Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2021, n. 22075
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Messina confermava la condanna del TO per riciclaggio di un ciclomotore e simulazione di reato. Si contestava allo stesso di avere denunciato falsamente il furto del proprio motoveicolo di avere ricevuto il mezzo rubato, di averlo privato dei dettagli identificativi e di avere richiesto alla motorizzazione delle nuove targhe 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione utilizzando una "informativa di polizia giudiziaria" invero mai acquisita al fascicolo del dibattimento dalla quale ricaverebbe che il colore motociclo di proprietà del TO era "blu" e non "nero" come quello oggetto di riciclaggio;
tale affermazione sarebbe anche in contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente, che invece aveva riferito che il suo motociclo era di colore bianco e nero.
2.1.1. Il motivo è infondato. Benché il contenuto della denuncia - legittimamente acquisita in quanto corpo del reato previsto dall'art. 362 cod. pen. - non sia utilizzabile nella parte dichiarativa, e non emerga dalle sentenze di merito la acquisizione della informativa