto, i ricorrenti incidentali affermano, anzitutto, che la norma dell'art. 120 comma 3 legge fall. non è applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto non espressamente richiamata dalla normativa di specifico riferimento. Del resto, anche la norma dell'art. 55 legge fall. - si sottolinea - non risulta specificamente richiamata dalla legge n. 95/1979. I ricorrenti affermano, inoltre, che comunque la Corte veneziana ha errato nell'interpretare la norma dell'art. 55 legge fall. E questo sotto molteplici punti di vista (cfr. da n. 11.1. a n. 11.6.). 11.2.- Un primo profilo attiene all'interpretazione della disposizione dell'art. 55 legge fall. Trattasi di «norma a struttura incompleta», si dice, che regola solo l'«ipotesi di interessi prodotti nel corso del processo fallimentare e quindi nei rapporti con la "massa" dei creditori». «L'ipotesi di "interessi al di fuori del concorso" non è disciplinata» da questa disposizione, ma da altra e integrativa normativa (secondo quanto viene riferito nel prossimo n. 11.3). Perciò, non risulta in nessun modo possibile - si precisa - leggere la disposizione dell'art. 55 legge fall. attraverso e nella luce informante dell'argomento a contrario. 11.3.- Un secondo profilo prende le mosse dal rilievo della sentenza per cui, pendente la procedura, il credito per gli interessi non è esigibile, né pagabile dal fallito: «lo spossessamento subito dal debitore a norma dell'art. 42 legge fall. impedisce al creditore di chiedere l'adempimento» al fallito;«il pagamento eventualmente da questi effettuato comunque [è] inefficace ex art. 44 legge fall., nonché addirittura sanzionato penalmente, quale atto di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 comma 3 legge fall.». Il rilievo è corretto, si assume. Da questa osservazione, tuttavia, la Corte veneziana non ha tratto l'inferenza che pure - ritengono i ricorrenti incidentali - ne segue inevitabilmente nell'ambito del sistema vigente: «non può essere dimenticato, infatti, che il requisito imprescindibile e primo per la produzione degli interessi è, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., l'esigibilità del debito principale». 11.4.- Sotto un profilo ulteriore, i ricorrenti incidentali rilevano che la lettura dell'art. 55 legge fall. deve tenere conto in modo particolare del fatto che la «durata della procedura fallimentare non può in alcun modo andare a danno del debitore, né può rappresentare il presupposto per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio o comunque di copertura e ristoro dello svantaggio economico conseguente al mancato incasso del credito ... in quanto la procedura fallimentare e i tempi della procedura
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