Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2021, n. 358

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Sentenza
7 ottobre 2021
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7 ottobre 2021

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In tema di divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2021, n. 358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 358
Data del deposito : 7 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

00358-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 1310/2021 -CC 07/10/2021 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 13297/2021 GIUSEPPE DE MARZO ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore - ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di appello di AR, pronunciandosi quale giudice di rinvio, nell'incidente di esecuzione promosso da IO MO, ha respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., della esecuzione della pena residua, da espiare in forza delle seguenti sentenze: 1) sentenza emessa in data 15.12.2008 dalla Corte di Assise di Appello di AR (per i reati di cui agli artt. 110, 112, 575, 576 nn. 1 e 2, 577 n. 3 c.p.; 110, 61 n. 2 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/94; 110, 112, 61 n. 2, 648 c.p., applicata C per tutti la circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91 e dunque ritenuta "in fatto" la correlativa circostanza aggravate di cui all'art. 7 L. n. 203/91; 2) sentenza emessa in data 13.6.2013 dalla Corte di Assise di Appello di AR (per i reati di cui agli artt. 110, 56, 575, 576 n. 1, 577 nn. 3 e 4, c.p.; 81, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74, 23 L. n. 110/75; 110, 575, 576 n. 1, 577 nn. 3 e 4 c.p.; 81, 110 c.p., 10, 12 e 14 L. n. 497/74, 23 L. n. 110/75; 110,112, 61 n. 2, 648 c.p., tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203/91, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91). La decisione ha dato seguito alla sentenza (n. 35659 del 05/03/2019) con la quale la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale distrettuale, aveva annullato la pregressa ordinanza favorevole al condannato. Il giudice di rinvio ha ritenuto che venissero in rilievo reati c.d. ostativi, perché aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, in relazione ai quali non è consentita la sospensione dell'esecuzione, secondo la previsione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui richiama i condannati per i delitti di cui all'art.

4-bis ord. pen.. 2. Avverso il provvedimento ricorre IO MO, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, premesso che la pena ancora da espiare è pari ad anni due, mesi dieci e giorni sette di reclusione, denuncia violazione di legge. Sostiene il ricorrente: -che il reato più grave, individuato nell'omicidio di cui alla sentenza sub 1, non è aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e dunque non ricorre la causa ostativa di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; - che la pena per i reati ostativi di cui alla sentenza sub 2 è stata integralmente espiata;
- che, in ogni caso, il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione per i reati c.d. ostativi trova una deroga nell'ipotesi in cui, a mente dell'art.

4-bis, ord. pen., il condannato abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen., o abbia reciso i legami con la criminalità organizzata;
che i casi di deroga sono stati ampliati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine

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